Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle  esattorie ed alle ricevitorie
                                  provinciali delle imposte dirette
                                  e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  Ispettorato generale di finanza
                                  Alla   presidenza   delle   regioni
                                  Basilicata, Campania e Puglia
                                  Ai  commissari  dello  Stato  nelle
                                  regioni   Basilicata,   Campania  e
                                  Puglia
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  finanza locale
                                  Alla Direzione generale del catasto
                                  e dei servizi tecnici erariali

I  decreti-legge  26 novembre 1980, n. 776 e 5 dicembre 1980, n. 799,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 dicembre 1980 e n.
335   del   6   dicembre   1980  e  convertiti,  cori  modificazioni,
rispettivamente  nelle  leggi  n.  874 e n. 875 del 22 dicembre 1980,
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  351 del 24 dicembre 1980,
recano   provvidenze   a   favore  delle  popolazioni  delle  regioni
Basilicata e Campania e di taluni comuni della regione Puglia colpite
dal terremoto del novembre 1980.
Per  la  pratica  ed  uniforme  applicazione  delle norme agevolative
relative  alla  riscossione  delle  imposte  dirette,  il  cui  testo
integrato   per   facilita'   di  consultazione  viene  riportato  in
appendice, si impartiscono le seguenti istruzioni.
                   I. - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
a) Sospensione dei termini.
L'art. 8, primo comma, del citato decreto-legge n. 776 prevede che la
sospensione  dei  termini  di  prescrizione  e di decadenza di cui al
primo  comma dell'art. 4 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti
stabiliti  da  leggi  fiscali,  i  cui  termini vengono a scadere nel
periodo  compreso  tra  il  23  novembre  1980  e il 31 gennaio 1981,
termine  quest'ultimo  sostituito dalla legge di conversione a quello
originario  del 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania
nonche',  per  effetto  della legge di con-versione, in alcuni comuni
della regione Puglia.
A  seguito  di  tale  sospensione il decorso dei termini di tutti gli
adempimenti  tributari  (ricorsi  contro  gli accertamenti, contro le
iscrizioni  a  ruolo,  appelli  e  ricorsi in sede contenziosa, etc.)
riprende dal 1° febbraio 1981.
In  virtu'  del  settimo comma dell'art. 4 la sospensione dei termini
diversi  da  quelli  processuali,  e' prorogata al 30 giugno 1981 nei
riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni
disastrati  e  nei  riguardi  dei soggetti che risultino danneggiati,
residenti,   domiciliati   o   aventi   sede  nei  comuni  gravemente
danneggiati o danneggiati, indicati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del quinto comma dello stesso art. 4.
b) Sospensione della riscossione.
L'art.  5,  quarto  comma,  del  decreto-legge  n. 776, quale risulta
modificato  dall'articolo  unico  della  legge di conversione n. 874,
dispone la sospensione della riscossione mediante ruoli relativamente
alle  rate  eventualmente  scadenti  nel  periodo 23 novembre 1980-31
gennaio  1981  di  tutti  i tributi diretti, sia di quelli introdotti
dalla  riforma  sia  di quelli soppressi dall'art. 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, nonche' dei
tributi   dovuti   ad   enti  diversi  dallo  Stato,  in  favore  dei
contribuenti   residenti   nei  comuni  delle  regioni  Basilicata  e
Campania.
In   particolare   la   sospensione  opera  per  i  seguenti  tributi
riscuotibili mediante ruoli:
imposta sul reddito delle persone fisiche;
imposta sul reddito delle persone giuridiche;
imposta locale sui redditi;
imposta e sovraimposta sul reddito dei fabbricati;
imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso;
imposta e sovraimposta sul reddito dominicale dei terreni;
imposta sul reddito agrario;
imposta di ricchezza mobile;
imposta sulle societa' e sulle obbligazioni;
imposta   comunale   sulle  industrie,  i  commerci,  le  arti  e  le
professioni;
addizionale  provinciale  all'imposta sulle industrie, i commerci, le
arti e le professioni;
imposta camerale;
imposta complementare progressiva sul reddito;
imposta  generale  sull'entrata  dovuta  dai  professionisti; tutti i
tributi degli enti diversi dallo Stato.
