IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, relativa alla ratifica ed alla esecuzione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, n. 1285, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo di cui sopra, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo di cui sopra, notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dei trasporti; DECRETA: Articolo unico Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 dell'accordo, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 14, paragrafo 2, dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 maggio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1981 Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 30