L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art.  1,  comma 6,  lettera a),  n.  2,  che  affida  all'Autorita'
l'elaborazione,  anche  avvalendosi  degli organi del Ministero delle
comunicazioni,  dei  piani  nazionali di assegnazione delle frequenze
per   la   radiodiffusione   sonora   e   televisiva  e  la  relativa
approvazione;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20 marzo   2001,   n.  66,  recante:
«Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi»;
  Vista  la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio
in  materia  di  assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 14, comma 2;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: «Testo
unico  della  radiotelevisione»  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento
ordinario n. 150;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre  2005, n. 273, convertito con
legge  n. 51 del 23 febbraio 2006, che modifica l'art. 2-bis, comma 5
del   decreto-legge   23 gennaio   2001,   n.   5,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 20 marzo 2001, n. 66, prevedendo che «le
trasmissioni  televisive  dei programmi e dei servizi multimediali su
frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica
digitale  entro  l'anno  2008.  A  tal fine sono individuate aree all
digital in cui accelerare la completa conversione»;
  Visto  l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  deliberazione  n.  17 del 16 giugno 1998 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio
1998,  che  attribuisce  al Consiglio dell'Autorita' la competenza in
materia,  sulla  base  di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista   la  delibera  n.  435/01/CONS  recante:  «Approvazione  del
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale»,  pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta
Ufficiale  del  6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  delibera  n. 15/03/CONS recante: «Approvazione del piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
  Vista  la  delibera n. 399/03/CONS recante: «Approvazione del piano
nazionale   integrato   di   assegnazione   delle  frequenze  per  la
radiodiffusione   televisiva  terrestre  in  tecnica  digitale  (PNAF
DVB-T)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 gennaio 2004, n. 22;
  Vista  la delibera n. 136/05/CONS recante: «Interventi a tutela del
pluralismo  ai  sensi  della  legge 3 maggio 2004, n. 112» pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana dell'11 marzo
2005, supplemento ordinario n. 35;
  Vista  la  delibera  n.  163/06/CONS, recante: «Atto di indirizzo -
Approvazione   di   un  programma  di  interventi  volto  a  favorire
l'utilizzazione   razionale  delle  frequenze  destinate  ai  servizi
radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla tecnica
digitale», pubblicata nel sito web dell'Autorita' il 29 marzo 2006;
  Vista   la   delibera   n.   266/06/CONS,  recante:  «Modifiche  al
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale  di  cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase
di  avvio  delle  trasmissioni  digitali  terrestri  verso  terminali
mobili»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
  Vista  la  delibera  n.  322/06/CONS,  recante:  «Approvazione  dei
programmi  tecnici  di  "Rai"  e  di "Rti" ai sensi della delibera n.
136/05/CONS»;  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
  Vista   la   delibera   n.   109/07/CONS,  recante:  «Modifiche  al
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale   di   cui   alla   delibera  n.  435/01/CONS  e  successive
modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della
capacita'  trasmissiva  delle  reti  digitali  terrestri», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo
2007,  e  la  delibera  n.  566/07/CONS, recante: «Approvazione dello
schema  di  disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva
per  l'individuazione  dei  soggetti che possono accedere al quaranta
per  cento  della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri
oggetto  di  cessione  ai  sensi  della  delibera  n. 109/07/CONS del
7 marzo 2007»;
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   regionale  delle
radiocomunicazioni (RRC-06), che si e' tenuta a Ginevra dal 15 maggio
al    16 giugno    2006,    nell'ambito    dell'ITU    (International
Telecommunications  Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione
del  servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che
sonora  (T-DAB)  in  tecnica  digitale, in parti delle Regioni 1 e 3,
nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora
e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
  Vista  la  delibera  n.  414/07/CONS  del  2 agosto  2007  recante:
«Revisione  del  piano  nazionale  di assegnazione per il servizio di
radiodiffusione  televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione
dei soggetti interessati ai sensi di legge»;
  Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, nonche'
i   soggetti   abilitati  alla  diffusione  televisiva  su  frequenze
terrestri  che  hanno  richiesto di essere convocati in audizione, in
ordine  al  processo  di  revisione del Piano di cui alla delibera n.
414/07/CONS;
  Considerato  che  nella relazione allegata all'Atto di indirizzo di
cui  alla  delibera  n.  163/06/CONS,  l'Autorita'  ha  indicato, tra
l'altro,  che «Un'ulteriore azione da porre in essere e' la revisione
del  Piano  nazionale  di  assegnazione delle frequenze approvato nel
2002,  tenendo  conto  dei  nuovi  principi  previsti  dalla legge n.
