IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1084 e modificato con regio decreto 17
ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  la norma sulla direzione
delle  scuole  di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole
dirette  a  fini  speciali  a quanto disposto dall'art. 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  istituzione  della scuola - diretta a fini speciali -
per terapisti della riabilitazione.

  Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione

  Art.  138.  - Ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933,
n.  1592  e  visto  l'art.  5  della  legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
istituita  presso  l'Universita'  degli  studi  di  Sassari  con sede
nell'istituto  di  clinica  ortopedica, la scuola per terapisti della
riabilitazione  che ha lo scopo di impartire agli allievi, con unita'
di  indirizzo  e  metodo  scientifico,  tutte  le  nozioni tecniche e
pratiche necessarie per ben esercitare l'attivita' di terapista della
riabilitazione.
  Art.  139.  -  La  durata  del  corso  degli  studi  e' di tre anni
accademici.  Possono  essere  ammessi alla scuola aspiranti di ambo i
sessi,  che  siano  in  possesso  del diploma di scuola secondaria di
secondo   grado,   che   abbiano  presentato  un  certificato  medico
rilasciato  dalle  autorita' competenti, attestante la loro idoneita'
fisica  e psichica, e che abbiano superato il diciassettesimo anno di
eta'.
  Art.  140.  -  Al  primo  anno  si  accede  previo esame di cultura
generale  e  attitudinale  davanti  ad  una  commissione composta dal
direttore  della  scuola  e  da  due  docenti della scuola stessa. Il
termine  per la presentazione delle domande di ammissione scade il 30
settembre. L'esame di ammissione avra' luogo entro il mese di ottobre
di ciascun anno in un giorno stabilito dal direttore della scuola.
  Art. 141. - Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno
di corso.
  Art.  142.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.
  In  caso  di  motivato  impedimento  la  direzione  della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  La  scuola  e'  sotto  la  vigilanza  della  facolta' di medicina e
chirurgia.  Gli  insegnanti  della scuola sono proposti dal direttore
della  stessa,  approvati  dalla  facolta'  di medicina e chirurgia e
nominati  dal  rettore.  Essi  possono essere scelti fra i professori
ufficiali, tra i liberi docenti, fra gli aiuto e gli assistenti della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  oppure,  infine, tra persone di
riconosciuta competenza, anche al di fuori dell'ambito universitario.
  Art.  143.  -  Il  consiglio  della  scuola e' costituito dal corpo
docenti ed e' presieduto dal direttore.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      elementi di fisica;
      elementi di biomeccanica;
      elementi di anatomia umana generale;
      elementi di fisiologia umana;
      elementi di psicologia.
    2° Anno:
      nozioni di patologia ortopedica;
      nozioni di patologia neurologica;
      nozioni di traumatologia;
      nozioni di patologia dell'apparato cardiorespiratorio;
      nozioni di oculistica;
      nozioni  di  patologia  ginecologica ed addominale di interesse
riabilitativo;
      nozioni di patologia della cute e sottocutanea;
      cinesiterapia;
      elettroterapia;
      fisioterapia strumentale;
      idroterapia;
      terapia occupazionale;
      logoterapia;
      massoterapia.
    3° Anno:
      elementi di igiene e medicina preventiva;
      elementi di pronto soccorso;
      elementi di legislazione sanitaria e deontologica;
      ginnastica medica;
      riabilitazione del motuleso;
      ergoterapia;
      fangoterapia e crenoterapia;
      elioclimatoterapia.
  Art. 144. - La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni
pratiche e' obbligatoria.
  Per  la  validita'  dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare
almeno ai due terzi delle lezioni, sia teoriche che pratiche.
  Art.  145.  - Le lezioni verranno impartite agli allievi in base ai
programmi  di  insegnamento  e  agli  orari predisposti dal consiglio
della scuola.
  La  sorveglianza  degli  iscritti,  per  quanto  riguarda  la  loro
attivita' pratica, spetta al direttore ed ai docenti della scuola.
  Il  tirocinio sara' compiuto dagli allievi sempre sotto la guida di
medici,  dai  tecnici  didattici  e  terapisti  della riabilitazione,
presso  il  reparto  di terapia fisica e riabilitazione della clinica
ortopedica  di  Sassari,  nonche',  qualora  fosse necessario, presso
altri  istituti o presidii specialistici universitari o convenzionati
con l'Universita'.
  Art.  146.  -  Per  essere  ammessi all'anno successivo gli allievi
dovranno  superare  tutti  gli  esami  previsti  per  l'anno di corso
frequentato.
  Per  essere  ammessi  a sostenere gli esami di diploma, gli allievi
dovranno  aver frequentato il corso, superati gli esami prescritti ed
aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste.
  Art.  147. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate
dal  direttore  della  scuola.  Le  commissioni  sono composte da tre
membri:  dal  professore  ufficiale  della  materia,  presidente; dal
direttore  della  scuola,  membro;  da un altro docente della scuola.
Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
  Art. 148. - L'esame di diploma consiste in una prova orale sui temi
trattati  durante  il  corso  e  in una prova pratica stabilita dalla
commissione  esaminatrice  costituita  dal  direttore  della  scuola,
presidente  o  da un suo delegato scelto fra i docenti della scuola e
da  quattro  membri  scelti  fra i docenti della scuola, nominati dal
direttore  della  scuola.  Ogni  commissario  ha a disposizione dieci
punti.
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di  diploma  dopo  un  altro  anno  di  frequenza di scuola; ma se al
secondo  esame  non  verra'  loro  riconosciuta  l'idoneita'  saranno
senz'altro  esclusi  da  ulteriori  prove.  Agli  allievi che avranno
superato  l'esame  finale  viene  rilasciato  il diploma di terapista
della riabilitazione.
  Art.  149.  -  Le  spese  occorrenti  al funzionamento della scuola
verranno coperte utilizzando le tasse, soprattasse e contributi degli
iscritti.  Eventuali  contributi  ministeriali,  regionali e di altri
enti  pubblici  o  privati, non indispensabili al funzionamento della
scuola,  potranno  essere  utilizzati  per  l'eventuale potenziamento
delle attrezzature didattiche.
  Art.  150.  -  Le  tasse,  sopratasse  e contributi che gli allievi
dovranno versare per ogni anno di corso sono cosi' stabilite:

tassa di imwatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
sopratassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000
tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

  Le  variazioni  delle tasse debbono essere proposte - come le altre
modifiche  di  statuto  - ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle
leggi  sull'Istruzione  universitaria  31  agosto  1933, n. 1592, dal
senato  accademico  sentito  il  consiglio  di  amministrazione  e il
consiglio di facolta'.
  Art.  151. - I compensi ai docenti ed ai tecnici didattici verranno
stabiliti  per  ciascun  anno  dal  consiglio  di  amministrazione su
proposta del consiglio della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1982
  Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 201