IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato   che,   con   Regolamento   (CE)  n.  1050/2007  della
Commissione  del 12 settembre 2007, la denominazione «Castagna Cuneo»
riferita  alla  categoria  degli ortofrutticoli e cereali, allo stato
naturale  o  trasformati,  e'  iscritta  quale indicazione geografica
protetta   nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette
(D.O.P.)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto
dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/06;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la   scheda   riepilogativa  della  Indicazione  Geografica  Protetta
«Castagna  Cuneo»,  affinche'  le disposizioni contenute nei predetti
documenti   siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul
territorio italiano;

                              Provvede:

  Alla  pubblicazione  degli  allegati  disciplinare  di produzione e
scheda  riepilogativa della indicazione geografica protetta «Castagna
Cuneo»,  registrata  in  sede  comunitaria  con  Regolamento  (CE) n.
1050/2007 del 12 settembre 2007.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Castagna  Cuneo»  possono  utilizzare,  in  sede  di presentazione e
designazione  del  prodotto,  la suddetta denominazione e la menzione
«Indicazione  Geografica  Protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 21 settembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre