IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/1990  della Commissione del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto   il   decreto  4 ottobre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 243 del
18 ottobre 2006 con il quale al laboratorio Istituto Abruzzese per la
Qualita'  - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in
L'Aquila,  via  degli  Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, e'
stata  rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  certificati di
analisi  nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
  Vista   la   domanda   di   ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione
presentata  dal  laboratorio  sopra indicato in data 16 maggio 2007 e
perfezionata in data 26 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei
laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 3 ottobre 2007
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

                     Si rinnova l'autorizzazione

al  laboratorio  Istituto Abruzzese per la Qualita - Azienda speciale
della  C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici
n.  1  -  zona industriale di Bazzano, al rilascio dei certificati di
analisi  nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale,
aventi    valore   ufficiale,   anche   ai   fini   dell'esportazione
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31 ottobre  2011 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre
mesi prima della scadenza.
  Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2007

                                      Il direttore generale: La Torre