IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1491/03 del 25 agosto 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee -- legge comunitaria 1999 -- ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - Serie generale - n. 265 del
14 novembre  2003,  con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con
sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare
i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
  Visto  il  decreto  29 settembre  2006  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione    rilasciata    all'organismo    di    controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.»  e' stata prorogata fino all'emanazione
del decreto di rinnovo all'organismo stesso;
  Vista   la   comunicazione   della  Societa'  Cooperativa  Agricola
Produttori  Olivicoli  che  ha  confermato  per  il  controllo  sulla
denominazione di origine protetta «Monte Etna» l'organismo denominato
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25;
  Visto   il   decreto   19 maggio   2005  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Monte Etna»;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.»  ha
predisposto  il  piano  di  controllo per la denominazione di origine
protetta «Monte Etna» conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha altresi'
predisposto  un  ulteriore  piano  dei  controlli  che  recepisce  le
modifiche  al  disciplinare di produzione protette transitoriamente a
livello nazionale con il decreto 19 maggio 2005;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli  art.  10  e  11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo    denominato   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in Roma, Piazza Marconi n. 25 e' autorizzato ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.
510/2006  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Monte Etna»,
registrata  in  ambito  europeo  con  regolamento (CE) n. 1491/03 del
25 agosto 2003.