IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche sociali

  Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come  modificato  dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  212,  che  prevede  l'obbligo  per  i  concessionari della
riscossione  di  versare,  entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6
per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno precedente ai sensi del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997,
che  prevede  che  con decreto ministeriale, emanato annualmente, sia
stabilita la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base
di   quanto  riscosso  nell'anno  precedente  nei  rispettivi  ambiti
territoriali,   le   modalita'  di  versamento,  nonche'  ogni  altra
disposizione attuativa;
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
ai  sensi  del  quale, dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla
riscossione  nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che
le  esercita  mediante Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a., e le
societa' da questa partecipate;
  Visto  l'art.  3,  comma 28  del  predetto decreto-legge n. 203 del
2005,  che  stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1° ottobre  2006,  i
riferimenti  contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale  della  riscossione  si intendono riferiti alla Riscossione
S.p.a.,   ora   Equitalia  S.p.a.,  ed  alle  societa'  dalla  stessa
partecipate,  complessivamente  denominati  agenti della riscossione,
anche  ai  fini  di  cui  al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79;
  Visto  l'art.  2  della  legge  regionale  della  Regione siciliana
22 dicembre  2005,  n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti
ed   i   rapporti  riferiti  nell'art.  3  del  citato  decreto-legge
30 settembre  2005,  n.  203,  alla Riscossione S.p.a., ora Equitalia
S.p.a.,  devono  intendersi  riferiti  in  Sicilia  alla  Riscossione
Sicilia S.p.a.;
  Visto il proprio decreto 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  295  del  20 dicembre  2006,  con  il  quale  e' stata
stabilita   la   ripartizione   tra   gli  agenti  della  riscossione
dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2006;
  Considerato che il termine del 30 dicembre di cui al citato art. 9,
comma  1,  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, cade, nel corrente
anno, in giorno festivo;
  Considerato  che  il  termine  fissato  dalla  norma  e'  volto  ad
assicurare  in  ogni  caso il versamento dell'acconto entro l'anno di
riferimento,  anche  tenuto  conto  che  il  giorno  31  dicembre  e'
considerato, ai fini bancari, semifestivo;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  fissare il termine per il versamento
dell'acconto  relativo  al corrente anno nel giorno 28 dicembre 2007,
quale primo giorno lavorativo utile antecedente;
  Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23
che  le  societa'  partecipate  da  Equitalia S.p.a. e da Riscossione
Sicilia  S.p.a. possono utilizzare mediante compensazione ai fini del
recupero   dell'anticipazione,   conseguente  all'adozione  di  nuovi
sistemi  di  pagamento  in via telematica, per il tramite del sistema
bancario,  delle  imposte  relative  alla  registrazione  degli  atti
immobiliari;
  Considerato,  inoltre,  che,  per  effetto  della  contrazione  dei
versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe
risultare  estremamente  difficoltosa  l'applicazione dello strumento
della compensazione;
  Ritenuto  opportuno,  per  tali  motivi,  prevedere  una  modalita'
alternativa  alla  compensazione  per consentire il reintegro diretto
delle  somme  anticipate  e  non  ancora  recuperate  dalle  societa'
partecipate  da  Equitalia  S.p.a. e da Riscossione Sicilia S.p.a. in
corso d'anno;
  Considerato  che,  a  tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento
dell'ordinativo  diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale
di    base    1.5.2    nell'anbito    della    Missione    «Politiche
economico-finanziarie   e   di   bilancio»,   Programma  «Regolazioni
contabili,  restituzione e rimborsi di imposte» (capitolo 3930) dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno   finanziario   2008,  per  la  parte  eccedente  l'occorrente
regolazione contabile;
  Considerato,   altresi',   che   un  indice  della  difficolta'  di
applicazione  dello strumento della compensazione e' costituito dalla
non  integrale  compensazione  dell'anticipo  entro il primo semestre
dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato
ampiamente sufficiente a tal fine;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  stabilire,  ai  sensi dell'art. 9,
comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, la ripartizione e
le  modalita'  di versamento dell'acconto che le societa' partecipate
da  Equitalia  S.p.a.,  e da Riscossione Sicilia S.p.a. sono tenute a
versare;
  Ritenuto,  inoltre,  opportuno, decorso il primo semestre dell'anno
2008,  consentire  alle societa' partecipate da Equitalia S.p.a. e da
Riscossione  Sicilia S.p.a. di chiedere l'erogazione diretta in luogo
della prosecuzione della modalita' della compensazione;
  Visti  gli  articoli  4,  14  e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Acconto

    1.  L'acconto  di  cui  all'art.  9,  comma 1,  del decreto-legge
28 marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
28 maggio  1997,  n.  140,  come modificato dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1° agosto  2003, n. 212, che le societa' partecipate da
Equitalia  S.p.a.  e  da Riscossione Sicilia S.p.a., versano entro il
28 dicembre   dell'anno   2007,   e'  indicato,  per  ciascun  ambito
territoriale,  nella  tabella  in allegato A, che fa parte integrante
del presente decreto.
    2. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capitolo 1246 dello
stato di previsione dell'entrata per l'anno 2007.