IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanita' le informazioni relative alle proprie attivita' gestionali ed economiche; Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della salute, con proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale, di cui all'accordo quadro tra il Ministero della sanita', le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001; Visto l'art. 3 comma 5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, il quale dispone che la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario, sono affidati alla cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; Constatata la necessita' di adeguare ed integrare l'acquisizione dei dati per finalita' di programmazione, di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza e di governo della spesa sanitaria, nonche' per la stesura della Relazione annuale sullo stato sanitario del Paese; Considerato che formano oggetto di modifica del presente decreto, unicamente i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere; Vista la proposta di aggiornamento dei modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, deliberata dalla cabina di regia nella seduta del 25 ottobre 2006; Decreta: Art. 1. Modelli di rilevazione dei dati delle attivita' gestionali delle strutture sanitarie 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle Regioni e alle Province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni richieste con i nuovi modelli sottoelencati e riportati in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto: FLS.11 - Dati di struttura e di organizzazione dell'azienda sanitaria locale (rilevazione annuale); FLS.12 - Convenzioni nazionali di medicina generale e di pediatria (rilevazione annuale); FLS.21 - Attivita' di assistenza sanitaria di base - (rilevazione annuale); STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie (rilevazione annuale); STS.14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie extraospedaliere - (rilevazione annuale); STS.24 - Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale (rilevazione annuale); HSP.11 - Dati anagrafici delle strutture di ricovero - (rilevazione annuale); HSP.11-bis - Dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero (rilevazione annuale); HSP.12 - Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (rilevazione annuale); HSP.13 - Posti letto per disciplina delle case di cura private (rilevazione annuale); HSP.14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di ricovero (rilevazione annuale); HSP.22-bis - Attivita' delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (rilevazione mensile); HSP.24 - Day hospital, nido, pronto soccorso, ospedalizzazione domiciliare (rilevazione mensile). RIA.11 - Istituti o centri di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/1978 (rilevazione annuale). 2. I modelli sopra indicati sostituiscono quelli utilizzati per la rilevazione degli anni precedenti, pubblicati con il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996. 3. Restano invariati i modelli: FLS.18 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (rilevazione annuale); STS.21 - Assistenza specialistica territoriale. Attivita' clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale (rilevazione annuale); HSP.16 - Personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (rilevazione annuale); HSP.23 - Attivita' delle case di cura private (rilevazione mensile). 4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano le necessarie disposizioni per assicurare il rispetto degli obblighi di rilevazione dei dati da parte delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico del proprio territorio.