La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e'
sostituita dalla seguente:
  "c)  per  i  nuovi  nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre
somministrazioni  di  anatossina  tetanica  adsorbita,  associata  ad
anatossina  difterica  di  cui  la  prima  al  terzo mese di vita, la
seconda   dopo   6-8   settimane   dalla   precedente,  la  terza  al
decimo-undicesimo mese di vita".