IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
17 maggio  1984,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che
le  aziende  sanitarie  locali  inviano  alle regioni e alle province
autonome   di   appartenenza   ed   al  Ministero  della  sanita'  le
informazioni   relative   alle   proprie   attivita'   gestionali  ed
economiche;
  Rilevato  che,  con  il  sopra  citato  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della salute, con
proprio  decreto,  e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati
sulle  attivita'  gestionali  ed  economiche  delle aziende sanitarie
locali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 23 dicembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28 gennaio 1997,
riguardante  modelli  di  rilevazione  dei  flussi  informativi sulle
attivita'  gestionali  ed economiche delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere;
  Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza
esclusiva  dello  Stato  il  coordinamento  informativo  statistico e
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale;
  Visto  il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con
il  quale  e'  stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del
Nuovo  sistema  informativo  sanitario  nazionale, di cui all'accordo
quadro  tra  il  Ministero  della  sanita',  le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001;
  Visto   l'art.  3  comma 5  dell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
Stato-Regioni  il  23 marzo 2005, il quale dispone che la definizione
ed  il  continuo  adeguamento  nel  tempo dei contenuti informativi e
delle  modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario,  sono affidati alla cabina di regia e vengono recepiti dal
Ministero  della  salute  con  propri  decreti  attuativi, compresi i
flussi   informativi   finalizzati   alla   verifica  degli  standard
qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
  Constatata  la  necessita'  di adeguare ed integrare l'acquisizione
dei dati per finalita' di programmazione, di monitoraggio dei livelli
essenziali  di assistenza e di governo della spesa sanitaria, nonche'
per  la  stesura  della  Relazione  annuale sullo stato sanitario del
Paese;
  Considerato  che  formano oggetto di modifica del presente decreto,
unicamente  i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali delle
aziende sanitarie ed ospedaliere;
  Vista  la  proposta di aggiornamento dei modelli di rilevazione dei
flussi informativi sulle attivita' gestionali delle aziende sanitarie
ed  ospedaliere,  deliberata  dalla  cabina di regia nella seduta del
25 ottobre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Modelli  di  rilevazione  dei  dati  delle attivita' gestionali delle
                         strutture sanitarie

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le Aziende sanitarie, le Aziende
ospedaliere,  le  Aziende  ospedaliere universitarie, gli Istituti di
ricovero  e  cura a carattere scientifico inviano alle Regioni e alle
Province  autonome  di  appartenenza  e  al Ministero della salute le
informazioni  richieste con i nuovi modelli sottoelencati e riportati
in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
    FLS.11 - Dati  di  struttura  e  di  organizzazione  dell'azienda
sanitaria locale (rilevazione annuale);
    FLS.12 - Convenzioni   nazionali   di   medicina  generale  e  di
pediatria (rilevazione annuale);
    FLS.21 - Attivita' di assistenza sanitaria di base - (rilevazione
annuale);
    STS.11 - Dati  anagrafici  delle strutture sanitarie (rilevazione
annuale);
    STS.14 - Apparecchiature  tecnico  biomediche  di diagnosi e cura
presenti  nelle  strutture  sanitarie extraospedaliere - (rilevazione
annuale);
    STS.24 - Assistenza  sanitaria  semiresidenziale  e  residenziale
(rilevazione annuale);
    HSP.11 - Dati   anagrafici   delle   strutture   di   ricovero  -
(rilevazione annuale);
    HSP.11-bis - Dati  anagrafici  degli istituti facenti parte della
struttura di ricovero (rilevazione annuale);
    HSP.12 - Posti  letto  per disciplina delle strutture di ricovero
pubbliche ed equiparate (rilevazione annuale);
    HSP.13 - Posti  letto  per  disciplina delle case di cura private
(rilevazione annuale);
    HSP.14 - Apparecchiature  tecnico  biomediche  di diagnosi e cura
presenti nelle strutture di ricovero (rilevazione annuale);
    HSP.22-bis - Attivita'  delle  strutture di ricovero pubbliche ed
equiparate (rilevazione mensile);
    HSP.24 - Day  hospital,  nido,  pronto soccorso, ospedalizzazione
domiciliare (rilevazione mensile).
    RIA.11 - Istituti o centri di riabilitazione ex art. 26, legge n.
833/1978 (rilevazione annuale).
  2.  I modelli sopra indicati sostituiscono quelli utilizzati per la
rilevazione  degli  anni  precedenti,  pubblicati  con il decreto del
Ministro della sanita' 23 dicembre 1996.
  3. Restano invariati i modelli:
    FLS.18 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro (rilevazione annuale);
    STS.21 - Assistenza    specialistica    territoriale.   Attivita'
clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica
strumentale (rilevazione annuale);
    HSP.16 - Personale  delle  strutture  di ricovero equiparate alle
pubbliche e delle case di cura private (rilevazione annuale);
    HSP.23 - Attivita'   delle  case  di  cura  private  (rilevazione
mensile).
  4.  Le  Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano
le  necessarie disposizioni per assicurare il rispetto degli obblighi
di  rilevazione  dei  dati  da  parte  delle Aziende sanitarie, delle
Aziende  ospedaliere,  delle Aziende ospedaliere universitarie, degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico del proprio
territorio.