La  sospensione riguarda anche tutti i tributi locali non nscuotibili
per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei
diritti sulle pubbliche affissioni.
In  favore, invece, dei contribuenti residenti nei comuni che saranno
indicati  ai  sensi  dell'art. 4 del decreto-legge n. 776 con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con
i  Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, sentite
le  regioni  interessate,  il  quinto  comma dell'art. 5 dello stesso
decreto-legge,  nel  testo  modificato  dalla  legge  di conversione,
dispone  la  proroga  della  sospensione  della riscossione oltre che
dalle rate eventualmente scadenti fra il 23 novembre ed il 31 gennaio
1981  anche di quelle scadenti tra il 1 febbraio 1981 ed il 30 giugno
1981 e cioe' delle rate di febbraio, aprile e giugno 1981.
Destinatari  del piu' ampio beneficio sono i contribuenti domiciliati
nei  comuni  disastrati  e  i  contribuenti  domiciliati  nei  comuni
gravemente  danneggiati  o danneggiati. Mentre per la prima categoria
di  contribuenti  la  sospensione opera in modo incondizionato per la
seconda  categoria  la  sospensione  si  applica  a condizione che il
soggetto risulti danneggiato sulla base di apposita certificazione da
rilasciarsi   dal   sindaco   del  comune  gravemente  danneggiato  o
danneggiato, ai sensi del sesto comma dell'art. 4.
Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 776 dispone che anche
i  contribuenti  che  abbiano  domicilio fiscale in comuni diversi da
quelli  indicati  nel  decreto  del  Presidente del Consiglio possano
usufruire,  per  i  tributi  sopraelencati,  della  sospensione della
riscossione  delle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 ed il
30 giugno 1981 purche' sussistano le seguenti condizioni:
1)  che  svolgono nei comuni indicati nel decreto del Presi-dente del
Consiglio  attivita'  economica  produttiva di reddito assoggettabile
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi;
2)  che  la parte di reddito derivante dai cespiti situati nei comuni
colpiti  dal  terremoto  concorra,  almeno nella misura del 70%, alla
formazione del reddito assoggettato all'imposta della cui riscossione
si chiede la sospensione;
3)  che  sia  stata  presentata,  entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.  776, e cioe' entro il 27
gennaio  1981,  apposita domanda in carta semplice, all'ufficio delle
imposte dirette nel cui distretto e' situato il domicilio fiscale del
soggetto.
La  sussistenza  della  condizione  indicata  al  punto 2) - quota di
reddito  assoggettato  all'imposta  non  inferiore  al  70%  -  sara'
verificata  dall'ufficio  distrettuale delle imposte dirette al quale
e'  stata presentata la dichiarazione cui si riferisce l'iscrizione a
ruolo  o  che  ha  effettuato  l'accertamento  da  cui  trae  origine
l'iscrizione medesima.
Accertato   che   tale   condizione   sussiste,  l'ufficio  ne  dara'
comunicazione alla intendenza di finanza ai fini del provvedimento di
sospensione  della riscossione delle rate comprese tra il 23 novembre
1980 ed il 30 giugno 1981.
In  ordine  alle  misure  sospensive devano essere tenute presenti le
seguenti avvertenze:
1)  nei  locali  delle esattorie, e dove questo non sia possibile nei
locali  del  comune,  deve  essere  affisso un avviso al pubblico nel
quale  siano  indicati  i  tributi  per  i  quali e' stata sospesa la
riscossione;
2)  in  conseguenza  della sospensione della riscossione gli esattori
debbono astenersi dal compiere atti esecutivi;
3)  agli agenti della riscossione spettano, ovviamente, le tolleranze
corrispondenti   ai   carichi  per  i  quali  e'  stata  disposta  la
sospensione,  in  applicazione delle disposizioni contenute nell'art.
