IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 12 agosto 1962, n. 1839, relativa alla ratifica ed
alla  esecuzione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR), con annessi protocollo ed allegati,
adottato a Ginevra il 30 settembre 1957;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, n.
1285,  relativo  all'esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B
dell'accordo di cui sopra, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979,
n. 895, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B
dell'accordo  di  cui  sopra,  notificati  alle  Parti contraenti dal
Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministero degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dei trasporti;

                              DECRETA:
                           Articolo unico

  Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti agli allegati A
e  B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto
internazionale  di  merci pericolose su strada (ADR), notificati alle
Parti   contraenti   dal  Segretario  generale  delle  Nazioni  Unite
nell'anno  1979,  ai  sensi dell'art. 14, paragrafo 2 dell'accordo, a
decorrere  dalla  loro  entrata in vigore in conformita' all'art. 14,
paragrafo 2, dell'accordo stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 maggio 1981

                               PERTINI

                                          FORLANI - COLOMBO - FORMICA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1981
  Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 30