VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie, nonche' il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179; Veduto il R. decreto 6 giugno 1907, n. CCLXXVI, col quale vennero istituiti in Girgenti, Licata e Casteltermini, tre collegi di probiviri per l'industria dello zolfo; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le sezioni elettorali dei collegi di probi-viri per l'industria dello zolfo istituiti in Girgenti, Licata e Casteltermini, sono stabilite come appresso: Parte di provvedimento in formato grafico Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, li guardasigilli: Orlando.