IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno, di grazia e giustizia e del
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nelle  funzioni  amministrative  di  cui all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n. 469, si intendono
comprese le attivita' relative:
    a)  all'assistenza  economica  in favore delle famiglie bisognose
dei detenuti e delle vittime del delitto;
    b) all'assistenza post-penitenziaria;
    c)   agli   interventi   in   favore   di  minorenni  soggetti  a
provvedimenti  delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile.