IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Bari  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Gli  articoli  253,  254,  255  e  256,  relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in  patologia generale, sono soppressi e sostituiti
dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in patologia generale
  Art.  253. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha
sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso degli studi ha
la  durata  di  quattro  anni, suddiviso in due bienni. La durata del
corso  di  studi  non  e' suscettibile di abbreviazioni. La frequenza
alla  scuola  e'  obbligatoria.  Gli  allievi  che  non conseguono le
attestazioni  di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le
singole prove di esame.
  Art.  254.  -  Alla  scuola  di  specializzazione vengono ammessi i
laureati  in  medicina  e  chirurgia,  ai  quali,  dopo aver superato
l'esame  finale,  sara'  rilasciato  il  diploma  di  specialista  in
patologia generale.
  E'  richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma
di   abilitazione   all'esercizio   professionale,  rilasciato  dalle
autorita' competenti.
  Alla   scuola   stessa  vengono  ammessi  i  laureati  in  medicina
veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia,
in  chimica  e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato
l'esame  finale,  sara'  rilasciato  il  diploma  di  specialista  in
patologia generale con indirizzo tecnico.
  L'ammissione  al  corso  di  specializzazione avviene per titoli ed
esami.
  Il  numero  massimo  degli allievi e' di trenta per anno di corso e
complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
  Art. 255. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

                              I BIENNIO
                           (Propedeutico)
  1° Anno:
    istituzioni di patologia generale;
    patologia delle infezioni;
    epidemiologia e patologia ambientale;
    immunologia;
    parassitologia e diagnostica parassitologica.
  2° Anno:
    radiobiologia e patologia da radiazioni;
    oncologia generale;
    immunopatologia e analisi immunologiche;
    analisi chimico-cliniche;
    fisiopatologia   generale  primo  corso  (metabolismo  e  sistema
endocrino).

                             II BIENNIO
                    (Conseguimento per il diploma
                di specialista in patologia generale)
    3° Anno:
      diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
      diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
      fisiopatologia   generale   secondo   corso  (termoregolazione,
sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
    4° Anno:
      diagnostica oncologica;
      diagnostica istopatologica;
      tecniche ematologiche;
      tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

                             II BIENNIO
                       (Conseguimento diploma
                di specialista in patologia generale)
    3° Anno:
      11) diagnostica di laboratorio di citologia e citogenetica;
      12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
      13)  fisiopatologia  generale  secondo corso (termoregolazione,
sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
    4° Anno:
      14) diagnostica oncologica;
      15) diagnostica istopatologica;
      16) diagnostica ultrastrutturale;
      17)   fisiopatologia  generale  terzo  corso  (fegato,  sistema
digerente, renale, respiratorio).

                             II BIENNIO
              (Conseguimento diploma di specialista in
              patologia generale con indirizzo tecnico)
    3° Anno:
      11) tecniche di batteriologia;
      12) tecniche di virologia;
      13) tecniche di citologia e citogenetica.
    4° Anno:
      14) statistica e biometria;
      15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
      16) tecniche ematologiche;
      17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
  Art.  256.  -  La  direzione  della  scuola  di specializzazione e'
affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia
della  specializzazione  o,  in  carenza, ad un professore di ruolo o
fuori ruolo di materia affine.
  Il direttore puo' stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini
della  scuola,  che  siano tenuti corsi complementari e conferenze su
materie  ed  argomenti  che  abbiano  attinenza  o  affinita' con gli
insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
  Per  conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine
del  corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle
singole  materie,  e'  obbligatorio  sostenere  l'esame finale su una
dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1980

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1980
  Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 237