IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema   generale   di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n, 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki, nata il
24 luglio  1981  a  Rodi, cittadina greca, diretta ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento del titolo greco di psicologa, ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Diploma  in  Psicologia»,  conseguito  presso  l'«Universita' di
scienze  sociali e politiche, corso di psicologia "Pandion" di Atene»
in data 15 ottobre 1996;
  Considerato  che  e'  in  possesso della licenza di esercizio della
professione  di  psicologo  come  attestato  in  data 17 ottobre 2006
dall'«Autonomia   prefettizia   del  Dodecanneso»  Direzione  servizi
sociali sezione sanitaria;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 12 aprile 2007;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistano   differenze   tra   la   formazione
professionale   richiesta   per   l'esercizio  della  professione  di
psicologo  in  Italia  e  quella di cui e' in possesso l'istante, che
risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative  nelle
seguenti  materie  solo  orali:  1)  teoria  e  tecnica dei tests, 2)
psicologia  dinamica,  3)  deontologia  professionale oppure a scelta
della  richiedente  12  mesi  di  tirocinio  da  svolgersi presso una
struttura pubblica;
  Visto  l'art.  6,  n.  1, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki nata il 24 luglio 1981 a
Rodi, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sez. A in Italia.