IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista   la   legge   15 febbraio   1963,   n.   281,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione
delle  direttive  2001/102/CE,  2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE,
relative    alle    sostanze    ed    ai    prodotti   indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
  Vista  la  direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre
2006,  che  modifica  l'allegato  I  della  direttiva  2002/32/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei
composti organoclorurati nell'alimentazione animale;
  Ritenuto  di  dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni
della suindicata direttiva 2006/77/CE;
  Vista  la  legge  n.  11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che
recita  «alle  norme  comunitarie  non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive   gia'   recepite   nell'ordinamento   nazionale,  e'  data
attuazione,  nelle  materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione,  con decreto del Ministro competente per materia che ne
da'  tempestiva  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'allegato  I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 e'
modificato  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  1  al  presente
decreto.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 maggio 2007

                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58