Il  giorno  24 settembre  2007,  alle  ore  16,45, presso la sede
dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'A.Ra.N: nella persona del Presidente, avv. Massella Ducci Teri:
(firmato)
    e le seguenti Confederazioni sindacali:

=====================================================================
                  CGIL:            |            (firmato)
=====================================================================
      CISL:                        |(firmato)
      UIL:                         |(firmato)
      CONFEDIR:                    |(non firmato)
      CISAL:                       |(firmato)
      CONFSAL:                     |(firmato)
      COSMED:                      |(firmato)
      CSE:                         |(non firmato)
      CGU:                         |(non firmato)
      CIDA:                        |(non firmato)
      RDB CUB:                     |(non firmato)
      USAE:                        |(non firmato)
      UGL:                         |(firmato)
    Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono l'allegato
Contratto  collettivo  nazionale quadro d'integrazione del CCNQ sulle
modalita'  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.

                               Art. 1.
    1.  Il  presente  contratto integra e chiarisce l'applicazione di
alcune   disposizioni   contenute  nel  CCNQ  del  7 agosto  1998,  e
successive  modificazioni e integrazioni, sulle modalita' di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative
sindacali, di seguito indicato come «CCNQ del 7 agosto 1998».

                               Art. 2.
    1.  All'art.  7  del  CCNQ  del  7 agosto 1998 i commi 1 e 7 sono
sostituiti dai seguenti:
    «1.  Fermo  rimanendo  il  loro  numero  complessivo, i distacchi
sindacali  - di norma sino al limite massimo del 50% - possono essere
fruiti  dai  dirigenti  sindacali  di  cui all'art. 5, comma 1, anche
frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.».
    «7.  La  prestazione  lavorativa dei dirigenti sindacali indicati
nei commi 2 e 5 puo' anche essere superiore al 50% sino ad un massimo
del  75%.  In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa
sono  quelli  fissati  per  il  part-time  dalla  disciplina generale
prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.».

                               Art. 3.
    1.  All'art.  14  del  CCNQ  del 7 agosto 1998 i commi 1 e 6 sono
sostituiti dai seguenti:
    «1.  Le  richieste  di  distacco o aspettativa sindacale ai sensi
degli  articoli 5  e  12  sono  presentate  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni  sindacali  rappresentative  alle  amministrazioni  di
appartenenza  del  personale  interessato che - accertati i requisiti
soggettivi  previsti  dagli  articoli 5,  comma 1  ed  11,  comma 1 -
provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta,
dandone  contestuale  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  50  del  decreto legislativo n. 165/2001 anche ai
fini  della  verifica  del  rispetto dei contingenti. Le richieste di
distacco  o  aspettativa  sindacale  sono  altresi'  comunicate dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che
alle  amministrazioni  di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso
il sito web dedicato Gedap.».
    «6.  Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere
comunicate  alle  amministrazioni  interessate entro il 31 gennaio di
ogni  anno.  Se,  entro  tale  data, le aspettative e i distacchi non
vengono   espressamente   revocati   si  intendono  confermati  e  le
amministrazioni   non   devono   emanare   alcun   provvedimento.  Il
provvedimento   risulta,  invece,  necessario  nei  casi  di  revoca,
trasformazione  di un istituto in un altro, modifica temporale, grado
(da   tempo   pieno   a  part-time  o  viceversa).  Gli  estremi  del
provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dei commi 3 e 4
dell'art.  50  del decreto legislativo n. 165/2001, anche ai fini del
rispetto  dei  contingenti.  Tutte  le  informazioni  possono  essere
comunicate  tempestivamente  attraverso il sito web dedicato a Gedap.
In  tutti  i  casi  di  cessazione  del distacco o di aspettativa, il
dirigente  sindacale  rientrato  nell'amministrazione di appartenenza
non potra' avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai
rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale
durante il periodo del mandato sindacale.».

                               Art. 4.
    1.  All'art.  15  del  CCNQ  del  7 agosto  1998  il  comma 4  e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno,  le amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  presente  contratto  adempiono  agli obblighi
previsti  dall'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di
trasmissione  dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica. Per garantire, da
parte  di  quest'ultimo, la verifica del rispetto dei contingenti, le
amministrazioni  inviano  le  informazioni  richieste  esclusivamente
attraverso il sito web dedicato Gedap.
    Il  prospetto  di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene
copia,  deve  contenere  la  esatta imputazione delle ore di permesso
sindacale  retribuite  fruite  sui  posti  di  lavoro  dai  dirigenti
sindacali  di  cui  agli  articoli 8  e  11 e, in analogia con quanto
previsto  nel  comma 5,  lo  stesso  deve  essere controfirmato dalle
associazioni  sindacali  richiedenti,  salvo  il  caso di diniego che
sara'  segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base
del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni
relative  al  rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la
motivazione  dell'eventuale  diniego.  I  dirigenti  e/o i funzionari
delle  amministrazioni  sono responsabili personalmente, per la parte
di  competenza,  dell'utilizzazione  delle  prerogative  sindacali  -
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali - in violazione della
normativa vigente.

                               Art. 5.
    1.  All'art.  18  del  CCNQ  del  7 agosto  1998  e'  aggiunto il
comma 4-bis.
    4-bis. Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica
nei  casi  in cui si debba procedere all'individuazione del personale
soprannumerario,    docente    ed    Ata,    in   conseguenza   della
rideterminazione    dell'organico   dell'istituzione   scolastica   o
educativa.  Non  si  applica,  altresi',  in  tutti  i casi nei quali
l'assegnazione  della  sede  sia  stata  disposta  in applicazione di
istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.».

