L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 giugno 2007;
  Visti:
     la legge 14 novembre 1995, n. 481;
     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
     il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244;
     la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   29 settembre  2004,  n.  170/04,  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
170/04);
     la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre 2004, n. 173/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 173/04);
     la  deliberazione  dell'Autorita' 2 agosto 2005, n. 171/05, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
171/05);
     la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;
     la  deliberazione  dell'Autorita'  21 marzo  2006,  n. 57/06 (di
seguito: deliberazione n. 57/06);
     la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno 2006, n. 127/06 (di
seguito: deliberazione n. 127/06);
     la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06;
     la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 194/06 (di
seguito: deliberazione n. 194/06);
     la  deliberazione  dell'Autorita'  11 settembre  2006, n. 195/06
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 195/06);
     la deliberazione dell'Autorita' 7 novembre 2006, n. 240/06;
     la  deliberazione dell'Autorita' 27 novembre 2006, n. 258/06 (di
seguito: deliberazione n. 258/06);
     la  deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di
seguito: deliberazione n. 295/06);
     la  deliberazione  dell'Autorita'  16 gennaio 2007, n. 07/07 (di
seguito: deliberazione n. 07/07);
     la  deliberazione  dell'Autorita'  7 marzo  2007,  n.  53/07 (di
seguito: deliberazione n. 53/07);
     la  deliberazione  dell'Autorita'  16 maggio  2007 n. 118/07 (di
seguito: deliberazione n. 118/07);
  Considerato che:
     con  deliberazioni  n.  258/06,  n.  295/06, n. 07/07 e n. 53/07
erano  state  rimandate le approvazioni delle proposte tariffarie per
gli  anni  termici  2005/06  e  2006/07  delle  societa'  che avevano
comunicato   all'Autorita'  l'intenzione  di  voler  rinunciare  alla
liberta' tariffaria per le proprie localita' in avviamento; e che:
      le dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c),
secondo  e  terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e/o dall'art.
12,  comma 12.4.1,  lettera c),  della  deliberazione  n.  173/04 (di
seguito:   dichiarazioni   di   rinuncia  alla  liberta'  tariffaria)
presentate  dalle  societa'  Gas  S.p.A.,  Metansicula  S.p.A.,  Acel
S.p.A.,  Intesa  S.p.A.,  Soc.  Consortile  di Metanizzazione A r.l.,
Avisio  Energia  S.p.A.,  Simeo  S.r.l., Agragas S.p.A., Normanna Gas
S.p.A.,  Valle  Camonica  Servizi  S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Az.
Servizi  Municipalizzati  Bressanone  S.p.A.,  Aeg Reti Distribuzione
S.r.l.,  Cosev  Servizi  S.p.A.,  Giudicarie  Gas  S.p.A.,  Erogasmet
S.p.A.,   Italgas   S.p.A.,   Intesagpl   S.r.l.,   Salerno   Energia
Distribuzione  S.r.l., Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas S.p.A., Coingas
S.p.A.,  Acea  Pinerolese  S.p.A. (ora Dgn S.r.l.) e Trentino Servizi
S.p.A.  sono  risultate  conformi ai criteri enunciati dalle medesime
deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
      le  dichiarazioni di rinuncia alla liberta' tariffaria non sono
state presentate dalle societa' Valgas S.p.A., Sinergia S.p.A., Aspem
S.p.A., Gea S.p.A., Cige S.p.A. e Asm Brescia S.p.A.;
      la  dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria e' stata
presentata dalla societa' Socogas S.p.A. oltre i termini di scadenza;
la  medesima  societa', con nota dell'11 maggio 2007 (prot. Autorita'
n.  11921),  ha  imputato  tale ritardo ad un proprio errore commesso
all'atto dell'invio telematico;
     per la societa' Verducci Distribuzione S.r.l., con deliberazione
n.   258/06   era   stata  rimandata  l'approvazione  delle  proposte
tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della
presentazione  dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del
tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1,
lettera c),  primo alinea, della deliberazione n. 170/04 (di seguito:
istanza  per  il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero
di  produttivita);  e  che  tale  istanza  e'  risultata  conforme al
disposto  dell'art.  7,  comma 1.5,  della  medesima deliberazione n.
