Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Destinazione maggiori entrate 1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento. 2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi. - Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: «Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.». - Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151. - Il testo del comma 4, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e' il seguente: «4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».