IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Roma  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Gli  articoli  508,  509,  510, 511 e 512, relativi all'ordinamento
degli   studi   della   prima  e  seconda  scuola  di  "ostetricia  e
ginecologia"  che  muta  la denominazione in quella di "ginecologia e
ostetricia", sono sostituiti dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia (due scuole)
  Art.  508.  -  Sono  istituite  due  scuole  di specializzazione in
ginecologia  e  ostetricia; la prima scuola ha sede presso l'istituto
di  clinica  ostetrica e ginecologica I, la seconda presso l'istituto
di clinica ostetrica e ginecologica 11.
  Le scuole conferiscono il "diploma di specialista in ginecologia ed
ostetricia".
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  a professore ordinario,
straordinario  o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso
di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola e' affidata a
professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
  Possono  iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di
abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato dall'autorita'
competente.
  Art.  509.  - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non
e' suscettibile di abbreviazione.
  Art.  510. - Il numero degli allievi da ammettere a ciascuna scuola
e' stabilito in:
    cento  specializzandi (venticinque per ogni anno di corso) per la
prima scuola;
    cento  specializzandi (venticinque per ogni anno di corso) per la
seconda scuola.
  Art. 511. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) elementi di genetica medica;
      2)   elementi   di   embriologia;   anatomia   macro   e  micro
dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
      3) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
      4) fisiologia ostetrica;
      5) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
      6) semeiotica e diagnostica ostetrica;
      7) patologia ostetrica e ginecologica I (biennale);
      8) lingua straniera (inglese) I (quadriennale).
    2° Anno:
      9) semeiotica e diagnostica ginecologica;
      10) operazioni ostetriche I (biennale);
      11)  anatomia  ed  istologia  patologica  della  sfera genitale
femminile;
      12) citologia ginecologica;
      13) patologia ostetrica e ginecologica II (biennale);
      14) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
      15) lingua straniera (inglese) II (quadriennale).
    3° Anno:
      16) puericultura prenatale;
      17) immunologia ostetrica e ginecologica;
      18) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
      19) operazioni ostetriche II (biennale);
      20) operazioni ginecologiche I (biennale);
      21) ostetricia e ginecologia forense;
      22) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
      23) clinica ostetrica e ginecologica I (biennale);
      24) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
      25) lingua straniera (inglese) III (quadriennale).
    4° Anno:
      26) neonatologia;
      27) urologia ginecologica;
      28)   radiodiagnostica   e   terapia  fisica  in  ostetricia  e
ginecologia;
      29) chirurgia addominale;
      30) operazioni ginecologiche II (biennale);
      31) clinica ostetrica e ginecologica II (biennale);
      32) lingua straniera (inglese) IV (quadriennale).
  Art.  512.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle esercitazioni
pratiche   e'   obbligatoria.  Gli  allievi  che  non  conseguono  le
attestazioni  di  frequenza sul relativo libretto non potranno essere
ammessi a sostenere le prove di esame.
  Alla  fine  di  ogni  anno di corso gli iscritti per essere ammessi
agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle
materie  impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali
sara' sostenuto l'esame alla fine dei corsi medesimi.
  Al  termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di
specialista  in  ginecologia  ed ostetricia, gli interessati dovranno
superare  l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta
di un argomento attinente alla specializzazione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1982
  Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 36