La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A partire dal 1 agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1.75, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.