112/2004  e  dal  testo  unico  della  radiotelevisione nonche' della
mutata  situazione  di mercato con un possibile allargamento rispetto
ai dodici multiplex nazionali attualmente previsti. Qualunque ipotesi
di  aggiornamento  del  piano  dovra'  comunque  essere sottoposta al
vaglio  della  fattibilita'  concreta  che  include  la  verifica del
rispetto  delle  norme generali ed in particolare del rispetto sia in
termini   formali  sia  sostanziali  del  vincolo  di  una  razionale
distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale
e locale e della destinazione di un 1/3 delle frequenze pianificabili
all'emittenza  locale. Un altro aspetto che dovra' essere considerato
riguarda il vincolo derivante dal rispetto dei trattati e delle norme
internazionali  in  materia di coordinamento delle frequenze. Inoltre
si  dovra'  tener conto del pieno rispetto della previsione dell'art.
42  del testo unico garantendo un uso efficiente e pluralistico della
risorsa   spettrale   ed   una  uniforme  copertura  del  territorio.
L'assegnazione delle frequenze di piano dovra' peraltro rispettare la
lettera  dell'art.  42,  comma 2  ed  in  particolare  dovra' seguire
criteri non discriminatori e proporzionati.»;
  Considerato  che l'art. 2-bis, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n.  66,  come  modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito   con   legge   n.   51   del  23 febbraio  2006,  prevede
l'accelerazione  della  completa  conversione  al  digitale  in  aree
definite   «all  digital»  e  che  a  tal  fine  il  Ministero  delle
comunicazioni,  la  regione autonoma Sardegna e l'Associazione per la
televisione   digitale   terrestre   (DGTVi)  hanno  sottoscritto  un
protocollo  d'intesa che prevede l'impegno a mettere in atto tutte le
attivita'  necessarie per rendere possibile entro il 1° marzo 2008 la
transizione  al  digitale  terrestre  in  tutto  il  territorio della
regione autonoma Sardegna;
  Visti   i  criteri  di  pianificazione  dettati  dagli  articoli 2,
comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della legge
n. 249/1997 e dall'art. 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 ;
  Considerato,  in  particolare,  che  ai  sensi  del citato art. 42,
comma 5,  del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'Autorita'
adotta  e  aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il
territorio  nazionale  un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica,  una  uniforme copertura, una razionale distribuzione
delle  risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in
conformita'  ai  principi  del  testo  unico, e una riserva in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
  Considerato,  altresi', che ai sensi del medesimo art. 42, comma 6,
del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'Autorita' definisce
il  programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze
televisive  in  tecnica  digitale,  valorizzando la sperimentazione e
osservando  criteri  di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a
tutela dell'utenza;
  Ritenuto   urgente  adottare,  nelle  more  del  completamento  del
processo  di  revisione  del Piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica  digitale,  i  criteri  tecnici ed amministrativi necessari a
consentire  la  completa digitalizzazione delle reti televisive della
regione  Sardegna  entro  la  data  di  switch-off, in accordo con il
complessivo  quadro  normativo  e  regolamentare  sopra  richiamato e
tenendo, altresi', conto degli esiti della Conferenza regionale delle
radiocomunicazioni di Ginevra 2006;
  Visto  il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con   decreto   del   Ministro  delle  comunicazioni  8 luglio  2002,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002;
  Rilevato   che  al  servizio  di  radiodiffusione  televisivo  sono
destinate  da  detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V;
  Considerato  che  il  numero  delle  frequenze attribuite dal piano
nazionale  di  ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta
canalizzazione  della  banda VHF-III, e' pari a 56, di cui 8 in banda
VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
  Visto  il  decreto  del  Ministero delle comunicazioni del 6 aprile
2007  recante:  «Approvazione  del  Contratto  nazionale  di servizio
stipulato   tra   il   Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI  -
Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009;
  Ritenuto  che,  alla  luce  delle  risultanza  della  Conferenza di
Ginevra  2006,  per  garantire  l'uso efficiente e pluralistico della
risorsa  radioelettrica,  possa essere prevista, nel territorio della