58   del   testo   unico   15  maggio  1963,  n.  858,  e  successive
modificazioni;
4)   tuttavia  gli  stessi  agenti  della  riscossione  non  potranno
rifiutare  durante  il  periodo  di  sospensione  i pagamenti che gli
interessati intendano effettuare liberamente. Tutte le somme riscosse
devono essere versate alle scadenze legali. L'esattore avra' altresi'
cura  di  comunicare  all'intendenza  di finanza l'ammontare di dette
riscossioni per la riduzione della relativa tolleranza.
c) Ripresa della riscossione.
La riscossione delle rate di imposta scadenti tra il 23 novembre 1980
ed  il  31  gennaio 1981 e rientranti nella previsione sospensiva del
quarto  comma dell'art. 5 sara' effettuata in due rate a decorrere da
quella  di settembre 1981, mentre per le rate di imposta comprese tra
il  23  novembre  1980  ed  il  30  giugno  1981  e  rientranti nella
previsione  sospensiva dei commi quinto e sesto dello stesso articolo
la  riscossione  sara'  effettuata  in  sei  rate a partire sempre da
quella di settembre 1981, senza applicazione degli interessi previsti
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,  e della maggiorazione
stabilita  dall'art.  297-septies  del  testo unico delle norme della
finanza  locale,  approvato  con  regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.
d) Sospensione degli atti esecutivi esattoriali.
Con  l'art.  4  del  decreto-legge n. 776, nel testo modificato dalla
legge  di  conversione  n.  874,  nelle regioni Basilicata e Campania
nonche'   in  alcuni  comuni  della  regione  Puglia  viene  altresi'
disposta,  fino  al  31  gennaio  1981,  la  sospensione  di tutte le
procedure e, quindi, anche di quelle esattoriali.
La sospensione opera, ai sensi del settimo comma dell'art. 4, fino al
30 giugno nei confronti dei soggetti indicati nel comma stesso.
In  favore dei contribuenti domiciliati o residenti nei comuni di cui
al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, e' prevista
anche  la  sospensione  fino  al  30  giugno  1981 delle procedure di
vendita  gia'  disposte o da disporre, e cio' a norma dell'art. 1 del
decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.
                      II. - VERSAMENTI DIRETTI
         1. - VERSAMENTI DEGLI ACCONTI IRPERF, IRPEG E ILOR
In  sede  di  adozione  delle  provvidenze a favore delle popolazioni
delle  regioni  Basilicata,  Campania  nonche' di taluni comuni della
regione  Puglia  colpite  dagli  eventi sismici del novembre 1980, il
legislatore  ha  disposto un duplice ordine di benefici, consistenti,
per  taluni  contribuenti,  nella  proroga  dei termini di versamento
degli  acconti  di  imposta  e,  per  altri,  nell'esonero  totale  o
parziale, per l'anno 1980, dal versamento degli acconti stessi.
A) Proroga al 31 gennaio 1981 del versamento degli acconti
Fruiscono  della  proroga  al  31  gennaio  1981  del  termine per il
pagamento  degli acconti delle imposte Irpef, Irpeg ed Ilor, salvo il
diritto  al  maggior  beneficio  dell'esonero  qualora  ricorrano  le
condizioni indicate nella successiva lettera B);
a)  le  persone  fisiche  e  le  societa' di persone aventi domicilio
fiscale  nelle regioni Basilicata, Campania e, limitatamente a taluni
comuni, nella regione Puglia;
b)  le  persone  fisiche  e le societa' di persone che, pur avendo il
domicilio  fiscale  in  regioni  diverse  da  quelle dianzi indicate,
possiedono  redditi  prodotti  nei  comuni  delle regioni Basilicata,
Campania  e  in  quei  comuni  della  Puglia indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio;
c)  i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche,  ovunque  domiciliati, per le imposte relative ai redditi
delle attivita' svolte nei comuni delle regioni Basilicata e Campania
e  nei  comuni  della  regione  Puglia  indicati  nel  decreto  sopra
menzionato.
