IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Dopo l'art. 278 dello statuto dell'Universita' degli studi di Catania e' aggiunto il capo II con gli articoli concernenti l'istituzione della scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia. Capo II Scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia Art. 279. - E' istituita presso la prima clinica ostetrica e ginecologica dell'Universita' di Catania una scuola di preparazione per citotecnici che ha lo scopo di addestrare adeguatamente personale nel campo della diagnostica precoce del cancro genitale femminile. La scuola ha indirizzo teorico-pratico. La durata del corso degli studi e' di due anni. Art. 280. - Possono essere ammessi alla scuola gli allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria valido per l'ammissione ai corsi universitari. Art. 281. - Alla scuola per tecnici di colpocitologia si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa. L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Il numero degli iscritti e' di otto per ogni anno di corso. Art. 282. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola e nominati dal rettore. Art. 283. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisica; chimica e biochimica; biologia (con particolare riguardo alla citologia generale); anatomia, istologia umana normale e fisiologia con particolare riguardo all'apparato genitale femminile; microbiologia; tecnica citologica e colposcopica. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo all'apparato genitale femminile; citologia (normale e patologica dell'apparato genitale femminile compresa la mammella); colposcopia; tecnica istologica ed istochimica; tecnica fotografica e micrografica. Art. 284. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di eseguire un tirocinio pratico mediante la frequenza nel laboratorio di citologia e nell'ambulatorio di colposcopia della prima clinica ostetrica e ginecologica per la durata di due anni. I programmi di insegnamento e gli orari sono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attivita' teorica e pratica, spetta al direttore della scuola. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso. Art. 285. - Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi devono aver seguito i corsi superando i relativi esami ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Gli esami annuali per le singole materie e quelli del diploma si tengono in unica sessione: quella autunnale a chiusura dei corsi. Art. 286. - Le commissioni per gli esami sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, l'insegnante della materia oggetto dell'esame ed un altro docente della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Art. 287. - L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una o piu' prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti a una commissione composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Art. 288. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 289. - I diplomi sono firmati dal rettore, dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Universita'. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 279