IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni  (T.U.L.P.S.)  e,  in particolare, gli articoli 86, 88 e
110;
  Visto  l'art.  38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
  Visto  l'art.  22,  comma 6,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come  modificato  dall'art.  38,  comma 5, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale  27 ottobre 2003, concernente
l'individuazione  del  numero massimo di apparecchi e congegni di cui
all'art.  110,  commi 6  e  7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono
essere  installati  presso esercizi pubblici, circoli privati e punti
di  raccolta  di  altri  giochi  autorizzati, nonche' le prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi;
  Viste  le  disposizioni  introdotte  dall'art. 38, commi 1 e 5, del
decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006,  n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della
rete   di   vendita   dei   giochi   pubblici   ed  alla  progressiva
concentrazione   della   raccolta   di  gioco  in  punti  di  vendita
specializzati;
  Viste  le convenzioni di concessione relative all'affidamento della
raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38,
commi 2  e  4,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
  Considerato  che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110,
comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge
n.    289    del    2002,    e'   demandata   ad   un   provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione
del  numero  massimo  degli  apparecchi da installare presso punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici nonche' le prescrizioni da osservare ai
fini   della   loro   installazione,  con  riferimento  alle  diverse
tipologie;
  Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi,
la  natura  dell'attivita'  prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il
possesso,  da  parte  degli  esercenti,  delle  licenze  previste dal
T.U.L.P.S.;
  Ritenuto,  infine,  di dover individuare specifici parametri per le
differenti   tipologie   di   punti  di  vendita,  in  ragione  della
coesistenza  o  meno  di  attivita'  di  raccolta  di diversi giochi,
scommesse  e  concorsi  ovvero  delle differenti superfici dei locali
destinati alla raccolta;
  Tenuto  conto  delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta
di  gioco  e  della  migliore tutela dei consumatori, con particolare
riferimento alla tutela dei minori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
  1.  Il  decreto  individua  il  numero  massimo  di  apparecchi  da
intrattenimento  di  cui  all'art.  110, commi 6 e 7, del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  (di  seguito,  T.U.L.P.S.) che
possono  essere  installati  per la raccolta di gioco presso punti di
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti  di  gioco  pubblici,  ai sensi dell'art. 22, comma 6, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  come  modificato  dall'art.  38,
comma 5,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge  4 agosto  2006,  n.  248.  Il  decreto individua, altresi', le
prescrizioni  da  osservare  ai fini della installazione dei suddetti
apparecchi.
  2.  I  limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente
decreto  si  riferiscono  ai  seguenti  punti di vendita, individuati
dall'art.  38,  comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223,  convertito  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso,
comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art.
88 del T.U.L.P.S.:
    a) agenzie  di  scommessa  ed  altri  punti  di vendita, previsti
dall'art.  38,  commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attivita'
principale la commercializzazione di giochi pubblici;
    b) sale  destinate  al gioco di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
    c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente
per  lo  svolgimento  del  gioco  lecito  e  dotati  di apparecchi da
divertimento   ed   intrattenimento   automatici,  semiautomatici  od
elettronici,  oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad
esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
  3.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto,  per area di vendita si
intende     la     superficie     dell'esercizio    destinata    alla
commercializzazione  dei  prodotti di gioco, compresa quella occupata
da  banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area
di   vendita   quella   adibita  a  magazzini,  depositi,  locali  di
lavorazione, uffici e servizi.