Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.

                    Destinazione maggiori entrate

  1. Le  maggiori  entrate  tributarie nette rispetto alle previsioni
definite  con  il  Documento  di programmazione economico-finanziaria
2008-2011  per  l'anno  2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori
rispetto    a    quelle    incluse    nel    provvedimento   previsto
dall'articolo 17,  comma 1,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
utilizzate  a  copertura  del  decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2007, n. 127,
sono   destinate,  per  lo  stesso  anno,  alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  indebitamento  netto delle pubbliche amministrazioni e
dei  saldi  di  finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal
predetto  Documento  di  programmazione economico-finanziaria e dalla
relativa Nota di aggiornamento.
   2. Gli   obiettivi   di   indebitamento   netto   delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli  interventi  disposti  con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
                            Riferimenti normativi.

              - Il  testo  del  comma 1,  dell'art.  17,  della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              «Art.  17  (Assestamento  e  variazioni di bilancio). -
          Entro  il  mese  di giugno  di ciascun anno il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito  disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza  dei residui attivi e passivi accertata in sede
          di   rendiconto   dell'esercizio   scaduto  il  31 dicembre
          precedente.».
              - Il   decreto-legge  2 luglio  2007,  n.  81,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria», e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151.
              - Il  testo  del  comma 4,  dell'art.  1,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2007), e' il seguente:
              «4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero
          nel  2007  rispetto  alle  previsioni sono prioritariamente
          destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto
          delle  pubbliche  amministrazioni  e  sui  saldi di finanza
          pubblica   definiti   dal   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria   2007-2011.   In   quanto  eccedenti
          rispetto  a  tali  obiettivi, le eventuali maggiori entrate
          derivanti  dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate,
          qualora  permanenti,  a  riduzioni  della pressione fiscale
          finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
          equita'  sociale,  dando priorita' a misure di sostegno del
          reddito  di  soggetti  incapienti  ovvero appartenenti alle
          fasce  di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario
          assicurare  la  copertura finanziaria di interventi urgenti
          ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali
          ovvero  improrogabili esigenze connesse con la tutela della
          sicurezza del Paese».