regione  autonoma  Sardegna, l'utilizzazione delle frequenze indicate
nella  relazione  tecnica allegata al presente provvedimento, secondo
le modalita' e le aree di coperture ivi indicate;
  Considerato  che  risulta  necessario procedere alla sottoscrizione
degli   opportuni   accordi  internazionali,  sia  per  le  frequenze
pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo dell'Italia,
sia  per  le  frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni
dell'utilizzo   pianificato  a  Ginevra,  a  condizione,  per  queste
ultime,che  non arrechino interferenze ai Paesi limitrofi ai quali le
medesime frequenze sono state anche assegnate;
  Considerato che, ai fini dell'individuazione delle frequenze di cui
alla  relazione  tecnica,  sono  stati  utilizzati,  in accordo con i
parametri  di  flessibilita'  indicati,  i  siti  inclusi nell'elenco
previsto dalle delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS;
  Ritenuto che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla
citata  delibera  n.  15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un
qualsiasi  insieme  di siti, purche' compresi tra quelli previsti nel
predetto  elenco,  senza  escludere  comunque la possibilita' per gli
operatori  di  poter  utilizzare  anche  altri siti, a condizione che
vengano  acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalla
competente  autorita' regionale e che siano rispettati i criteri ed i
parametri  tecnici  nonche'  i  vincoli di emissione elettromagnetica
previsti;
  Ritenuto   necessario   che,   sulla   scorta   delle   ipotesi  di
flessibilita'   utilizzate   per   l'individuazione  delle  frequenze
utilizzabili  nella  regione  Sardegna,  si  provveda  ad  avviare le
negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;
  Considerato   che   il   definitivo  utilizzo  delle  frequenze  e'
condizionato  all'esito  delle relative negoziazioni internazionali e
che l'Autorita' si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed
integrazioni al presente provvedimento;
  Considerata,   pertanto,  l'opportunita'  che  l'attribuzione  agli
operatori  dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente
provvedimento venga disposta dal Ministero delle comunicazioni in via
temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e
del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
  Considerato  che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto legislativo
n.  177  del  2005,  i  diritti  d'uso  delle frequenze devono essere
attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del
servizio a tutela dell'utenza;
  Ritenuto  opportuno  garantire lo sviluppo di un sistema televisivo
digitale  terrestre  pluralista che tenga conto dei seguenti elementi
in ordine di priorita':
    a) consentire  la  continuita'  della  trasmissione dei programmi
analogici   attualmente   irradiati   anche  in  tecnica  digitale  a
salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;
    b) assegnare  all'operatore  di  rete  della  concessionaria  del
servizio  pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie
per  assolvere  agli  obblighi  di  copertura  del  servizio pubblico
televisivo  di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione
e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
    c) assicurare  agli  operatori  di rete nazionali, legittimamente
operanti  ai  sensi  della  normativa  vigente, una copertura il piu'
possibile  uniforme  e,  comunque  non  inferiore, per ciascuna rete,
all'80  per  cento del territorio della regione Sardegna e di tutti i
capoluoghi  di  provincia,  nonche'  assegnare agli operatori di rete
locali,  legittimamente  operanti  ai  sensi della normativa vigente,
almeno  un  terzo  delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo
della capacita' trasmissiva disponibile nella regione Sardegna, ferma
restando   la   salvaguardia   degli  investimenti  effettuati  dagli
operatori;
    d) garantire   la  disponibilita'  di  risorse  frequenziali  per
l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
    e) salvaguardare  la  disponibilita'  della capacita' trasmissiva
messa  a disposizione di soggetti terzi in virtu' di norme di legge o
regolamentari vigenti;
    f) assegnare  frequenze  ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della
delibera  n.  266/06/CONS,  salva la possibilita' di estensioni della
copertura   del   servizio  tramite  impianti  di  potenza  irradiata
inferiore  ai  200  W ERP, in prima applicazione non ricompresi nella
pianificazione;
    g) riservare  un  congruo  numero  di frequenze per consentire lo
sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in
campo radiotelevisivo.