Per  quanto  riguarda i soggetti sub-a) non si presentano particolari
problemi,  dal momento che per i contribuenti domiciliati fiscalmente
nelle  regioni  terremotate  la  proroga  al 31 gennaio 1981 opera in
maniera  assoluta, non dovendosi aver riguardo al luogo di produzione
del  reddito.  Detti  contribuenti,  pertanto, possono conferire alle
aziende  di credito la delega per il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor
fino  al  2  febbraio  1981,  in quanto il 31 gennaio cade di sabato,
giornata  non  lavorativa  per  le  banche, ed il 1° febbraio 1981 e'
giorno  festivo.  La  possibilita'  di eseguire versamenti tardivi di
imposta  e'  limitata  ai giorni 3, 4 e 5 febbraio 1981, in relazione
alla  riduzione,  prevista  dall'art.  92  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dal 15% al 3% della
sopratassa  applicabile  nei  casi di versamenti eseguiti con ritardo
non  superiore  a tre giorni. Oltre il 5 febbraio 1981, le aziende di
credito  non  potranno  piu' accettare deleghe per il pagamento degli
acconti Irpef e Ilor.
Relativamente  ai  soggetti  sub-b)  si fa presente che la proroga e'
stata  limitata  alle  sole  quote  di imposte Irpef e Ilor afferenti
redditi  prodotti nell'ambito delle regioni Basilicata, Campania e in
taluni  comuni  della  Puglia.  In  altri termini, i contribuenti che
hanno  gia'  provveduto  al versamento d'acconto entro il 1° dicembre
1980  per le imposte relative ai redditi prodotti fuori delle regioni
Basilicata,  Campania  e  di  taluni  comuni  della  regione  Puglia,
dovranno,   entro   il  2  febbraio  1981  provvedere  al  conguaglio
dell'acconto   con  riferimento  alle  imposte  relative  ai  redditi
prodotti nei cennati territori, con esclusione delle imposte relative
ai  redditi  prodotti  nei comuni che verranno indicati nell'apposito
decreto  e  sempreche'  per  questi  ultimi  redditi  abbiano diritto
all'esonero dal versamento dell'acconto.
Per  la  discriminazione del carico tributario alle indicate scadenze
del  1° dicembre 1980 e del 2 febbraio 1981 il criterio da seguire e'
analogo  a  quello che verra' descritto nel punto 3) della successiva
lettera B).
Anche  per  i  soggetti  sub-c),  tenuti  ai  versamenti d'acconto in
esattoria,  puo'  verificarsi  una  duplioita'  nel  versamento degli
acconti Irpef ed Ilor, dal momento che entro il 1° dicembre 1980 sono
stati  versati  gli  acconti  di  imposte relative a redditi prodotti
fuori  dalle  regioni  Basilicata,  Campania nonche' di taluni comuni
della  Puglia,  mentre  entro  il  31 gennaio 1981, essendo aperte le
esattorie  anche  di  sabato, dovranno essere corrisposte le quote di
imposte  relative  ai  redditi  prodotti  nei  comuni  delle  regioni
Basilicata,  Campania  ed  in taluni comuni della regione Puglia, con
esclusione  delle  imposte  relative  ai  redditi prodotti nei comuni
indicati nell'apposito decreto e sempreche' per questi ultimi redditi
ricorrano  le  condizioni  per l'esonero dal versamento dell'acconto.
Per coloro che intendono versare gli acconti avvalendosi del servizio
dei c/c postali, il termine e' anticipato al 24 gennaio 1981, cadendo
il 25 in giornata festiva.
Per  la  discriminazione  delle  quote di imposte versate entro il 1°
dicembre  1980 e quelle da versare entro il 31 gennaio 1981 valgono i
criteri descritti al punto 3) della successiva lettera B).
Tra  i  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  con esercizio sociale a cavallo di due anni solari, per i
quali  il normale termine di pagamento degli acconti Irpeg ed Ilor e'
fissata  nell'undicesimo  mese  dell'esercizio o periodo di gestione,
possono  usufruire  della  proroga  del  termine  di versamento al 31
gennaio  1981  solo  quelli  il  cui esercizio ha inizio a febbraio e
termine  a  gennaio. Per gli altri infatti, l'undicesimo mese viene a
cadere  successivamente al mese di gennaio, per cui la proroga recata
dal decreto-legge n. 776 non puo' trovare applicazione.
B) Esonero dal versamento degli acconti
a)  Persone fisiche e societa' di persone (articoli 2 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 597).