170/04;
     per  le societa' Napoletana Gas S.p.A., Pitta Costruzioni S.p.A.
e  Thüga  Mediterranea  S.r.l. con deliberazioni n. 295/06 e n. 53/07
era  stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli
anni  termici  2005/2006  e  2006/2007, in quanto in alcune localita'
acquisite da precedenti gestori o appartenenti ad ambiti tariffari in
cui  le  medesime  societa'  risultano titolari, il concessionario ha
presentato  o istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso
di  recupero  di  produttivita'  o  dichiarazione  di  rinuncia  alla
liberta' tariffaria; e che le istanze e le dichiarazioni di cui sopra
sono  risultate  conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n.
170/04;
     per  la  societa'  Siciliana  Gas  S.p.A.,  con deliberazione n.
295/06  era  stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie
per   gli   anni  termici  2005/2006  e  2006/2007  a  seguito  della
presentazione   della   dichiarazione   di   rinuncia  alla  liberta'
tariffaria;  e che taledichiarazione e' risultata conforme ai criteri
enunciati dalla deliberazione n. 170/04 per la sola localita' Comiso,
in quanto le altre localita' in avviamento dispongono di un valore di
vincolo  sui  ricavi di distribuzione gia' determinato ai sensi della
deliberazione n. 171/05 ed approvato con deliberazione n. 194/06;
     per  la  societa'  Egea  S.p.A.,  con deliberazione n. 53/07 era
stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni
termici  2005/2006 e 2006/2007, in quanto nell'ambito tariffario Alba
(ID: 175), dove la medesima societa' risulta titolare, e' presente la
localita'  Verduno  (ID:  6538)  per la quale, agli atti degli uffici
dell'Autorita',  il  concessionario risultava essere la societa' Enel
Rete  Gas S.p.A., che aveva presentato dichiarazione di rinuncia alla
liberta'  tariffaria  per le proprie localita' in avviamento; e che a
seguito  dei  chiarimenti trasmessi dalla medesima societa' Enel Rete
Gas  S.p.A.  e'  emerso  che  in  tale  localita'  il  titolare della
concessione e' la societa' Egea S.p.A.;
     per  la  societa'  Aem  -  Distribuzione  Gas  e  Calore S.p.A.,
titolare  tra  l'altro  dell'ambito  tariffario  Milano  (ID:  1815),
risulta che:
      con  deliberazione  n. 258/06 erano state approvate le proposte
tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
      per  alcune localita' del suddetto ambito tariffario i titolari
della  concessione  hanno  presentato  istanza  per il riconoscimento
della   riduzione   del   tasso   di   recupero  di  produttivita'  e
dichiarazione   di   rinuncia  alla  liberta'  tariffaria,  risultate
conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04;
     per  la  societa'  Salso  Servizi  S.p.A.,  con deliberazione n.
258/06  erano  state  approvate  le  proposte  tariffarie  per l'anno
termico  2006/2007,  successivamente rettificate con deliberazione n.
53/07,  in  quanto  nell'ambito  tariffario  Salsomaggiore Terme (ID:
2586),  dove  la medesima societa' risulta titolare, sono presenti le
localita'  Fidenza (ID: 3979) e Salsomaggiore Terme (ID: 6594) per le
quali,  agli  atti  degli  uffici  dell'Autorita',  il concessionario
risultava  essere  la  societa'  Gas  Plus  Reti  S.r.l.,  che  aveva
presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di
recupero  di  produttivita';  e che a seguito dei chiarimenti esposti
dalla  societa'  Salso  Servizi  S.p.A.  e' invece emerso che in tali
localita' il titolare della concessione e' la medesima societa' Salso
Servizi S.p.A.;
     la  societa'  Autogas  Nord Veneto Emiliana S.r.l., per la quale
con  deliberazione  n.  258/06  erano  state  approvate  le  proposte
tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato,
con nota in data 19 gennaio 2007 (prot. Autorita' n. 001569), di aver
riscontrato   l'errata  indicazione  del  valore  degli  investimenti
dichiarati  ai  fini  della  determinazione  delle  suddette proposte
tariffarie;  e  che, a seguito della lettera del 23 marzo 2007 (prot.
n.  EF/M07/1266/cc)  con  la  quale  gli  uffici dell'Autorita' hanno
richiesto  l'invio  dei dati corretti, con nota in data 28 marzo 2007
(prot.  Autorita' n. 008232) la medesima societa' ha trasmesso quanto
richiesto;
     con  lettera  del  23 marzo  2007  (prot. n. EF/M07/1265/cc) gli
uffici   dell'Autorita'   hanno   richiesto   chiarimenti  su  alcune
incongruenze  riscontrate  nella fatturazione delle tariffe applicate
dalla  societa'  Energas  S.p.A.,  per  la quale con deliberazioni n.
