IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista   la   domanda  con  fa  quale  la  signora  Semanyuk  Oksana
Mykhaylivna  ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistente di
laboratorio  conseguito  in  Ucraina ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello straniero, modificato con legge 30
luglio 2002, n, 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che  stabilisce le modalita' le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari.  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti,  in  particolare,  gli artt. 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Visto  il  parere espresso dalla Conferenza di servizi nella seduta
dell'11 maggio 2006 con il quale il riconoscimento di cui trattasi e'
stato  subordinato a una misura compensativa, come previsto dall'art.
6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un
tirocinio con formazione complementare della durata di dodici mesi;
  Vista  la  relazione  datata  29  ottobre 2007 del Presidente della
struttura  didattica  del  corso  di  laurea  tecnici  di laboratorio
biomedico   presso   il   Dipartimento   di  diagnostica  morfologica
microbiologica    molecolare    e    delle    malattie   del   sangue
dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro Cuor - Facolta' di medicina e
chirurgia  «Agostino  Gemelli  -  Policlinico Universitario "Agostino
Gemelli"» - Roma, il quale termine del periodo di formazione, esprime
il parere di idoneita' della signora Vinnichuk Oksana;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il titolo di assistente di laboratorio conseguito nell'anno 1987
presso  la  scuola  medica  di  Kiev  (Ucraina) alla signora Semanyuk
Oksana  Mykhaylivna nata a Alma-Ata (Kazakistan) il 24 giugno 1968 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
  2.  La  signora  Semanyuk  Oksana  Mykhaylivna  e'  autorizzata  ad
esercitare   in   Italia  la  professione  di  tecnico  sanitario  di
laboratorio  biomedico  nel  rispetto  delle  quote d'ingresso di cui
all'art.  3,  comma  4, del decreto del Presidente della Republica 25
luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  abbia  utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni
dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 novembre 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi