La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 30 aprile 1980, n. 149, e assestati con la legge 17 ottobre 1980, n. 655, sono introdotte, per l'anno finanziario 1980, le variazioni di cui alle annesse tabelle.