Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Alla regione siciliana - Assessorato delle finanze Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza Ispettorato generale di bilancio Al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Alla Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro Alla Cassa regionale siciliana - Banco di Sicilia Alle ragionerie provinciali dello Stato All'Associazione bancaria italiana All'Associazione nazionale esattori e, per conoscenza: Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Consorzio nazionale esattori PREMESSA Con legge del 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, si sono apportate sostanziali variazioni al sistema di riscossione delle imposte dirette. In particolare, si e' modificata la ripartizione esistente nell'ambito dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tra versamenti diretti in esattoria e versamenti diretti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nel senso che si e' trasferita dalla prima alla seconda la competenza a riscuotere talune ritenute eseguite dai sostituti d'imposta. Formano oggetto delle nuove disposizioni legislative le ritenute eseguite a mente degli articoli 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e cioe' quelle afferenti gli interessi e i redditi di capitale, nonche' quelle su premi e vincite derivanti dalla sorte. Per comodita' di consultazione, si riportano in allegato (allegato 1 e 2) gli articoli 3 e 8 del decreto n. 602, che tengono conto delle modifiche via via agli stessi apportate con successive disposizione di legge, mentre si anticipa, sin d'ora, che le variazioni al sistema di riscossione delle imposte hanno efficacia dal 1° febbraio 1982, tranne quelle relative all'art. 8, primo comma, n. 3-bis, che ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, hanno efficacia dal l° gennaio 1982. 1. Modalita' di versamento allo sportello Il versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato puo' essere eseguito direttamente allo sportello, ovvero presso l'ufficio postale, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente modello ch 8-quater (a quattro sezioni), disponibile presso tutti gli uffici dei conti correnti. Qualora il contribuente intenda seguire la prima forma di pagamento, dovra' compilare la distinta di versamento mod.124, il cui fac-simile si riporta in allegato (allegato 3), avendo cura di: a) indicare i dati relativi al versante; b) indicare la sezione di tesoreria presso la quale si esegue il versamento, che e' quella della provincia nel cui ambito il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale; c) chiedere l'emissione di una quietanza; d) indicare la causale del versamento: in proposito si fa riferimento all'elenco allegato sub. 4), ove, a fronte di ciascun codice esattoriale finora utilizzato, vengono riportati l'attuale a causale " e il capitolo ed articolo di bilancio cui ciascuna ritenuta deve affluire. Inoltre, nella causale va aggiunto: il periodo cui il versamento si riferisce, tenendo presente che per gli articoli da 1 a 5 del cap. 1026 e da 2 a 4 del cap. 1028 occorre indicare il periodo d'imposta (mese ed anno), per gli articoli 6, 7 e 8 del cap. 1026 la data di accredito (mese ed anno) e per l'art. 5 del cap. 1028 la data di corresponsione dell'emolumento (mese ed anno); si omette ogni indicazione per gli articoli 1 e 5 del cap. 1028, dal momento che la riscossione delle ritenute ad essi riferibili rimane di esclusiva competenza delle esattorie delle imposte; l'esatta indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente secondo il domicilio fiscale del versante. Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulla necessita' che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente lettera d) per evitare che venga rifiutato il versamento, come si vedra' in seguito; e) riempire il primo specchietto del mod. 124, riportando: il cognome e nome o la ragione sociale del contribuente-sostituto d'imposta che ha effettuato la ritenuta e al quale va intestata la quietanza; l'importo che si versa; una " C " per indicare che il versamento e' in conto competenza; il Capo di bilancio, che per i versamenti di che trattasi e' il VI; il capitolo e l'articolo di bilancio, che sono identici a quelli riportati nella causale; l'importo per capitolo ed articolo; ove il versamento si riferisca a piu' articoli (ad esempio al versamento di una ritenuta e degli interessi per tardivo versamento), oltre a riportare le diverse causali nella prima parte della distinta, dovranno tenersi separati i diversi importi che si versano in modo che gli stessi, cosi' discriminati, compaiano nella quietanza di tesoreria; f) riempire il secondo specchietto del mod. 124, con la specifica dei valori che si versano. In proposito, nel rammentare che il pagamento, oltre che in contanti, puo' essere effettuato con i titoli di credito di cui all'art. 230 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, si precisa che la relativa quietanza verra' rilasciata dalla Sezione di tesoreria ad avvenuto incasso dei titoli stessi. Al contribuente e' riservata la facolta', come nel caso di versamento in esattoria, di corrispondere insieme al tributo anche agli interessi di cui all'art. 9/602, ove il versamento venga eseguito con ritardo rispetto ai termini stabiliti dal precedente art. 8. Non e' consentito, invece, il versamento della sopratassa di cui all'art. 92/602, che, come per il passato, dovra' essere irrogata dall'ufficio delle imposte e sara' riscuotibile mediante iscrizione a ruolo. La quietanza che sara' rilasciata dalla tesoreria dovra' essere allegata, in originale, alla dichiarazione da produrre, a norma dell'art. 7/600, a comprova dello eseguito versamento. Anche in presenza di piu' versamenti contenuti in una stessa distinta sara' rilasciata una sola quietanza, quando e' unico il Capo cui i pagamenti si riferiscono. 2. Modalita' di versamento mediante i servizi postali Oltre che allo sportello della tesoreria il versamento puo' essere eseguito sia mediante c/c postale, che mediante postagiro. Nella prima ipotesi il contribuente dovra' utilizzare il bollettino di versamento, il cui fac-simile e' riportato in allegato (allegato 5). Il pagamento puo' essere eseguito presso qualsiasi ufficio postale, mentre la tesoreria accreditata deve essere quella del capoluogo nella cui provincia il contribuente ha il domicilio fiscale. A questo proposito si precisa che per i versamenti in tesoreria di cui ci si occupa non trova applicazione la disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 7/602, di anticipare di sei giorni il versamento, rispetto al termine per il versamento diretto allo sportello. Dal bollettino di c/c postale deve risultare il nominativo del soggetto o la ragione sociale cui va intestata la quietanza di tesoreria. Nella sezione di destra del bollettino, la' dove e' richiesta la causale del versamento, occorre indicare molto sinteticamente - tenuto conto del ridotto spazio disponibile - che trattasi di una ritenuta alla fonte; occorre poi riportare l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente, secondo il domicilio fiscale del contribuente, nonche' il periodo d'imposta o la data di accreditamento o di corresponsione dell'emolumento, secondo i criteri contenuti nel precedente punto 1, lettera d). Per la compilazione della parte " imputazione " del versamento, da riportare sempre nella stessa sezione, il Capo da indicare e' il VI, mentre, per quanto riguarda il capitolo e l'articolo di bilancio, si fa riferimento all'elenco allegato sub. 4). Le medesime informazioni anzidescritte dovranno essere riportate sul retro del modello di postagiro, ove il contribuente intenda avvalersi di tale particolare sistema di pagamento. E' appena il caso di precisare che, per i versamenti della specie, si ha riguardo al giorno di addebitamento del titolo da parte del competente ufficio dei conti correnti, come disposto dall'art. 261 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. La data di versamento all'ufficio postale o quella di addebitamento del postagiro, entrambe determinanti ai fini della tempestivita' del versamento, sara' riportata nella quietanza di tesoreria alla voce " causale ", che sara' inviata al contribuente, come indicato al successivo punto 5. Detta quietanza dovra' essere allegata alla dichiarazione da produrre a mente dell'art. 7/600, a comprova dell'eseguito versamento. 