IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Fazio  Bruno,  nato  a Barcellona il 5
gennaio  1962,  cittadino  italiano,  dirette  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
spagnolo  di  «Ingeniero  industrial» ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato  che  l'istante  ha conseguito il «Titulo Universitario
Oficial  de  Ingeniero Industrial», presso l'«Universitat Politecnica
de Catalunya» nell'anno accademico 1989;
  Preso  atto  che  l'istante  ha  fatto domanda per la sezione A e i
settori civile ambientale e (in subordine) industriale;
  Visto  il  conforme parere della Conferenza dei servizi del 9 marzo
2007;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   l'istante  e'  in  possesso  dell'accesso  alla
professione di «ingeniero industrial» in Spagna come da dichiarazione
del «Ministerio Educacion y Ciencia» del 29 giugno 2006;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di ingegnere - sez A settore industriale, e che pertanto
non appare necessario applicare misure compensative;
  Considerato  inoltre  che  per  il  settore  civile  ambientale, si
esprime  parere negativo in quanto la difformita' della formazione e'
tale  da  non  poter  essere  colmata  nemmeno  da  eventuali  misure
compensative;
                              Decreta:
  Al sig. Fazio Bruno, nato a Barcellona il 5 gennaio 1962, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizion all'albo degli ingegneri sez. A -
settore  industriale  e l'esercizio della professione in Italia senza
applicazione di alcuna misura compensativa.
  La  domanda  per  l'iscrizione  nel settore civile ambientale per i
motivi su esposta e' rigettata.
    Roma, 6 giugno 2007
                                          Il direttore generale: Papa