127/06  e  n.  258/06  erano  state approvate le proposte tariffarie,
rispettivamente,  per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni termici
2005/2006  e  2006/2007;  e che con nota in data 28 marzo 2007 (prot.
Autorita'  n.  008798),  la  suddetta  societa', nel concordare con i
riscontri  riportati  nella  citata  lettera  del  23 marzo  2007, ha
comunicato di voler correggere tempestivamente le proprie tariffe;
     la  societa'  Cogervap S.r.l., per la quale con deliberazioni n.
57/06  e  n.  53/07  erano  state  approvate  le proposte tariffarie,
rispettivamente,  per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni termici
2005/2006  e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 4 giugno 2007
(prot.   Autorita'  n.  013537),  di  aver  utilizzato  per  l'ambito
tariffario  di Molina Aterno (ID: 2368), ai fini della determinazione
del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004/2005,
un numero di clienti errato, che ha comportato una determinazione del
valore del vincolo sui ricavi medesimo superiore rispetto a quello di
competenza;
     per  la  societa' Sidigas S.p.A., con deliberazione n. 07/07 era
stata  rinviata  la determinazione delle proposte tariffarie, per gli
anni   termici   2005/2006   e   2006/2007  limitatamente  all'ambito
tariffario  di  Calitri  (ID:  1417),  alla chiusura del procedimento
avviato  con  deliberazione  n. 195/06; e che tale procedimento si e'
concluso con deliberazione n. 118/07;
     per la societa' Gas Service Abruzzo S.r.l., con deliberazione n.
258/06   era   stata   rinviata   la  determinazione  delle  proposte
tariffarie,  per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente
agli  ambiti  tariffari  di Fagnano Alto (ID: 2968) e Cappadocia (ID:
2969),  alla  chiusura  del procedimento avviato con deliberazione n.
195/06;  e  che tale procedimento si e' concluso con deliberazione n.
118/07;
     a  seguito  di  verifiche  effettuate sul valore del costo della
materia prima di gas manifatturati, composti in prevalenza da metano,
e  di  gas  incondensabili  da raffineria, si sono riscontrati errori
per:
      la  societa'  Gp  Gas, limitatamente all'ambito Scaldasole (ID:
351), per la quale con deliberazione n. 53/07 erano state determinate
le tariffe di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
      il  comune  di  Sannazzaro  De'  Burgondi,  per  il  quale  con
deliberazione  n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie
e  le  componenti  di  fornitura  per  gli  anni  termici 2005/2006 e
2006/2007;
      la  societa'  Geogas,  limitatamente  all'ambito Corniglio (ID:
2063), per la quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate
le  proposte  tariffarie  e  le  componenti  di  fornitura per l'anno
termico 2005/2006;
     con   deliberazione   n.   53/07,   l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento volto alla determinazione delle tariffe di distribuzione
del  gas  naturale  per l'anno termico 2006/2007, nei confronti della
societa'  Cosvim  Soc.  Coop.  A  r.l.,  limitatamente alla localita'
Ginestra;  e  che nel corso del procedimento la medesima societa' non
ha presentato alcuna memoria ne' prodotto alcun documento, e pertanto
non  ha  fornito  elementi  idonei  ad  escludere  la  fondatezza del
presupposto   per  la  determinazione  delle  tariffe  ai  sensi  dei
commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;
  Considerato che:
     dall'esame  della documentazione fornita dalle imprese di cui ai
precedenti  alinea  si  sono riscontrate, in alcuni casi, le seguenti
anomalie:
      nella esposizione dei costi storici stratificati, il valore dei
contributi  dichiarati  e'  superiore  a  quello  dei  corrispondenti
incrementi patrimoniali;
      il  valore  degli  incrementi patrimoniali non viene esposto in
quanto   tali   incrementi  sono  presenti  in  bilanci  di  esercizi
successivi  all'anno di riferimento per la determinazione del vincolo
sui ricavi di distribuzione;
      il valore delle poste rettificative e' pari a zero;
      il  valore  della  quota  ammortamento  e' negativo per effetto
dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altri casi, il
valore  del  capitale  investito  e' negativo anche per effetto dello
sfasamento  temporale  tra  la  ricezione  dei  contributi ed il loro
effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;
  Considerato inoltre che:
     in  data  10 maggio 2007 sono state pubblicate sul sito internet
dell'Autorita'  le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006
e  2006/2007  rispettivamente  di  cinquantadue e di quarantanove tra
imprese  di  distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di
gas  diversi  da  gas  naturale,  determinate  sulla  base  dei  dati
tariffari,   inviati   dalle   imprese   medesime,   ai  sensi  delle
deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
     con  nota  del  10 maggio  2007, prot. n. EF/M07/2158/cc, veniva
comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente
alinea,   invitando  le  imprese  stesse  a  confermare  le  proposte
tariffarie  ai  sensi  dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n.
