L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 giugno 2007;
  Visti:
     la legge 14 novembre 1995, n. 481;
     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
     il decreto del Ministero delle attivita' produttive 26 settembre
2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
     la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:  l'Autorita)  3 marzo  2006,  n.  50/06  (di  seguito:
deliberazione n. 50/06).
  Considerato che:
     con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita' ha definito i criteri
per  la  determinazione  delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio,
prevedendo  all'art.  6,  comma 6.6,  che  ai  fini dell'attribuzione
dell'onere  relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine
dell'anno  termico  l'impresa di stoccaggio conguagli, sulla base dei
quantitativi  definiti  dal  Ministero  delle  attivita' produttive e
tenuto  conto  della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui
all'art.  8,  comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacita'
di  stoccaggio  conferite  agli  utenti del servizio sulla base delle
quantita'  di  gas  naturale  importato  da  Paesi  non  appartenenti
all'Unione  europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati
dagli utenti al Ministero delle attivita' produttive, all'Autorita' e
all'impresa di stoccaggio;
     la  societa' Stogit S.p.A., con comunicazione del 15 maggio 2007
(prot.  Autorita'  n.  12182  del  18 maggio  2007)  in fase di prima
applicazione  delle  disposizioni sopra richiamate, ha evidenziato la
presenza  di  un  errore materiale, in quanto il conguaglio di cui al
precedente alinea avviene con riferimento all'anno termico precedente
anziche' all'anno solare, in coerenza con quanto disposto dal decreto
26 settembre 2001.
  Ritenuto che:
     sia  necessario  provvedere alla rettifica dell'errore materiale
riscontrato nella deliberazione n. 50/06;
                              Delibera:
  1) di approvare la seguente rettifica della deliberazione n. 50/06:
    a) all'art.  6,  comma 6.6, le parole «nel corso dell'anno solare
precedente» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'anno termico
precedente»;
  2) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione;
  3) di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  la deliberazione n. 50/06 come risultante
dalla rettifica apportata con il presente provvedimento.
    Milano, 4 giugno 2007
                                                 Il presidente: Ortis