Il DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 maggio  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 125
del  31 maggio  2002, con il quale l'organismo Product Authentication
Inspectorate  Limited  con  sede  nel  West  Sussex  65,  High Street
Worthing  BN  11  N (UK) e domiciliata per le attivita' presso Quaser
Spa in Milano, via Savare' n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 maggio  2003,  con  il quale la
validita'  dell'autorizzazione  rilasciata all'organismo di controllo
Product  Authentication  Inspectorate  Limited  e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 settembre 2003, con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi del
predetto  decreto  ministeriale  6 maggio 2003, e' stato differito di
novanta giorni a far data dal 29 settembre 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre  2003, con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali 6 maggio 2003 e 16 settembre 2003, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 dicembre 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo  2004,  con  il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre 2003 e
5 dicembre  2003,  e' stato differito di centoventi giorni a far data
dal 26 aprile 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  2004,  con  il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003  e  30 marzo  2004, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 24 agosto 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 novembre 2004, con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stato differito di
centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 marzo  2005,  con  il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 giugno  2005,  con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e
25 marzo 2005, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal
19 agosto 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 novembre 2005, con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7 luglio  2004, 29 novembre 2004,
25 marzo  2005  e  30 giugno  2005,  e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal 17 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 marzo  2006,  con  il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7 luglio  2004, 29 novembre 2004,
25 marzo  2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, e' stato differito
di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2006;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 luglio  2006,  con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7 luglio  2004, 29 novembre 2004,
25 marzo  2005,  30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, e'
stato differito di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2006;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 dicembre  2006, con il quale il
termine  di  proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  ai  sensi dei
predetti  decreti  ministeriali  6 maggio  2003,  16 settembre  2003,
5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7 luglio  2004, 29 novembre 2004,
25 marzo  2005,  30 giugno  2005,  29 novembre  2005, 10 marzo 2006 e
12 luglio  2006, e' stata ulteriormente prorogata fino all'emanazione
del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo
stesso oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Vista  la  nota  del 2 aprile 2007 del Consorzio Comunalie Parmensi
che  ha  indicato  per  il  controllo  sulla  indicazione  geografica
protetta  Fungo  di  Borgotaro  l'organismo denominato suolo e salute
Srl,  con  sede in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B
in sostituzione di Product Authentication Inspectorate Limited;
  Considerato che l'organismo Suolo e Salute S.r.l. ha predisposto il
piano  di  controllo  per la indicazione geografica protetta Fungo di
Borgotaro conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli 10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 21 giugno 2007;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo denominato Suolo e Salute Srl, con sede in Fano (Pesaro
Urbino),  via Paolo Borsellino n. 12/B e' autorizzato ad espletare le
funzioni   di   controllo,   previste  dagli  articoli 10  e  11  del
Regolamento  (CE)  n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta
«Fungo  di  Borgotaro»,  registrata in ambito europeo con Regolamento
(CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.