IL DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI
              E DEL DEMANIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
                            d'intesa con
                IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
    Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  in  legge  con  modificazioni,  dall'art.  1  della legge
24 novembre  2003, n. 326, cosi' come per ultimo modificato dall'art.
1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  recante  disposizioni  urgenti  per favorire lo sviluppo e la
correzione  dell'andamento  dei conti pubblici, il quale ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 13-quater, detta norme in materia di immobili in uso
all'Amministrazione della difesa da dismettere;
    Visto,  in  particolare,  il  comma 13-bis del citato art. 27 del
decreto-legge  n.  269  del  2003,  il quale prevede che il Ministero
della  difesa,  con  decreti  da  adottare d'intesa con l'Agenzia del
demanio,  individua  beni  immobili  in uso all'Amministrazione della
difesa non piu' utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia
del  demanio  per  essere  inseriti  in  programmi  di  dismissione e
valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia;
    Visto  il  comma 13-ter del medesimo art. 27 del decreto-legge n.
269 del 2003, il quale dispone che, in sede di prima applicazione dei
commi 13  e  13-bis,  con  decreti  adottati  ai  sensi  del medesimo
comma 13-bis,   sono   individuati   nell'anno   2007: a)   entro  il
28 febbraio  2007,  beni  immobili  per  un valore complessivo pari a
1.000  milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno  2007; b)  entro  il 31 luglio, beni immobili per un valore
complessivo  pari  a  1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia
del  demanio  entro il 31 dicembre 2007. Con identiche modalita' sono
individuati  e  consegnati nell'anno 2008 beni immobili per un valore
pari a complessivi 2.000 milioni di euro;
    Visto  il  comma 13-quater  del  richiamato art. 27 il quale, nel
prevedere  che  gli  immobili  individuati  e consegnati ai sensi del
comma 13-ter  entrano  a  far  parte del patrimonio disponibile dello
Stato,  per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di
dismissione  di  cui  al  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dispone,  altresi',  che gli immobili individuati sono stimati a cura
dell'Agenzia  del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano;
    Considerato  che  in  applicazione  del  citato  comma 13-ter, il
Ministero della difesa ha selezionato i beni immobili in uso non piu'
utili  ai fini istituzionali da consegnare, con annessi e pertinenze,
all'Agenzia  del  demanio, previa individuazione da effettuare con il
presente decreto da adottarsi d'intesa con l'Agenzia medesima;
    Visto  l'allegato  A,  al presente decreto in cui sono elencati i
beni  immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili
da  individuare  entro il 28 febbraio 2007, per un valore complessivo
ai  fini  ricognitivi pari a 1.000 milioni di euro, valore che potra'
essere  compensato con successivi decreti ministeriali da adottare ai
sensi  del  citato comma 13-ter dell'art. 27 del decreto-legge n. 269
del 2003, ove siano riscontrate difformita' in termini di superfici e
volumetrie,  relative ai beni immobili elencati nel medesimo allegato
A;
    Considerato  che l'allegato A contiene anche immobili individuati
con  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto
1997  e  con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre  2000  per  le  finalita'  di cui all'art. 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Ritenuto   che   i   predetti   immobili,   meglio   identificati
nell'allegato  B  al  presente  decreto,  saranno oggetto di apposito
decreto  di  espunzione  adottato  dal  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  da  emanarsi  prima  della  formale  consegna degli stessi
all'Agenzia del demanio;
    Visto  il decreto del Ministero della difesa - Direzione generale
dei  lavori  e  del  demanio  adottato  di concerto con l'Agenzia del
demanio,   in   data  28 febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 141 del 20 giugno 2005, concernente
l'individuazione  di alcuni immobili di proprieta' dello Stato in uso
all'Amministrazione   della  difesa,  volta  al  perseguimento  delle
finalita' di cui ai commi 13-ter e 13-quinquies, introdotti nell'art.
27  del  decreto-legge  n.  269  del  2003,  comma 13-ter,  da ultimo
modificato,  e comma 13-quinquies abrogato, dal comma 263 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    Visti i commi 263 e 264 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n.   296,   che   abrogano,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  le
disposizioni di cui ai commi 13-quinquies e 13-sexies del citato art.
27 e al comma 482 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    Ravvisata la necessita' di provvedere, entro il 28 febbraio 2007,
all'adozione  del decreto di individuazione di beni immobili non piu'
utili  all'Amministrazione  della  difesa  di  cui  al  comma 13-ter,
lettera a),  dell'art.  27  del  decreto-legge  n.  269  del  2003, e
successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del
presente decreto.