IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Zeitler Gabriele Christine, nata a
Auerbach    (Germania),    in    data   11 aprile   1952,   cittadina
italiana-austriaca,  diretta  ad  ottenere, ai sensi dell'art. 16 del
sopra  indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di
«psychologin»,  conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e
l'esercizio della professione di psicologo;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di    «Doctoris    Philosophiae    nomen    et    honores   iura   et
privilegia-Psychologia»   presso   la   «Universitat  Wien»  in  data
23 giugno 1978;
  Considerato  che  l'istante  e'  stata  iscritta  all'«Associazione
Professionale Psicologhe e Psicologi Austriaci» dal 1978 al 1981 e in
seguito dal 29 marzo 2000;
  Vista   la  cospicua  documentazione  relativa  a  formazione  e  a
esperienza professionale in atti documentata;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenze dei servizi nelle
sedute del 22 giugno 2007 e del 25 ottobre 2007;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
psicologo  -  sez.  A, come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare misure compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra Zeitler Gabriele Christine nata a Auerbach (Germania),
in   data   11 aprile   1952,   cittadina   italiana-austriaca,  sono
riconosciuti  i titoli denominati in premessa quale titoli validi per
l'iscrizione  all'albo degli «psicologi»- Sez. A, e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 22 gennaio 2008
                                          Il direttore generale: Papa