IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 . 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione ella direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima i tre anni; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Allegra Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso la «Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli LUISS» di Roma in data 3 novembre 2004; Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 5 luglio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»; Considerato che lo stesso e' iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 28 luglio 2006; Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 15 dicembre 2006 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Decreta: Art. 1. Al sig. Allegra Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1980, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.