170/04  e/o  dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e
che  in  mancanza  di  tale conferma le proposte tariffarie sarebbero
state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
     a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
      trentatre  imprese  hanno confermato le proposte tariffarie per
l'anno  termico  2005/2006  e  trentuno  imprese  hanno confermato le
proposte   tariffarie   per  l'anno  termico  2006/2007  nei  termini
previsti;
      diciannove   imprese   e   diciotto  imprese,  con  riferimento
rispettivamente  agli  anni  termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno
confermato  le  proposte  tariffarie  ne' hanno segnalato difformita'
riscontrate nelle stesse;
  Ritenuto che sia necessario:
     approvare,  per  gli  anni  termici  2005/2006  e  2006/2007, le
proposte  tariffarie  dalle  imprese per le quali si sono riscontrate
anomalie  nella  documentazione fornita, apportando ai dati tariffari
le seguenti rettifiche:
      nel   caso   in   cui,  nella  esposizione  dei  costi  storici
stratificati,  risulti  che  il  valore  dei contributi dichiarati e'
superiore  a  quello  dei  corrispondenti incrementi patrimoniali, il
totale  dei  contributi,  con  riferimento al cespite in esame, viene
ripartito  proporzionalmente  agli  incrementi  patrimoniali  stessi,
riportando  l'eventuale  eccedenza  di  contributi  in detrazione del
vincolo  sui  ricavi  di distribuzione degli anni termici successivi,
fino al completo esaurimento;
      nel  caso  di  mancata  esposizione del valore degli incrementi
patrimoniali  in  quanto  presenti  in bilanci di esercizi successivi
all'anno  di  riferimento,  il  valore  del vincolo sui ricavi stesso
coincide   con   il   solo  valore  dei  costi  operativi,  calcolato
convenzionalmente  secondo  quanto  previsto  dall'art. 9, comma 9.7,
dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05;
      nel  caso  in cui il valore delle poste rettificative e' pari a
zero,   queste   vengono   rideterminate   per   tutte  le  localita'
dell'impresa  riproporzionando il valore complessivo di tali poste al
valore degli incrementi patrimoniali netti;
      nel  caso  in  cui  i  valori  della  quota  ammortamento e del
capitale  investito  risultino negativi per effetto delle dismissioni
effettuate e dei contributi percepiti, vengono posti pari a zero tali
valori  e  viene  portato  in detrazione, nel calcolo del vincolo sui
ricavi  di  distribuzione  degli  anni  termici  successivi,  fino  a
completo  esaurimento,  il  solo  valore  dei contributi eccedente il
valore,   al   netto  di  dismissioni  e  quota  ammortamento,  degli
investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero
in caso di valore negativo;
  Ritenuto che sia necessario:
     approvare,  per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie
dei quarantaquattro esercenti elencati in tabella 1;
     approvare,  per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie
dei quarantadue esercenti elencati in tabella 2;
     considerare  che  gli  elementi  addotti  dalla societa' Socogas
S.p.A.    attengono    esclusivamente    alla   sfera   organizzativa
dell'esercente  medesimo  e pertanto non sono idonei a poter ritenere
valida la dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria;
     approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della societa'
Aem  -  Distribuzione  Gas  e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito
tariffario  Milano,  per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, gia'
approvate con deliberazione n. 258/06;
     revocare,   per  l'anno  termico  2006/2007  relativamente  alla
societa'   Salso   Servizi   S.p.A.,   le   rettifiche  di  cui  alla
deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le
proposte tariffarie gia' approvate con deliberazione n. 258/06;
     approvare  le  rettifiche  delle  proposte tariffarie per l'anno
termico  2004/2005,  gia' approvate rispettivamente con deliberazioni
n.  57/06  e  n.  127/06,  delle  societa'  Cogervap S.r.l. e Energas
S.p.A.;
     approvare  le  rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni
termici  2005/2006  e  2006/2007,  gia' approvate rispettivamente con
deliberazioni  n. 53/07 e n. 258/06, della societa' Cogervap S.r.l. e
delle societa' Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.;
     approvare  le proposte tariffarie della societa' Sidigas S.p.A.,
limitatamente  all'ambito  tariffario  Calitri  per  gli anni termici
2005/2006 e 2006/2007;
     approvare  le  proposte  tariffarie  della  societa' Gas Service
Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e
Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
     approvare  per  la  societa'  Gp  Gas,  limitatamente all'ambito
tariffario  Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la
rettifica  del  valore  del  costo  della  materia prima in vigore al
1° ottobre 2005 e al 1° ottobre 2006;
     approvare  per  la  societa'  Geogas,  limitatamente  all'ambito
Corniglio,  la  rettifica del valore del costo della materia prima in
vigore al 1° ottobre 2005;
     applicare,   per  l'anno  termico  2006/2007,  salvo  successiva
verifica, nel comune di Ginestra (Potenza) della societa' Cosvim Soc.
