IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di provvedere alla attuazione
della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, in materia di trasferimento
delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'effettivo  esercizio  da  parte  delle  unita' sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
delle  funzioni  trasferite  dalla  legge  23  dicembre 1978, n. 833,
attualmente    svolte   dall'Ente   prevenzione   infortuni   (ENPI),
dall'Associazione  nazionale  controllo  combustione  (ANCC)  e dagli
organi  centrali  e  periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza sociale, opera a partire dal 1 luglio 1981.
  Il  decreto  interministeriale  previsto dall'art. 17, primo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
deve  essere  emanato  entro  trenta giorni dalla pubblicazione della
legge  di  conversione  del  presente decreto. In ogni caso le unita'
sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo
comma   utilizzando,  mediante  comando,  il  personale  dell'ENPI  e
dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza.
  Fino  al  30  giugno  1981  sono  prorogati i poteri dei commissari
liquidatori  dell'ENPI  e  dell'ANCC,  ferme  restando  le forme e le
modalita'  di  finanziamento  dell'ulteriore  attivita'  da  svolgere
nonche'  le  funzioni  di  competenza statale di cui all'art. 6 della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo
energetico  negli  edifici  civili  e  di  controllo  termico ai fini
dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.