Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle esattorie ed alle ricevitorie provinciali delle imposte dirette e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza Alla presidenza delle regioni Basilicata, Campania e Puglia Ai commissari dello Stato nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Alla Direzione generale della finanza locale Alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali I decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 e 5 dicembre 1980, n. 799, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 dicembre 1980 e n. 335 del 6 dicembre 1980 e convertiti, cori modificazioni, rispettivamente nelle leggi n. 874 e n. 875 del 22 dicembre 1980, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 24 dicembre 1980, recano provvidenze a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania e di taluni comuni della regione Puglia colpite dal terremoto del novembre 1980. Per la pratica ed uniforme applicazione delle norme agevolative relative alla riscossione delle imposte dirette, il cui testo integrato per facilita' di consultazione viene riportato in appendice, si impartiscono le seguenti istruzioni. I. - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI a) Sospensione dei termini. L'art. 8, primo comma, del citato decreto-legge n. 776 prevede che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza di cui al primo comma dell'art. 4 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali, i cui termini vengono a scadere nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 gennaio 1981, termine quest'ultimo sostituito dalla legge di conversione a quello originario del 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania nonche', per effetto della legge di con-versione, in alcuni comuni della regione Puglia. A seguito di tale sospensione il decorso dei termini di tutti gli adempimenti tributari (ricorsi contro gli accertamenti, contro le iscrizioni a ruolo, appelli e ricorsi in sede contenziosa, etc.) riprende dal 1° febbraio 1981. In virtu' del settimo comma dell'art. 4 la sospensione dei termini diversi da quelli processuali, e' prorogata al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati e nei riguardi dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del quinto comma dello stesso art. 4. b) Sospensione della riscossione. L'art. 5, quarto comma, del decreto-legge n. 776, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge di conversione n. 874, dispone la sospensione della riscossione mediante ruoli relativamente alle rate eventualmente scadenti nel periodo 23 novembre 1980-31 gennaio 1981 di tutti i tributi diretti, sia di quelli introdotti dalla riforma sia di quelli soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' dei tributi dovuti ad enti diversi dallo Stato, in favore dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania. In particolare la sospensione opera per i seguenti tributi riscuotibili mediante ruoli: imposta sul reddito delle persone fisiche; imposta sul reddito delle persone giuridiche; imposta locale sui redditi; imposta e sovraimposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta e sovraimposta sul reddito dominicale dei terreni; imposta sul reddito agrario; imposta di ricchezza mobile; imposta sulle societa' e sulle obbligazioni; imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; imposta camerale; imposta complementare progressiva sul reddito; imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti; tutti i tributi degli enti diversi dallo Stato. La sospensione riguarda anche tutti i tributi locali non nscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni. In favore, invece, dei contribuenti residenti nei comuni che saranno indicati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 776 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, sentite le regioni interessate, il quinto comma dell'art. 5 dello stesso decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione, dispone la proroga della sospensione della riscossione oltre che dalle rate eventualmente scadenti fra il 23 novembre ed il 31 gennaio 1981 anche di quelle scadenti tra il 1 febbraio 1981 ed il 30 giugno 1981 e cioe' delle rate di febbraio, aprile e giugno 1981. Destinatari del piu' ampio beneficio sono i contribuenti domiciliati nei comuni disastrati e i contribuenti domiciliati nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati. Mentre per la prima categoria di contribuenti la sospensione opera in modo incondizionato per la seconda categoria la sospensione si applica a condizione che il soggetto risulti danneggiato sulla base di apposita certificazione da rilasciarsi dal sindaco del comune gravemente danneggiato o danneggiato, ai sensi del sesto comma dell'art. 4. Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 776 dispone che anche i contribuenti che abbiano domicilio fiscale in comuni diversi da quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio possano usufruire, per i tributi sopraelencati, della sospensione della riscossione delle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981 purche' sussistano le seguenti condizioni: 1) che svolgono nei comuni indicati nel decreto del Presi-dente del Consiglio attivita' economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi; 2) che la parte di reddito derivante dai cespiti situati nei comuni colpiti dal terremoto concorra, almeno nella misura del 70%, alla formazione del reddito assoggettato all'imposta della cui riscossione si chiede la sospensione; 3) che sia stata presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 776, e cioe' entro il 27 gennaio 1981, apposita domanda in carta semplice, all'ufficio delle imposte dirette nel cui distretto e' situato il domicilio fiscale del soggetto. La sussistenza della condizione indicata al punto 2) - quota di reddito assoggettato all'imposta non inferiore al 70% - sara' verificata dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale e' stata presentata la dichiarazione cui si riferisce l'iscrizione a ruolo o che ha effettuato l'accertamento da cui trae origine l'iscrizione medesima. Accertato che tale condizione sussiste, l'ufficio ne dara' comunicazione alla intendenza di finanza ai fini del provvedimento di sospensione della riscossione delle rate comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981. In ordine alle misure sospensive devano essere tenute presenti le seguenti avvertenze: 1) nei locali delle esattorie, e dove questo non sia possibile nei locali del comune, deve essere affisso un avviso al pubblico nel quale siano indicati i tributi per i quali e' stata sospesa la riscossione; 2) in conseguenza della sospensione della riscossione gli esattori debbono astenersi dal compiere atti esecutivi; 3) agli agenti della riscossione spettano, ovviamente, le tolleranze corrispondenti ai carichi per i quali e' stata disposta la sospensione, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 58 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni; 4) tuttavia gli stessi agenti della riscossione non potranno rifiutare durante il periodo di sospensione i pagamenti che gli interessati intendano effettuare liberamente. Tutte le somme riscosse devono essere versate alle scadenze legali. L'esattore avra' altresi' cura di comunicare all'intendenza di finanza l'ammontare di dette riscossioni per la riduzione della relativa tolleranza. c) Ripresa della riscossione. La riscossione delle rate di imposta scadenti tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981 e rientranti nella previsione sospensiva del quarto comma dell'art. 5 sara' effettuata in due rate a decorrere da quella di settembre 1981, mentre per le rate di imposta comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981 e rientranti nella previsione sospensiva dei commi quinto e sesto dello stesso articolo la riscossione sara' effettuata in sei rate a partire sempre da quella di settembre 1981, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione stabilita dall'art. 297-septies del testo unico delle norme della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388. d) Sospensione degli atti esecutivi esattoriali. Con l'art. 4 del decreto-legge n. 776, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 874, nelle regioni Basilicata e Campania nonche' in alcuni comuni della regione Puglia viene altresi' disposta, fino al 31 gennaio 1981, la sospensione di tutte le procedure e, quindi, anche di quelle esattoriali. La sospensione opera, ai sensi del settimo comma dell'art. 4, fino al 30 giugno nei confronti dei soggetti indicati nel comma stesso. In favore dei contribuenti domiciliati o residenti nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' prevista anche la sospensione fino al 30 giugno 1981 delle procedure di vendita gia' disposte o da disporre, e cio' a norma dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875. II. - VERSAMENTI DIRETTI 1. - VERSAMENTI DEGLI ACCONTI IRPERF, IRPEG E ILOR In sede di adozione delle provvidenze a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata, Campania nonche' di taluni comuni della regione Puglia colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, il legislatore ha disposto un duplice ordine di benefici, consistenti, per taluni contribuenti, nella proroga dei termini di versamento degli acconti di imposta e, per altri, nell'esonero totale o parziale, per l'anno 1980, dal versamento degli acconti stessi. A) Proroga al 31 gennaio 1981 del versamento degli acconti Fruiscono della proroga al 31 gennaio 1981 del termine per il pagamento degli acconti delle imposte Irpef, Irpeg ed Ilor, salvo il diritto al maggior beneficio dell'esonero qualora ricorrano le condizioni indicate nella successiva lettera B); a) le persone fisiche e le societa' di persone aventi domicilio fiscale nelle regioni Basilicata, Campania e, limitatamente a taluni comuni, nella regione Puglia; b) le persone fisiche e le societa' di persone che, pur avendo il domicilio fiscale in regioni diverse da quelle dianzi indicate, possiedono redditi prodotti nei comuni delle regioni Basilicata, Campania e in quei comuni della Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio; c) i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque domiciliati, per le imposte relative ai redditi delle attivita' svolte nei comuni delle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto sopra menzionato. Per quanto riguarda i soggetti sub-a) non si presentano particolari problemi, dal momento che per i contribuenti domiciliati fiscalmente nelle regioni terremotate la proroga al 31 gennaio 1981 opera in maniera assoluta, non dovendosi aver riguardo al luogo di produzione del reddito. Detti contribuenti, pertanto, possono conferire alle aziende di credito la delega per