La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Facolta' e corsi di laurea) La seconda Universita' di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771, e' costituita dalle facolta' appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati: 1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza; 2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica; 3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia; 4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia; 5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica. L'Universita' su indicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.