VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge  del  15  giugno  1893,  n.  295,  sui  collegi  di
probi-viri per le industrie, nonche' il regolamento per la esecuzione
della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179; 
 
  Veduto il R. decreto 6 giugno 1907, n. CCLXXVI, col  quale  vennero
istituiti  in  Girgenti,  Licata  e  Casteltermini,  tre  collegi  di
probiviri per l'industria dello zolfo; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le sezioni elettorali dei collegi  di  probi-viri  per  l'industria
dello zolfo istituiti  in  Girgenti,  Licata  e  Casteltermini,  sono
stabilite come appresso: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 1908. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       F. Cocco-Ortu. 
 
  Visto, li guardasigilli: Orlando.