IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre
1962, n. 1540, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Nell'art. 51, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in lettere, sono aggiunti i seguenti:
    didattica dell'italiano;
    storia della grammatica;
    letteratura dei Paesi francofoni;
    letteratura ispano-americana;
    storia dell'arte contemporanea;
    storia degli studi classici;
    cultura greca;
    storia del teatro antico;
    storia della lingua greca;
    museologia;
    storia   dell'arte   nella   regione   Friuli-Venezia   Giulia  e
nell'Europa centrale;
    letteratura latina umanistica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 luglio 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982
  Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 33