                               Art. 6.
    1.  L'art.  19  del  CCNQ  del  7 agosto  1998  e' sostituito dal
seguente:
    «Art.    19   (Disposizioni   particolari). - 1. Ai   soli   fini
dell'accertamento    della   rappresentativita'   le   organizzazioni
sindacali   che   abbiano   dato  o  diano  vita,  mediante  fusione,
affiliazione  o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa
possono  imputare  al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali
risultino  titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente
nella  titolarita'  delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che
le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a
favore  del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di
liberta'  sindacale,  ha  carattere generale in quanto ogni periodico
accertamento    della    rappresentativita'    puo'    tradursi   nel
riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla liberta'
di  aggregazione  rimessa  alla  scelta  delle  parti interessate. Le
aggregazioni  associative  devono  dimostrare  di aver dato effettiva
ottemperanza  al  disposto  della  norma.  In  caso  negativo  non e'
possibile   riconoscere  la  rappresentativita'  del  nuovo  soggetto
sindacale  ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei
CCNL.
    2.  In  caso  di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle
sindacali  che  non  dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto e'
sempre    esclusa   l'attribuzione   delle   deleghe   dell'affiliato
all'affiliante.  Diverso  e' il caso di incorporazione/fusione di una
organizzazione sindacale in un soggetto gia' esistente trattandosi in
questo caso, invece, di successione a titolo universale.
    3. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita' del biennio
contrattuale  2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera
associazione  sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia  di rappresentativita' sindacale, le aggregazioni associative
che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi
entro  la  data  ultima  del  31 dicembre  2007.  Entro  tale data le
organizzazioni   sindacali   interessate  hanno  l'onere  di  fornire
all'Aran  «idonea  documentazione» di cui al comma 5 che dimostri che
il  soggetto  sindacale  in  capo  al  quale  si  deve  accertare  la
rappresentativita' e' titolare in proprio di delega per il versamento
dei  contributi  sindacali  e  che  allo  stesso  sono  imputate, per
effettiva  successione,  le deleghe delle quali risultino titolari le
organizzazioni   costituenti,  incorporate  per  fusione,  affiliate,
federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.
    4.  Qualora,  entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non
forniscano  la  documentazione  richiesta  nel  comma 5,  e,  quindi,
garanzie   sulla  effettivita'  della  delega,  non  sara'  possibile
riconoscere  in capo agli stessi la rappresentativita' per il biennio
2008-2009,  ed  ogni singola organizzazione sindacale sara' misurata,
ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, sulla base
delle  deleghe  di  cui  e'  direttamente  titolare e intestataria al
momento in cui interviene da parte dell'Aran la rilevazione del dato.
Qualora,  entro  il  predetto  termine, le decisioni in materia siano
state  adottate  dai  competenti  organismi  statutari  ed inviata la
relativa  documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la
ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in
via eccezionale, puo' intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.
    5.  L'idonea  documentazione  da fornire all'Aran, che attesti la
regolarita'  sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2
e  3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo,
e'  quella  adottata  dai  competenti  organi  statutari  e trasmessa
all'Aran   con   lettera   raccomandata   a/r   a  firma  del  legale
rappresentante  del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere
note  di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e
che  non  diano conto degli elementi di effettivita' necessari per la
successione  nella  titolarita' delle deleghe al nuovo soggetto e che
ad  esso  vengano  imputate. Per la data di ricezione fa testo quella
risultante sull'avviso di ricevimento della Raccomandata.
    6.  Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale
rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti
ai  rappresentanti  dei  soggetti sindacali rappresentativi in quanto
firmatari  dei  CCNL  di  comparto  o  di  area  dall'art. 5, comma 3
dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU
-  sono  esercitati  in  nome  e per conto degli stessi. Pertanto nei
contratti    collettivi   integrativi   la   sottoscrizione   avviene
esclusivamente   in  rappresentanza  della  organizzazione  sindacale
rappresentativa.  In  caso  di affiliazione o altra forma aggregativa
tra  sigle  sindacali  che  non  dia luogo alla creazione di un nuovo
soggetto,  l'organizzazione  sindacale affiliante, se rappresentativa
ai sensi delle vigenti disposizioni, e' unica titolare dei distacchi,
dei  permessi  e delle altre prerogative sindacali di cui al presente
contratto.
    7.  Allo  scopo  di  garantire  la certezza e la stabilita' delle
relazioni  sindacali,  nel  rispetto  del  comma 1, e per gli effetti
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, qualora nell'ambito
di  un  soggetto  sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento
associativo,  compreso  il mero cambio di denominazione, il mutamento
produce  effetti  soltanto al successivo periodico accertamento della
rappresentativita' previsto dal comma 8.
    8. L'ARAN procede all'accertamento della rappresentativita' delle
associazioni   sindacali,   come  normativamente  predeterminata,  in
corrispondenza  dell'inizio  di  ciascuna  stagione  contrattuale  di
riferimento  nonche'  all'inizio  del secondo biennio economico della
stessa.   A  tale  scopo  vengono  presi  in  considerazione  i  dati
associativi  relativi  alle  associazioni  sindacali  risultanti  nel
