IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Wunderer  Julia  nata  a  Silandro
(Italia),  in  data  4 settembre 1981, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo  di  «psychologin»,
conseguito  in  Austria  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Magister der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat.) - Psychologie»
presso  la  «Universitat  Wien»  in  data  28 aprile 2005 e che detto
titolo  corrisponde  al  titolo italiano di psicologo come da accordo
sul  reciproco  riconoscimento  dei  titoli  accademici  tra Italia e
Austria;
  Considerato  che  l'istante  e' iscritta alla «Liste der klinischen
Psychologen»  e  alla  «Liste  der  Gesundheitspsychologen» presso il
«Bundesministerium  fur  Gesundheit  und  Frauen»  in data 9 febbraio
2007;
  Vista l'esperienza professionale in atti documentata;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 7 dicembre 2007;
  Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria in atti allegato;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
psicologo  -  sez.  A, come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare le misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Wunderer  Julia  nata  a  Silandro  (Italia), in data
4 settembre  1981,  cittadina  italiana,  sono  riconosciuti i titoli
denominati  in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo
degli psicologi - Sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 22 gennaio 2008
                                          Il direttore generale: Papa