IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi; Viste le disposizioni introdotte dall'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della rete di vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita specializzati; Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento; Considerato che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge n. 289 del 2002, e' demandata ad un provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione del numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonche' le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, con riferimento alle diverse tipologie; Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi, la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal T.U.L.P.S.; Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le differenti tipologie di punti di vendita, in ragione della coesistenza o meno di attivita' di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali destinati alla raccolta; Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresi', le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi. 2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S.: a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attivita' principale la commercializzazione di giochi pubblici; b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29; c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box. 3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.