repertorio  delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti
nel  pubblico  impiego  aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in
cui  si  procede alla rilevazione nonche' gli ultimi dati disponibili
relativi alle elezioni delle RSU.
    9.  Ai  sensi  dell'art.  43 del decreto legislativo n. 165/2001,
comma 1,  il  dato  associativo  e'  espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle  deleghe  rilasciate  nell'ambito  considerato. A tale fine non
conta  il  numero  dei lavoratori associati al sindacato ma il numero
delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in
busta  paga  tramite delega di cui e' titolare il sindacato. Per tale
motivo  il dato associativo e' rilevato direttamente dalla busta paga
del  lavoratore  in  quanto  solo  a fronte del contributo versato la
delega  diviene  effettiva.  Al  fine  di  contare  anche  le deleghe
rilasciate  nel  mese  di dicembre  dell'anno  di  riferimento  della
rilevazione,  la  lettura  viene effettuata dalla busta paga del mese
di gennaio  immediatamente  successivo  in quanto, solo in essa, sono
rilevabili  tutte  le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno
del  mese  di  dicembre,  stante  l'obbligo  delle amministrazioni di
procedere   alla   trattenuta   del  contributo  sindacale  dal  mese
immediatamente  successivo  a  quello  del rilascio della delega. Nel
caso  in  cui  la  delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti
contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e'
valida  ai  fini  del  calcolo  della  rappresentativita' non essendo
dimostrata  la  sua  attivazione. Tale modalita', valida per tutte le
rilevazioni  e,  quindi,  anche  per  quella  in  corso relativa alla
raccolta  delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai
fini  della  rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che,
eventualmente  rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di
dicembre,  sono  revocate  nei  primi  giorni  del successivo mese di
gennaio,  sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva.
L'obbligo  delle  amministrazioni  di  procedere  alla  tempestiva  e
corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la
responsabilita' del dirigente competente che risulti inadempiente. E'
demandato  alla  deliberazione  del  Comitato Paritetico previsto dal
comma 8  e  seguenti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001
la  risoluzione  dei  casi controversi imputabili alla inadempienza o
comunque a ritardi delle amministrazioni.
    10.  L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del
comma 8 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
    11.  Le  confederazioni  ed organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative  nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso
di   esito   sfavorevole   del  giudizio,  dovranno  restituire  alle
amministrazioni   di   appartenenza   dei   dirigenti   sindacali  il
corrispettivo  economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite
e   non  spettanti.  Analogamente  si  procede  nei  confronti  delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei
contingenti  dei  distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal
Dipartimento  della funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonche'
dei permessi loro spettanti.
    12.  Come  norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione
della  ripetibilita',  per  gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e
sino  al  31 dicembre  2006,  tenuto  conto  che,  dall'anno  2007 il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ha adottato un nuovo sistema
informatizzato  di  rilevazione  -  sito  web  dedicato  a Gedap - e'
consentita  la  compensazione  tra  il  periodo  di  superamento  del
contingente  dei  distacchi  e  quello  di  sott'utilizzazione  dello
stesso,  purche'  avvenuti  nello stesso anno, nonche' tra i permessi
degli  articoli 8  e  11.  In  questo  ultimo  caso,  nel  limite dei
contingenti  complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ
alle  associazioni  sindacali  rappresentative di comparto e di area,
ove  si  sia  verificato  il superamento del contingente dei permessi
dell'art.  8  e  il  parziale  utilizzo  di  quello  dell'art. 11 (di
spettanza  sia  delle  confederazioni  che  delle  organizzazioni  di
categoria)  e  viceversa,  e'  permessa  la  compensazione  tra detti
contingenti.   A   decorrere   dal   1° gennaio   2007   la  predetta
compensazione e' esclusa.
    13. Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento
un  soggetto  sindacale  abbia  superato  il contingente dei permessi
dell'art.  8,  l'amministrazione,  previo  consenso dell'associazione
sindacale  interessata,  in  luogo  del  recupero  diretto  di cui al
comma 11,   puo'   compensare  l'eccedenza  nell'anno  immediatamente
successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di
ore  risultate  eccedenti  nell'anno  precedente.  Nel  caso  in  cui
l'associazione  sindacale  nell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata  l'eccedenza  non  abbia  un  contingente  a disposizione,
ovvero esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto previsto nel
comma 11.
    14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni
delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.».

                               Art. 7.
    1.   Alla   luce  delle  ripetute  integrazioni  e  modificazioni
intervenute  a  decorrere  dall'anno  1998  sul  testo  del  CCNQ del
7 agosto  1998  ad  opera  di successivi contratti quadro, biennali e
non,  in considerazione dell'importanza e della necessaria certezza e
trasparenza    della    materia   delle   prerogative   sindacali   e
dell'accertamento   della   rappresentativita',  cosi'  come  normato
dall'art.  43  del  decreto  legislativo  n.  165/2001, nonche' delle
modificazioni  intervenute  in materia di elettorato attivo e passivo
nelle  elezioni  delle  RSU,  le parti si danno atto dell'esigenza di
procedere  alla  redazione  di un nuovo testo in materia entro l'anno
2007.