IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del
mercato  vitivinicolo,  in  particolare  il titolo VI e l'allegato VI
concernenti   norme   sui   vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni
determinate;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale  5  agosto  1996  e  successive
modificazioni  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine  controllata  e  garantita  dei vini «Chianti Classico» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Considerato  che  l'art.  5, comma 9 del disciplinare di produzione
dei  vini  di  che  trattasi  prescrive  che  la  tipologia  «Chianti
Classico»  riserva  puo'  essere  immessa al consumo solo dopo essere
stata  sottoposta ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3
di affinamento in bottiglia;
  Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007 concernente la deroga
alla  modalita'  di  affinamento  per  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita del vino «Chianti Classico» riserva, prevista
all'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  allegato  al  decreto
ministeriale  5  agosto  1996  e  successive  modifiche, che fissa il
termine di validita' fino al 31 dicembre 2007;
  Vista  la  nota del Consorzio Vino Chianti Classico del 20 novembre
2007 con la quale e' stata richiesta la proroga alla deroga contenuta
nel sopra citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2007;
  Considerato  che  il Consorzio sopra citato ha presentato, a questo
Ministero,  richiesta  di modifica del disciplinare di produzione del
vino  a  Docg  «Chianti Classico» relativa, tra l'altro, alla pratica
dell'affinamento  in  bottiglia  per  la tipologia «Chianti Classico»
riserva,  per  la  quale  occorrono,  comunque,  tempi  che  non sono
compatibili con l'urgenza delle problematiche connesse al rispetto di
accordi  commerciali assunti con Paesi terzi da produttori del vino a
Docg in questione;
  Attesa, pertanto, l'opportunita' di non creare grave nocumento a un
prodotto  di  qualita'  che  da sempre ha contribuito ad affermare la
politica,  portata  avanti  dal  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari  e  forestali,  nel settore delle denominazioni di origine
dei vini;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui all'art. 5, commi 3 e 4 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita  «Chianti  Classico»,  annesso  al  decreto
ministeriale  5 agosto 1996 e successive modifiche, e' consentito che
la  pratica  dell'affinamento in bottiglia, prevista per la tipologia
«Chianti  Classico»  riserva,  possa avvenire anche al di fuori dalla
zona  di  vinificazione  definita al sopra citato art. 5, commi 3 e 4
del  disciplinare  di  produzione del vino a denominazione di origine
controllata  e  garantita  medesimo,  purche'  sulle  bottiglie siano
presenti le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente
in materia e la fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato.
  Le  ditte  che  intendono  usufruire  di  tale deroga sono tenute a
presentare    preventiva    comunicazione   all'ufficio   periferico,
competente per territorio, dell'Ispettorato centrale per il controllo
della  qualita'  dei prodotti agroalimentari, specificando i seguenti
elementi e producendo la relativa documentazione:
    la quantita' di prodotto che effettua o completa l'affinamento in
bottiglia fuori dalla zona di vinificazione;
    il luogo e/o il paese di destinazione;
    gli estremi della ditta destinataria o importatrice.
  La  deroga  di  cui  sopra  ha  validita'  fino  al  momento in cui
l'Amministrazione,  sentito  il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini, avra' assunto una decisione in merito
alla richiesta di modifica citata nelle premesse.
  Le  disposizioni  del presente decreto entrano in vigore dalla data
di emanazione dello stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2007

                                               Il Ministro: De Castro