L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 maggio 2007;
  Visti:
    la  direttiva  2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 giugno  2005, n. 119/2005 (di seguito:
deliberazione n. 119/2005);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n. 50/2006 (di
seguito: deliberazione n. 50/2006);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 15 maggio 2007, n. 116/2007 (di
seguito: deliberazione n. 116/2007).
  Considerato che:
    l'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/2005 prevede che,
in  caso  di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa
di   stoccaggio   presenti  all'Autorita'  una  proposta  recante  le
condizioni economiche del servizio ai fini della loro approvazione;
    con  deliberazione n. 116/2007 l'Autorita' ha approvato il codice
di  stoccaggio  della societa' Edison Stoccaggio S.p.A. e ha previsto
di  subordinare  l'applicazione delle condizioni tecniche dei servizi
diversi  definiti ai sensi dell'art. 8, comma 8.6 della deliberazione
n.  119/2005  all'approvazione  delle  relative condizioni economiche
presentate   ai   sensi   dell'art.   8,   comma 8.8  della  medesima
deliberazione;
    la  societa'  Edison  Stoccaggio  S.p.a.,  con  lettera  in  data
15 gennaio  2007  (prot.  Autorita'  n. 1005 del 16 gennaio 2007), ha
presentato,  nell'ambito  della trasmissione della proposta di codice
di  stoccaggio,  una  proposta  recante  le condizioni economiche del
servizio   di   pooling,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 8.8,  della
deliberazione n. 119/2005;
    nell'ambito del procedimento di verifica della proposta di cui al
precedente   alinea,   con   nota   in   data   7 marzo  2007  (prot.
EF/M07/1009/tdm)  gli  Uffici  dell'Autorita'  hanno  richiesto  alla
societa'  Edison  Stoccaggio  S.p.a.  approfondimenti  in merito alle
modalita' di determinazione delle condizioni economiche del servizio;
    con  lettera  in  data  9 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 6360 del
13 marzo  2007),  successivamente integrata con nota in data 12 marzo
2007  (prot. Autorita' n. 6359 del 13 marzo 2007), la societa' Edison
Stoccaggio S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti;
    con  lettera  in  data  16 aprile 2007 (prot. EF/M07/1810/lj) gli
Uffici   dell'Autorita'   hanno   comunicato   alla  societa'  Edison
Stoccaggio  S.p.a.  che le condizioni proposte contenevano profili di
incoerenza  con  i  principi  posti  a base della disciplina generale
delle  condizioni  economiche  dei  servizi di stoccaggio di cui alla
deliberazione  n.  50/06  e  ha  richiesto  di modificare le suddette
condizioni in coerenza con i principi sopra richiamati;
    con  lettera in data 19 aprile 2007 (prot. Autorita' n. 10123 del
20 aprile  2007), la societa' Edison Stoccaggio S.p.a. ha proposto di
offrire  il  servizio  di  pooling a titolo gratuito per il solo anno
termico  2007-2008,  al  fine di verificare l'effettiva richiesta del
servizio  da  parte del mercato e di definire in modo piu' puntuale i
costi incrementali associati alla fornitura di tale servizio.
  Ritenuto che:
    nulla  osti  all'approvazione  della  fornitura  del  servizio di
pooling  a  titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, anche
al  fine di individuare l'effettiva entita' dei costi incrementali di
tale servizio;
                              Delibera:
  1)  di  approvare  la  proposta di offrire il servizio di pooling a
titolo  gratuito  per  l'anno  termico 2007-2008, presentata ai sensi
dell'art. 8, comma 8.8 della deliberazione n. 119/2005 dalla societa'
Edison Stoccaggio S.p.A.;
  2) di  notificare  alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con sede
legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento;
  3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 18 maggio 2007
                                                 Il presidente: Ortis