Sono  esonerati,  in  tutto o in parte, per l'anno 1980, dall'obbligo
del pagamento degli acconti delle imposte Irpef ed Ilor:
1)  le persone fisiche e le societa' di persone con domicilio fiscale
nei   comuni   disastrati  che  verranno  indicati  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
2)  le  persone  fisiche  e  le  societa'  di  persone  che risultino
danneggiate,  aventi domicilio fiscale alla data del 23 novembre 1980
nei  comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati nel decreto
anzidetto;  lo  stato  di  danneggiamento  deve  essere comprovato da
apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco a mente dell'art. 4 del
decreto-legge  n. 776, nel testo integrato dalla legge di conversione
n. 874;
3)  le  persone  fisiche e le societa' di persone aventi il domicilio
fiscale  in comuni diversi da quelli di cui al menzionato decreto del
Presidente  del  Consiglio,  limitatamente  ai  redditi  prodotti nei
comuni  dichiarati  disastrati  e  in quelli gravemente danneggiati o
danneggiati  indicati nel decreto medesimo, sempreche' i contribuenti
risultino effettivamente danneggiati.
Per   l'applicazione   dell'esonero   nella  fattispecie  di  cui  al
precedente  punto  3)  occorre  puntualizzare  che  le persone aventi
diritto  al  beneficio in questione (e cioe' le persone con domicilio
fiscale  in  luogo  diverso  dalle regioni Basilicata e Campania e di
taluni  comuni  della  regione  Puglia)  ovvero  le  persone  fisiche
residenti  nelle  regioni terremotate, ma in comuni diversi da quelli
indicati  nell'apposito  decreto,  le  quali,  avendo usufruito della
proroga  al  31 gennaio 1981 del termine di versamento degli acconti,
hanno  diritto  all'esonero  parziale  dal  versamento  dell'acconto,
devono attenersi alle seguenti modalita' per quanto concerne 1'Irpef:
determinare  la  quota  di  reddito  per la quale spetta il beneficio
dell'esonero;
calcolare  in  quale  percentuale  detta  quota  si  pone rispetto al
reddito complessivo soggetto ad imposta;
diminuire  l'importo dell'imposta indicato al rigo 59 del mod. 740/80
di una quota pari alla percentuale come sopra ottenuta;
sulla  differenza risultante da tale operazione, sempreche' la stessa
sia  superiore  a  L.  100.000,  calcolare il 90%, che rappresenta la
misura dell'acconto dovuto per l'anno 1980;
conferire delega alle aziende di credito entro il 2 febbraio prossimo
per il versamento dell'acconto dovuto.
Lo  stesso  criterio  vale  ai fini della determinazione dell'acconto
Ilor  dovuto sia dalle persone fisiche che dalle societa' di persone,
rammentando che per questo tributo il limite oltre il quale l'acconto
stesso deve essere versato e' di L. 40.000.
b)  Persone  giuridiche e soggetti assimilati (art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 598).
Sono  esonerati,  per  l'anno  1980, dall'obbligo del pagamento degli
acconti Irpeg ed Ilor i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche,  ovunque  abbiano  il  domicilio fiscale,
limitatamente   alle  quote  di  imposte  relative  a  redditi  delle
attivita'  svolte  nei comuni indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio  sempreche'  relativamente  ai  redditi prodotti nei comuni
gravemente   danneggiati   o  danneggiati  i  contribuenti  risultino
effettivamente  danneggiati.  Per  la  determinazione  delle quote di
imposte  Irpeg  e Ilor dovute a titolo di acconto vale il criterio di
proporzionalita' sopra indicato.
              2. - PAGAMENTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE
L'ottavo  comma  dell'art.  5  del decreto-legge n. 776 dispone che i
termini  per  i  versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  e  successive  modificazioni,  nel  periodo  compreso fra il 23
novembre  1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti d'imposta
aventi  domicilio  fiscale  nei  comuni  delle  regioni  Basilicata e
Campania  (e  per estensione effettuata dalla legge di conversione in
taluni  comuni  della  regione  Puglia) sono prorogati al 15 febbraio
1981.
