IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1. L'effettivo esercizio da parte delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1 luglio 1981. Il decreto interministeriale previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, deve essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso le unita' sanitarie locali eserciteranno le funzioni di cui al precedente primo comma utilizzando, mediante comando, il personale dell'ENPI e dell'ANCC operante nell'ambito regionale di appartenenza. Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalita' di finanziamento dell'ulteriore attivita' da svolgere nonche' le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.