La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Amnistia Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta; c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione; d) per il reato previsto dall'articolo 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore; e) per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'; f) per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia tratto profitto proprio; g) per i reati previsti dall'articolo 610 del codice penale e dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti.