IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, vengono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: 1) genetica umana; 2) psicosomatica; 3) ottica fisiologica; 4) patologia urologica; 5) neuroftalmologia; 6) immunoematologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 271