IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Parma, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30
ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979,
n.   979,   con  il  quale  e'  stato  provveduto,  tra  l'altro,  al
riordinamento  della  scuola  di specializzazione in medicina interna
dell'Universita' di Parma;
  Considerato  che  nella redazione del citato decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, non sono stati inseriti ali
insegnamenti complementari relativi al piano di studi della scuola di
specializzazione  in  medicina interna come deliberato dai competenti
organi accademici ed approvato dal Consiglio superiore della pubblica
istruzione nel suo parere;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare le opportune integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'art.  187  dello  statuto  dell'Universita'  di  Parma, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 ottobre 1979, n. 979,
relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in medicina interna, e'
integrato con il seguente nuovo comma:
  "Gli  insegnamenti  fondamentali  saranno integrati, a giudizio del
consiglio  della  scuola,  da  almeno  tre  insegnamenti scelti fra i
seguenti, che possono essere stabiliti di anno in anno.
  Insegnamenti complementari:
    parassitologia medica;
    genetica medica;
    semeiotica dermatologica;
    radiologia;
    semeiotica oculistica;
    semeiotica ginecologica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 maggio 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1981
  Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 363