Coop.  A r.l. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero
In Vulture (Potenza) della societa' Enel Rete Gas S.p.A., al quale il
comune medesimo risulta interconnesso;
                              Delibera:
  1)   di  approvare,  per  l'anno  termico  2005/2006,  le  proposte
tariffarie dei quarantaquattro esercenti elencati in tabella 1;
  2) di   approvare,   per  l'anno  termico  2006/2007,  le  proposte
tariffarie dei quarantadue esercenti elencati in tabella 2;
  3) di  approvare  le  rettifiche  delle  proposte  tariffarie della
societa'  Aem  -  Distribuzione  Gas  e  Calore S.p.A., limitatamente
all'ambito  tariffario  Milano,  per  gli  anni  termici  2005/2006 e
2006/2007, gia' approvate con deliberazione n. 258/06;
  4) di  revocare,  per  l'anno  termico 2006/2007 relativamente alla
societa'   Salso   Servizi   S.p.A.,   le   rettifiche  di  cui  alla
deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le
proposte tariffarie gia' approvate con deliberazione n. 258/06;
  5) di  approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno
termico  2004/2005,  gia' approvate rispettivamente con deliberazioni
n.  57/06  e  n.  127/06,  delle  societa'  Cogervap S.r.l. e Energas
S.p.A.;
  6) di  approvare  le  rettifiche  delle proposte tariffarie per gli
anni  termici  2005/2006  e 2006/2007, gia' approvate rispettivamente
con  deliberazioni  n.  53/07  e  n.  258/06, della societa' Cogervap
S.r.l. e delle societa' Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas
S.p.A.;
  7) di  approvare  le  proposte  tariffarie  della  societa' Sidigas
S.p.A.,  limitatamente  all'ambito  tariffario  Calitri  per gli anni
termici 2005/2006 e 2006/2007;
  8) di  approvare  le proposte tariffarie della societa' Gas Service
Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e
Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;
  9) di  approvare  per  la societa' Gp Gas, limitatamente all'ambito
tariffario  Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la
rettifica  del  valore  del  costo  della  materia prima in vigore al
1° ottobre 2005 e al 1° ottobre 2006;
  10) di  approvare  per la societa' Geogas, limitatamente all'ambito
Corniglio (ID: 2063), la rettifica del valore del costo della materia
prima in vigore al 1° ottobre 2005;
  11) di  determinare,  salvo  successiva  verifica,  le  tariffe  di
distribuzione  del  gas  naturale per l'anno termico 2006/2007 per il
comune di Ginestra (Potenza) della societa' Cosvim Soc. Coop. A r.l.,
utilizzando  le  proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero
In Vulture (Potenza) della societa' Enel Rete Gas S.p.A., al quale il
comune medesimo risulta interconnesso;
  12) di  prevedere  che  l'applicazione  delle  tariffe  di  cui  ai
precedenti  punti  decorra  a partire dal 1° ottobre 2004, per l'anno
termico 2004/2005, dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006,
e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;
  13) di  comunicare  il  presente provvedimento alla societa' Cosvim
Soc.   Coop.  A  r.l.  mediante  plico  raccomandato  con  avviso  di
ricevimento;
  14) di  trasmettere  copia  del presente provvedimento al comune di
Ginestra  in  persona  del sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione
degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  15) di   pubblicare   la   presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dal giorno della sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
    Milano, 4 giugno 2007
                                                 Il presidente: Ortis