il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor fino al 2 febbraio 1981, in quanto il 31 gennaio cade di sabato, giornata non lavorativa per le banche, ed il 1° febbraio 1981 e' giorno festivo. La possibilita' di eseguire versamenti tardivi di imposta e' limitata ai giorni 3, 4 e 5 febbraio 1981, in relazione alla riduzione, prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal 15% al 3% della sopratassa applicabile nei casi di versamenti eseguiti con ritardo non superiore a tre giorni. Oltre il 5 febbraio 1981, le aziende di credito non potranno piu' accettare deleghe per il pagamento degli acconti Irpef e Ilor. Relativamente ai soggetti sub-b) si fa presente che la proroga e' stata limitata alle sole quote di imposte Irpef e Ilor afferenti redditi prodotti nell'ambito delle regioni Basilicata, Campania e in taluni comuni della Puglia. In altri termini, i contribuenti che hanno gia' provveduto al versamento d'acconto entro il 1° dicembre 1980 per le imposte relative ai redditi prodotti fuori delle regioni Basilicata, Campania e di taluni comuni della regione Puglia, dovranno, entro il 2 febbraio 1981 provvedere al conguaglio dell'acconto con riferimento alle imposte relative ai redditi prodotti nei cennati territori, con esclusione delle imposte relative ai redditi prodotti nei comuni che verranno indicati nell'apposito decreto e sempreche' per questi ultimi redditi abbiano diritto all'esonero dal versamento dell'acconto. Per la discriminazione del carico tributario alle indicate scadenze del 1° dicembre 1980 e del 2 febbraio 1981 il criterio da seguire e' analogo a quello che verra' descritto nel punto 3) della successiva lettera B). Anche per i soggetti sub-c), tenuti ai versamenti d'acconto in esattoria, puo' verificarsi una duplioita' nel versamento degli acconti Irpef ed Ilor, dal momento che entro il 1° dicembre 1980 sono stati versati gli acconti di imposte relative a redditi prodotti fuori dalle regioni Basilicata, Campania nonche' di taluni comuni della Puglia, mentre entro il 31 gennaio 1981, essendo aperte le esattorie anche di sabato, dovranno essere corrisposte le quote di imposte relative ai redditi prodotti nei comuni delle regioni Basilicata, Campania ed in taluni comuni della regione Puglia, con esclusione delle imposte relative ai redditi prodotti nei comuni indicati nell'apposito decreto e sempreche' per questi ultimi redditi ricorrano le condizioni per l'esonero dal versamento dell'acconto. Per coloro che intendono versare gli acconti avvalendosi del servizio dei c/c postali, il termine e' anticipato al 24 gennaio 1981, cadendo il 25 in giornata festiva. Per la discriminazione delle quote di imposte versate entro il 1° dicembre 1980 e quelle da versare entro il 31 gennaio 1981 valgono i criteri descritti al punto 3) della successiva lettera B). Tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche con esercizio sociale a cavallo di due anni solari, per i quali il normale termine di pagamento degli acconti Irpeg ed Ilor e' fissata nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione, possono usufruire della proroga del termine di versamento al 31 gennaio 1981 solo quelli il cui esercizio ha inizio a febbraio e termine a gennaio. Per gli altri infatti, l'undicesimo mese viene a cadere successivamente al mese di gennaio, per cui la proroga recata dal decreto-legge n. 776 non puo' trovare applicazione. B) Esonero dal versamento degli acconti a) Persone fisiche e societa' di persone (articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597). Sono esonerati, in tutto o in parte, per l'anno 1980, dall'obbligo del pagamento degli acconti delle imposte Irpef ed Ilor: 1) le persone fisiche e le societa' di persone con domicilio fiscale nei comuni disastrati che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 2) le persone fisiche e le societa' di persone che risultino danneggiate, aventi domicilio fiscale alla data del 23 novembre 1980 nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati nel decreto anzidetto; lo stato di danneggiamento deve essere comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco a mente dell'art. 4 del decreto-legge n. 776, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 874; 3) le persone fisiche e le societa' di persone aventi il domicilio fiscale in comuni diversi da quelli di cui al menzionato decreto del Presidente del Consiglio, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni dichiarati disastrati e in quelli gravemente danneggiati o danneggiati indicati nel decreto medesimo, sempreche' i contribuenti risultino effettivamente danneggiati. Per l'applicazione dell'esonero nella fattispecie di cui al precedente punto 3) occorre puntualizzare che le persone aventi diritto al beneficio in questione (e cioe' le persone con domicilio fiscale in luogo diverso dalle regioni Basilicata e Campania e di taluni comuni della regione Puglia) ovvero le persone fisiche residenti nelle regioni terremotate, ma in comuni diversi da quelli indicati nell'apposito decreto, le quali, avendo usufruito della proroga al 31 gennaio 1981 del termine di versamento degli acconti, hanno diritto all'esonero parziale dal versamento dell'acconto, devono attenersi alle seguenti modalita' per quanto concerne 1'Irpef: determinare la quota di reddito per la quale spetta il beneficio dell'esonero; calcolare in quale percentuale detta quota si pone rispetto al reddito complessivo soggetto ad imposta; diminuire l'importo dell'imposta indicato al rigo 59 del mod. 740/80 di una quota pari alla percentuale come sopra ottenuta; sulla differenza risultante da tale operazione, sempreche' la stessa sia superiore a L. 100.000, calcolare il 90%, che rappresenta la misura dell'acconto dovuto per l'anno 1980; conferire delega alle aziende di credito entro il 2 febbraio prossimo per il versamento dell'acconto dovuto. Lo stesso criterio vale ai fini della determinazione dell'acconto Ilor dovuto sia dalle persone fisiche che dalle societa' di persone, rammentando che per questo tributo il limite oltre il quale l'acconto stesso deve essere versato e' di L. 40.000. b) Persone giuridiche e soggetti assimilati (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598). Sono esonerati, per l'anno 1980, dall'obbligo del pagamento degli acconti Irpeg ed Ilor i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque abbiano il domicilio fiscale, limitatamente alle quote di imposte relative a redditi delle attivita' svolte nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio sempreche' relativamente ai redditi prodotti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati i contribuenti risultino effettivamente danneggiati. Per la determinazione delle quote di imposte Irpeg e Ilor dovute a titolo di acconto vale il criterio di proporzionalita' sopra indicato. 2. - PAGAMENTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE L'ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 776 dispone che i termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso fra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania (e per estensione effettuata dalla legge di conversione in taluni comuni della regione Puglia) sono prorogati al 15 febbraio 1981. La proroga riguarda esclusivamente i sostituti d'imposta ed i versamenti delle ritenute sui cosiddetti redditi altrui il cui termine di versamento e' fissato nel citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. Sono rimasti esclusi, pertanto, dalla specifica proroga in esame tutti i versamenti disciplinati dallo stesso art. 8 aventi per oggetto le imposte sui redditi propri e, comunque, quelli non scadenti nel periodo 23 novembre 1980-15 gennaio 1981. Restano cosi' esclusi dalla proroga, ad esempio, i versamenti da eseguirsi dalle aziende di credito, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, delle ritenute sugli utili dei titoli esteri in quanto il relativo termine viene a scadere il 20 gennaio 1981. Non rientrano altresi' nell'ambito della proroga gli acconti dovuti dalle aziende ed istituti di credito sulle ritenute da effettuare sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e correntisti; cio' perche' l'obbligo del versamento degli acconti entro il 31 luglio ed il 30 novembre non e' previsto dall'art. 8/602, ma dall'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che ha sostituito l'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Tuttavia, per venire incontro alle difficolta' che potrebbero aver incontrato le aziende e gli istituti di credito aventi sede nelle regioni Basilicata, Campania ed in taluni comuni della Puglia nel determinare la quota dovuta a titolo di acconto, con telegramma circolare n. 15/7514, del 1° dicembre 1980, si e' data facolta' alle singole intendenze di finanza di valutare singolarmente i casi di impossibilita' ad eseguire i versamenti di che trattasi entro il 30 novembre 1980 e di concedere delle proroghe per il tempo necessario. 3. - VERSAMENTI IN TESORERIA L'eccezionalita' degli eventi verificatisi nel novembre 1980 ha reso necessario l'adozione di misure straordinarie anche per quanto riguarda i termini entro i quali gli esattori da una parte e le aziende ed istituti di credito dall'altra devono eseguire i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, rispettivamente per le somme riscosse e per quelle per le quali hanno ricevuto delega. A tal fine, con telegramma n. 13/6797, del 26 novembre 1980, in adesione a quanto rappresentato da numerose associazioni provinciali esattori, sono state autorizzate le intendenze di finanza della Basilicata e della Campania a prorogare; per il periodo di effettiva interruzione del servizio di riscossione, i termini per il versamento in tesoreria delle somme riscosse dagli esattori a titolo di versamenti diretti, limitatamente alla seconda ed alla terza decade del mese di novembre 1980. Analoga disposizione e' stata adottata con telegramma numero 15/7514, del 1° dicembre 1980, in favore delle aziende e degli istituti di credito, nel senso che le intendenze di finanza sono state autorizzate a prorogare i termini per il versamento in tesoreria degli acconti Irpef ed Ilor per i quali le aziende di credito hanno ricevuto delega fino al 22 novembre 1980. 4. - TERMINI DI DECADENZA Per quanto concerne la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza che possono interessare il settore dei versamenti diretti, si richiama quanto precisato sotto la lettera a) del precedente paragrafo I. Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono pregati di fornire ogni possibile occorrente assistenza ai contribuenti destinatari delle norme agevolative sopra illustrate. Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente a questo Ministero e gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze. p. Il Ministro: MONACCHI