La  proroga  riguarda  esclusivamente  i  sostituti  d'imposta  ed  i
versamenti  delle  ritenute  sui  cosiddetti  redditi  altrui  il cui
termine  di  versamento  e' fissato nel citato art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 602. Sono rimasti esclusi, pertanto,
dalla  specifica  proroga  in  esame  tutti i versamenti disciplinati
dallo  stesso art. 8 aventi per oggetto le imposte sui redditi propri
e,  comunque,  quelli  non  scadenti  nel periodo 23 novembre 1980-15
gennaio 1981.
Restano  cosi'  esclusi  dalla  proroga,  ad esempio, i versamenti da
eseguirsi  dalle  aziende di credito, a norma dell'art. 4 della legge
29  dicembre  1962,  n.  1745,  delle ritenute sugli utili dei titoli
esteri  in  quanto  il relativo termine viene a scadere il 20 gennaio
1981.
Non  rientrano  altresi' nell'ambito della proroga gli acconti dovuti
dalle  aziende  ed  istituti  di credito sulle ritenute da effettuare
sugli  interessi,  premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e
correntisti;  cio'  perche'  l'obbligo  del  versamento degli acconti
entro il 31 luglio ed il 30 novembre non e' previsto dall'art. 8/602,
ma  dall'art.  11  della  legge  12  novembre  1976,  n.  751, che ha
sostituito  l'art.  35  del  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.
Tuttavia,  per  venire  incontro alle difficolta' che potrebbero aver
incontrato  le  aziende  e  gli istituti di credito aventi sede nelle
regioni  Basilicata,  Campania  ed  in taluni comuni della Puglia nel
determinare  la  quota  dovuta  a  titolo  di acconto, con telegramma
circolare  n. 15/7514, del 1° dicembre 1980, si e' data facolta' alle
singole  intendenze  di  finanza  di valutare singolarmente i casi di
impossibilita'  ad  eseguire i versamenti di che trattasi entro il 30
novembre 1980 e di concedere delle proroghe per il tempo necessario.
                    3. - VERSAMENTI IN TESORERIA
L'eccezionalita'  degli eventi verificatisi nel novembre 1980 ha reso
necessario  l'adozione  di  misure  straordinarie  anche  per  quanto
riguarda  i  termini  entro  i  quali  gli esattori da una parte e le
aziende   ed   istituti  di  credito  dall'altra  devono  eseguire  i
versamenti   alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,
rispettivamente per le somme riscosse e per quelle per le quali hanno
ricevuto delega.
A  tal  fine,  con  telegramma  n.  13/6797, del 26 novembre 1980, in
adesione  a quanto rappresentato da numerose associazioni provinciali
esattori,  sono  state  autorizzate  le  intendenze  di finanza della
Basilicata  e della Campania a prorogare; per il periodo di effettiva
interruzione del servizio di riscossione, i termini per il versamento
in  tesoreria  delle  somme  riscosse  dagli  esattori  a  titolo  di
versamenti  diretti,  limitatamente alla seconda ed alla terza decade
del mese di novembre 1980.
Analoga disposizione e' stata adottata con telegramma numero 15/7514,
del  1°  dicembre  1980,  in favore delle aziende e degli istituti di
credito,   nel   senso  che  le  intendenze  di  finanza  sono  state
autorizzate  a  prorogare  i  termini  per il versamento in tesoreria
degli  acconti  Irpef ed Ilor per i quali le aziende di credito hanno
ricevuto delega fino al 22 novembre 1980.
                      4. - TERMINI DI DECADENZA
Per  quanto  concerne la sospensione dei termini di prescrizione e di
decadenza  che possono interessare il settore dei versamenti diretti,
si  richiama  quanto  precisato  sotto  la  lettera a) del precedente
paragrafo I.
Le  intendenze  di  finanza,  gli  ispettorati  compartimentali e gli
uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette sono pregati di fornire
ogni  possibile  occorrente  assistenza  ai  contribuenti destinatari
delle norme agevolative sopra illustrate.
Le  intendenze  di  finanza  e  gli ispettorati compartimentali delle
imposte   dirette   accuseranno  ricevuta  della  presente  a  questo
Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

                                             p. Il Ministro: MONACCHI