IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della  legge  29 dicembre 1990 . 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
ella  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima i tre anni;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del sig. Allegra Andrea, nato a Roma il 31 luglio
1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12,
cosi'  come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra
indicato   decreto   legislativo,   il   riconoscimento   del  titolo
professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  laurea in giurisprudenza conseguito presso la «Libera Universita'
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli LUISS» di Roma in data
3 novembre 2004;
  Considerato  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
laurea  in  giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
«Licenciado   en  Derecho»  in  data  5 luglio  2006  rilasciata  dal
«Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che lo stesso e' iscritto presso l'«Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid» dal 28 luglio 2006;
  Preso  atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di
compimento della pratica forense», rilasciato il 15 dicembre 2006 dal
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 9 marzo 2007;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Allegra  Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1980, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati, e
l'esercizio della professione in Italia.