IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale la sig.ra Ferreira Luciana Teresa,
cittadino  brasiliana,  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di
«Cirurgiao-dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della prova attitudinale effettuata in data 11 e 18
giugno  2007,  ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale  la sig. Ferreira
Luciana Teresa e' risultata idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1. Il titolo di «Cirurgiao dentista» rilasciato in data 14 dicembre
1996,   dalla   «Faculdade  federal  de  odontologia  de  Diamantina»
(Brasile)  alla sig.ra Ferreira Luciana Teresa, nata a Belo Horizonte
(Brasile)  il 15 agosto 1973, e' riconosciuto quale titolo abilitante
per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
  2. La dott.ssa Ferreira Luciana Teresa e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei  medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle  speciali  disposizioni che regolano l'esercizio professione in
Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi