IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 508, 509, 510, 511 e 512, relativi all'ordinamento degli studi della prima e seconda scuola di "ostetricia e ginecologia" che muta la denominazione in quella di "ginecologia e ostetricia", sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia (due scuole) Art. 508. - Sono istituite due scuole di specializzazione in ginecologia e ostetricia; la prima scuola ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I, la seconda presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica 11. Le scuole conferiscono il "diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia". La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 509. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 510. - Il numero degli allievi da ammettere a ciascuna scuola e' stabilito in: cento specializzandi (venticinque per ogni anno di corso) per la prima scuola; cento specializzandi (venticinque per ogni anno di corso) per la seconda scuola. Art. 511. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) elementi di genetica medica; 2) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; 3) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; 4) fisiologia ostetrica; 5) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; 6) semeiotica e diagnostica ostetrica; 7) patologia ostetrica e ginecologica I (biennale); 8) lingua straniera (inglese) I (quadriennale). 2° Anno: 9) semeiotica e diagnostica ginecologica; 10) operazioni ostetriche I (biennale); 11) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; 12) citologia ginecologica; 13) patologia ostetrica e ginecologica II (biennale); 14) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; 15) lingua straniera (inglese) II (quadriennale). 3° Anno: 16) puericultura prenatale; 17) immunologia ostetrica e ginecologica; 18) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; 19) operazioni ostetriche II (biennale); 20) operazioni ginecologiche I (biennale); 21) ostetricia e ginecologia forense; 22) terapia medica in ostetricia e ginecologia; 23) clinica ostetrica e ginecologica I (biennale); 24) psicosomatica ostetrica e ginecologica; 25) lingua straniera (inglese) III (quadriennale). 4° Anno: 26) neonatologia; 27) urologia ginecologica; 28) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; 29) chirurgia addominale; 30) operazioni ginecologiche II (biennale); 31) clinica ostetrica e ginecologica II (biennale); 32) lingua straniera (inglese) IV (quadriennale). Art. 512. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali sara' sostenuto l'esame alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 36