  Considerato  che  le  frequenze  della  banda III-VHF attribuite al
T-DAB  dalle  conferenze  internazionali  sono  riservate al servizio
radiofonico in tecnica digitale e non possono piu' essere utilizzate,
a  partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella
regione Sardegna;
  Considerato   che  l'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 6,
lettera a)  n.  2,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249, elabora ed
approva  i  piani  nazionali  di  assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione  sonora  e televisiva, anche avvalendosi degli organi
del Ministero delle comunicazioni;
  Ritenuto    opportuno,   ai   fini   della   determinazione   della
configurazione  delle  reti  digitali  terrestri  da realizzare nella
regione   Sardegna   sulla  base  delle  frequenze  individuate  come
utilizzabili secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata
al  presente  provvedimento  e  della  conseguente  assegnazione  dei
diritti  di  uso  temporaneo  delle  frequenze da parte del Ministero
delle  comunicazioni,  che  la  partecipazione  al  procedimento  dei
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a produrre effetti avvenga nell'ambito di un tavolo tecnico;
  Considerato  che l'Autorita' puo' concludere, senza pregiudizio dei
diritti  di  terzi  ed  in  ogni  caso nel perseguimento del pubblico
interesse,  accordi  con  i  partecipanti  al tavolo tecnico ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge n. 241/1990;
  Considerato   che  l'Autorita',  a  conclusione  del  procedimento,
definisce  le  reti digitali terrestri da realizzare sulla base delle
frequenze   allo  stato  disponibili  nella  regione  Sardegna  e  il
Ministero  delle comunicazioni provvede alla conseguente attribuzione
dei  diritti  d'uso  temporanei delle frequenze, in attesa dell'esito
delle  negoziazioni  internazionali  necessarie  per  individuare  le
frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da
parte  dell'Autorita'  del  piano  di  assegnazione definitivo per la
regione Sardegna;
  Considerato  che  l'Autorita'  si riserva di adottare le necessarie
modificazioni   ed   integrazioni   al   presente  provvedimento,  in
dipendenza dell'esito delle predette negoziazioni internazionali;
  Considerato  che  l'assegnazione  agli  operatori dei diritti d'uso
delle  frequenze  e'  disposta in via definitiva solo all'esito delle
negoziazioni internazionali e dopo l'adozione da parte dell'Autorita'
del  piano  definitivo  della  regione  Sardegna  e  che,  in caso di
controversie,  la  stessa Autorita' si pronuncia secondo le procedure
di  cui  al  Capo  II  del  regolamento  approvato con la delibera n.
148/01/CONS;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente  l'organizzazione  ed il funzionamento dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;

                              Delibera:

                               Art. 1.
        Criteri per l'attuazione dello switch-off televisivo
                       nella regione Sardegna

  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione  dello  switch-off nella
regione Sardegna e la conclusione degli accordi internazionali con le
amministrazioni  estere  interessate,  nel  rispetto  del criterio di
salvaguardia  del  servizio a tutela dell'utenza, sono individuate in
prima  applicazione, per la diffusione dei programmi televisivi delle
emittenti  nazionali legittimamente operanti ai sensi della normativa
vigente,  reti  di  norma isofrequenziali preferibilmente su tutto il
territorio della regione ovvero per macro aree di diffusione, con una
copertura, per ciascuna rete televisiva nazionale, di almeno l'80 per
cento  del  territorio  della  Regione  e  di  tutti  i capoluoghi di
provincia.
  2.   Per   la  diffusione  dei  programmi  delle  emittenti  locali
legittimamente   operanti  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
individuate  reti  che  utilizzino  almeno  un  terzo delle frequenze
disponibili nella regione ovvero alle medesime emittenti e' riservato
almeno   un   terzo   della   capacita'   trasmissiva  effettivamente
disponibile nella Regione stessa.
  3.  Per le esigenze di completamento della copertura del territorio
della  regione  Sardegna gli operatori di rete possono utilizzare, su
base  non  interferenziale, impianti di potenza irradiata inferiore a
200  W/ERP,  in  prima  applicazione non inclusi nella pianificazione
della frequenze.
  4. Le frequenze individuate per la regione Sardegna nella relazione
tecnica allegata al presente provvedimento sono utilizzabili nei siti
inclusi   nell'elenco   previsto   dalle  delibere  n.  15/03/CONS  e
399/03/CONS,  secondo  i  criteri stabiliti nella medesima Relazione.
Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera
n.  15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme
di  siti,  purche'  compresi tra quelli previsti nel predetto elenco,
ovvero   anche   altri  siti,  a  condizione  che  vengano  acquisite
preventivamente   le   necessarie   autorizzazioni  dalla  competente
autorita'  regionale  e che siano rispettati i criteri ed i parametri
tecnici nonche' i vincoli di emissione elettromagnetica vigenti.
  5. Le frequenze individuate nella relazione tecnica allegata devono
essere   utilizzate   nel   rispetto   dei   criteri   di  protezione
radioelettrica   secondo   le   modalita'   previste  nella  medesima
relazione.
  6.  Le  frequenze  della  banda  III-VHF  attribuite al T-DAB dalle
conferenze  internazionali  sono riservate al servizio radiofonico in
tecnica  digitale  e  non  possono  piu' essere utilizzate, a partire
dalla  data  di  switch-off, per il servizio televisivo nella regione
Sardegna.
  7.  All'esito  degli  accordi  internazionali  di  cui  al comma 1,
l'Autorita' approva il Piano definitivo della regione Sardegna.