La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che,
a  norma  della  legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una
domenica  compresa  fra  il  15  aprile ed il 15 giugno 1981, possono
essere  effettuate  anche in una data successiva e comunque non oltre
il 30 giugno 1981.