IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  decreto  ministeriale 1° febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio
2007  con  il  quale  e'  stata accordata la protezione transitoria a
livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto
Adige» e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck»;
  Vista la nota del 20 giugno 2007, numero di protocollo 8811, con la
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
trasmesso  alla  Commissione  europea  il  disciplinare di produzione
modificato  in  accoglimento  delle  richieste avanzate dal Consorzio
tutela Speck Alto Adige;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello   nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato  in
accoglimento  delle  richieste  avanzate  Consorzio tutela Speck Alto
Adige e trasmesso alla Comunita' europea con nota di cui sopra;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  1° febbraio  2006  alla  modifica  del  disciplinare di
produzione  della  indicazione  geografica  protetta «Speck dell'Alto
Adige»  o  «Speck  Alto  Adige»  e  «Südtiroler  Markenspeck»  ovvero
«Südtiroler  Speck»  e' riservata al prodotto ottenuto in conformita'
al  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organo comunitario con
nota del 20 giugno 2007, numero di protocollo 8811.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 giugno 2007
                                      Il direttore generale: La Torre