La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nello stato di previsione dell'entrata, degli stati  di  previsione
dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome,
approvati con la legge 30 aprile 1980, n. 149,  e  assestati  con  la
legge  17  ottobre  1980,  n.  655,  sono  introdotte,   per   l'anno
finanziario 1980, le variazioni di cui alle annesse tabelle.