LA CONFERENZA UNIFICATA
  Nella odierna seduta del 14 giugno 2007;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, recante le
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
  Vista   l'art.  8  della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
  Vista  la  legge  6 dicembre  1971,  n.  1004, concernente un piano
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, recante
«Approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e
grado»,   ed  in  particolare  gli  articoli 99-108,  concernenti  le
finalita' e l'ordinamento della scuola materna;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
relativo  al «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
  Vista le legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59, concernente
la   «Definizione   delle   norme   generali   relative  alla  scuola
dell'infanzia  e  al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
  Vista  la sentenza della Corte costituzionale del 23 dicembre 2003,
n. 370;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria  per  l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 630,
concernente   l'attivazione   di   «progetti   tesi   all'ampliamento
qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro
ai  trentasei  mesi  di  eta',  anche  mediante  la  realizzazione di
iniziative  sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica,
flessibilita',   rispondenza  alle  caratteristiche  della  specifica
fascia di eta»;
  Vista  la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare
l'art. 1, comma 1259, concernente la promozione da parte del Ministro
delle  politiche  per  la  famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica  istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le
pari  opportunita', di una intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi  dell'art.  8,  comma 6  della  legge  5 giugno  2003,  n. 131,
relativa  all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
e   dei   criteri   sulla  cui  base  le  regioni  attuano  un  piano
straordinario  di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi
socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;
  Rilevato  che  il  Ministro  delle  politiche  per  la famiglia, ha
trasmesso l'intesa in argomento, con nota pervenuta in data 23 maggio
2007, diramata in pari data alle amministrazioni territoriali;
  Atteso  che,  in  data  30 maggio 2007, e' stata diramata una nuova
bozza di intesa, pervenuta in pari data, da parte del Ministro per le
politiche della famiglia;
  Considerata  l'opportunita'  di  provvedere  al coordinamento degli
interventi  previsti  dall'art.  1, comma 630, della legge n. 296 del
2006,  il  quale  prevede  che,  al fine di far fronte alla crescente
domanda  di  servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni
di  eta',  sono  attivati  progetti  tesi all'ampliamento qualificato
dell'offerta formativa, e dal comma 1259, che prevede che il Ministro
per  le  politiche  della  famiglia  promuove  una  intesa in sede di
Conferenza  unificata  ai fini del riparto della somma di 100 milioni
di euro;
  Considerata  la  necessita' e l'urgenza di consentire un tempestivo
avvio  degli  interventi volti a corrispondere alla pressante domanda
di  servizi  socio-educativi  per  la  prima infanzia, a tutt'oggi in
larga parte insoddisfatta;
  Considerata l'urgenza derivante dalla necessita' di mettere in atto
tutte le azioni necessarie a consentire l'avvio delle nuove sezioni a
decorrere dal 1° settembre 2007;
  Considerato  che  l'offerta sperimentale di servizi socio-educativi
realizzata  a  norma  del  comma 630  potra' contribuire a definire i
livelli essenziali delle prestazioni ed essere valutata dalle regioni
ai fini della promozione del piano straordinario di intervento per lo
sviluppo   territoriale  dei  servizi  socio-educativi  previsto  dal
comma 1259;
  Considerato  che,  a  norma  del comma 1260 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  il  Ministro  delle  politiche  per la famiglia puo'
destinare parte delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 1250
al    finanziamento   dello   sviluppo   territoriale   dei   servizi
socio-educativi;
  Considerato,  altresi',  che l'Accordo del Ministro delle politiche
per  la  famiglia,  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  e del
Ministro  della  solidarieta'  sociale,  con  le  regioni  e gli enti
locali,  sancito  in  concomitanza  con  la presente intesa, ai sensi
dell'art. 1, comma 630, della legge 296 del 2006, consente di portare
risorse  aggiuntive al finanziamento dei servizi socio-educativi, sia
pure in forma di iniziativa sperimentale;
  Considerato  che  le  regioni,  per  tutte  le motivazioni indicate
nell'Accordo   da   ultimo   richiamato,   ritengono  di  condividere
l'iniziativa dell'istituzione delle cosiddette Sezioni primavera;
  Viste  le  risultanze  della  riunione  tecnica  del 30 maggio 2007
durante  la  quale  le regioni hanno espresso condivisione a nome del
coordinamento  delle  politiche  sociali, che e' in capo alla regione
Veneto,  nella  riformulazione  del  testo diramato in data 30 maggio
2007, congiuntamento agli enti locali;
  Considerati  gli  esiti  della odierna seduta di questa Conferenza,
nel corso della quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso
il proprio assenso sullo schema di intesa in argomento;
                    Sancisce la seguente intesa:
  L'Accordo  di  pari data per l'istituzione delle cosiddette Sezioni
primavera,  a  norma  dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, e' finanziato, per la parte relativa al Ministro delle
politiche  per  la  famiglia, con la somma di euro 10 milioni, tratti
dal  Fondo  di  cui  all'art.  1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006.
  Roma, 14 giugno 2007
                                           Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia