IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Siena, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31
ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  All'art.  45  dello  statuto  dell'Universita'  di  Siena, relativo
all'elenco  degli  insegnamenti  complementari del corso di laurea in
lettere sono aggiunti i seguenti:
    storia della lingua greca;
    storia della lingua latina;
    lingue dell'Italia preromana;
    sociologia della letteratura;
    linguistica generale.