IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  8  agosto  1977,  n.  572,  recante  le  norme  di
attuazione delle direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 
  Visto in particolare l'art. 3  della  predetta  legge  che  prevede
l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti
disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee; 
  Viste le seguenti  direttive  particolari  adottate  dal  Consiglio
delle Comunita' europee  in  materia  di  omologazione  dei  trattori
agricoli o forestali a ruote; 
  74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima  e  le
piattaforme di carico; 
  74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori; 
  74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' 
ed i tergicristalli modificata con direttiva 
  79/1073/CEE del 22 novembre 1979; 
  75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo; 
  75/322/CEE del 20  maggio  1975  concernente  la  soppressione  dei
disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; 
  76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura; 
  76/763/CEE  del  27  luglio   1976   concernente   i   sedili   per
accompagnatore; 
  77/311/CEE  del  29  marzo  1977  concernente  il  livello   sonoro
all'orecchio del conducente; 
  77/536/CEE  del  28  giugno  1977  concernente  i  dispositivi   di
protezione in caso di capovolgimento; 
  77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente  le  misure  da  adottare
contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; 
  78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente; 
  78/933/CEE del 17  ottobre  1978  concernente  l'installazione  dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; 
  Attesa la necessita'  di  conformarsi  alle  prescrizioni  tecniche
adottate con le predette direttive particolari; 
  Visto il capo I del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
gennaio 1980, n. 76; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'industria,   del   commercio   e    dell'artigianato,
dell'agricoltura e delle foreste e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai
tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: 
    a) velocita' massima e piattaforme di carico; 
    b) retrovisori; 
    c) campo di visibilita' e tergicristalli; 
    d) sterzo; 
    e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai  motori
ad accensione comandata; 
    f) frenatura; 
    g) sedili per accompagnatore; 
    h) livello sonoro all'orecchio del conducente; 
    i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; 
    l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto  dai  motori
diesel; 
    m) sedile del conducente; 
    n) installazione dei dispositivi di illuminazione e  segnalazione
luminosa, si applicano le prescrizioni  indicate  negli  allegati  al
presente decreto da 1 a 12. 
  I trattori agricoli o forestali a ruote possono  essere  muniti  di
una o piu' piattaforme  di  carico  conformemente  alle  prescrizioni
dell'allegato 1; il carico  massimo  ammissibile  non  puo'  superare
l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia. 
  Il   livello   sonoro   all'orecchio   del   conducente,   misurato
conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve  superare  i
seguenti limiti: 
    90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I 
dell'allegato 8 
    o 
    86  db  (A)  misurati  nelle  condizioni  previste  dal  capo  II
dell'allegato 8. 
  Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara'
fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono  aumentati
di 6 db (A) per le prove  effettuate  nelle  condizioni  previste  al
punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al  punto  3.2.1.1.  del
capo II dell'allegato 8. 
  Durante lo  stesso  periodo  il  livello  sonoro  all'orecchio  del
conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote  senza  cabina
misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato  8,  non  deve
superare i seguenti limiti: 
    96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I 
dell'allegato 8 
    o 
    92  db  (A)  misurati  nelle  condizioni  previste  dal  capo  II
dell'allegato 8. 
  Il  dispositivo  di  protezione  in  caso  di  capovolgimento  deve
equipaggiare i trattori  agricoli  o  forestali  a  ruote  aventi  le
seguenti caratteristiche: 
    - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm, 
    - carreggiata fissa o regolabile di uno  degli  assi  motori  non
inferiore a 1150 mm, 
    -  possibilita'  di  essere   munito   di   un   dispositivo   di
accoppiamento  polivalente  per  attrezzature  smontabili  e  di   un
dispositivo di trazione, 
    - massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso
a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori  forniti  a
richiesta, con liquido di raffreddamento,  lubrificanti,  carburante,
attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo  di  protezione  in
caso di capovolgimento  ed  i  pneumatici  della  massima  dimensione
raccomandata dal costruttore.