IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visti  gli  accordi  intervenuti  presso  il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  alla  presenza del Sottosegretario on.le
Rosa  Rinaldi,  con  i  quali  e'  stata  concordata  la  proroga del
trattamento  di  mobilita'  in  favore  dei  dipendenti  per  i quali
sussistono   le   condizioni   previste  dal  sopra  citato  art.  1,
comma 1190,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, per agevolare la
gestione   delle   problematiche   occupazionali  ed  il  graduale  e
progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
  Visti  gli  elenchi,  vidimati  dall'INPS,  dei  lavoratori  aventi
diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
  Visto  lo  stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7  del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio   1993,  n.  236  e  successive  modificazioni  -  previsto
dall'art.  1,  comma 1190  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate  al trattamento e' ridotto nella misura di almeno
il  10%  rispetto  al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti
scaduti  nel dicembre  2006,  cosi'  come previsto dal citato art. 1,
comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento di mobilita' e di CIGS e/o la proroga dello stesso, entro
il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e'   autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2007  al
31 dicembre  2007,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 13 febbraio 2007, in favore
di  un  numero massimo di 41 ex dipendenti della societa' Elea S.p.a.
con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati
nell'elenco,  allegato  al  sopraccitato  accordo,  gia' fruitori del
trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art.
1 del decreto n. 39733 del 14 novembre 2006 del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006,
registro 5, foglio 271.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 624.308.64.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
  La  societa'  e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento
concesso, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la contribuzione
prevista dalle disposizioni vigenti in materia.