IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima e le piattaforme di carico; 74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori; 74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' ed i tergicristalli modificata con direttiva 79/1073/CEE del 22 novembre 1979; 75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo; 75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; 76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura; 76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore; 77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente; 77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; 77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; 78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente; 78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari; Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: a) velocita' massima e piattaforme di carico; b) retrovisori; c) campo di visibilita' e tergicristalli; d) sterzo; e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; f) frenatura; g) sedili per accompagnatore; h) livello sonoro all'orecchio del conducente; i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; m) sedile del conducente; n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12. I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia. Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti: 90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8. Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti: 96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm, - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm, - possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione, - massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.