3. Adempimenti delle ragionerie provinciali dello Stato Una volta correttamente compilata, la distinta di versamento dovra' essere sottoposta al visto della ragioneria provinciale dello Stato, cosi' come previsto dall'art. 267 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro; il visto della ragioneria, oltre alla esatta imputazione al capitolo di bilancio e agli altri adempimenti di competenza, ha lo scopo di accertare che siano indicati il periodo di imposta cui il versamento si riferisce e l'ufficio delle imposte o il centro di servizio competente a ricevere la dichiarazione mod. 770, come esposto alla precedente lettera d); la stessa ragioneria e' tenuta a rifiutare l'apposizione del visto, qualora la distinta non sia compilata in tutti i suoi elementi. Ove il versamento delle imposte venga effettuato con i sistemi indicati al punto 2, la distinta sara' compilata direttamente dalla sezione di tesoreria e presentata alla ragioneria provinciale per il prescritto visto; quest'ultima, prima di apporre il visto di competenza, dovra' controllare con ogni possibile attenzione la completezza della predetta distinta, soprattutto per quanto concerne la " causale " di versamento, tenuto conto dell'importanza che assume per l'Amministrazione finanziaria conoscere esattamente il periodo di imposta, la data di pagamento (o di addebitamento) e l'ufficio o il centro di servizio competente secondo il domicilio fiscale del versante. 4. Compiti delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato A fronte della distinta di versamento, regolarmente vistata dalla coesistente ragioneria provinciale dello Stato, la sezione di tesoreria interessata rilascera' al contribuente una quietanza di entrata dalla quale emergera', oltre al nominativo del sostituto d'imposta e alle somme versate, la " causale " di versamento come riportata nella prima parte del mod. 124 e l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente secondo il domicilio fiscale del versante. Per i versamenti eseguiti mediante c/c postale o postagiro la sezione di tesoreria trasmettera' al contribuente la prevista quietanza. Sara' compito della sezione di tesoreria ricevente quello di inviare decadalmente alla coesistente intendenza di finanza, in ordine progressivo di data, una copia degli estratti di quietanza. 5. Adempimenti e controlli degli uffici finanziari Le intendenze di finanza avranno cura, seguendo l'ordine temporale, di separare i documenti contabili in base all'indicazione degli uffici sugli stessi riportati; entro il mese di febbraio successivo a ciascun periodo d'imposta trasmetteranno agli uffici interessati la documentazione relativa all'anno precedente: cosi' entro il 28 febbraio 1983 dovranno essere inviati tutti gli estratti di quietanza emessi fino al 31 dicembre 1982. In attesa di estendere anche alla soggetta materia i vantaggi derivanti da una elaborazione meccanizzata dei controlli, la suddetta procedura consente agli uffici finanziari di riscontrare, ogni qual volta se ne ravvisi la necessita', l'integrita' della quietanza allegata alla dichiarazione mod. 770, mentre e' data facolta' ai singoli ispettorati compartimentali delle imposte dirette di disporre verifiche a campione, secondo una percentuale dagli stessi indicata, volte a riscontrare la perfetta identita' tra le quietanze accluse dai contribuenti alla predetta dichiarazione e gli estratti che detti uffici ricevono dalla sezione di tesoreria, tramite l'intendenza di finanza. 6. Operazioni da svolgere in Sicilia Le procedure concernenti la riscossione delle imposte sui redditi richiedono particolari adattamenti quando le stesse si riferiscono ad operazioni da svolgere nella regione siciliana, per il fatto che il gettito dei tributi Irpef, Irpeg, Ilor (limitatamente ad una quota del 13,60%) e delle ritenute alla fonte riscosse nell'ambito della predetta regione devono affluire nelle proprie casse. Dal momento che i capitoli di entrata del bilancio della regione siciliana seguono una numerazione diversa da quella prevista dal bilancio statale, sara' compito della regione stessa compilare un quadro di raffronto tra il capitolo e l'articolo indicati dal contribuente sulla distinta mod. 124, come riportati nell'allegato 4 e i corrispondenti capitoli e articoli del bilancio della regione, da fornire alle ragionerie provinciali ubicate in Sicilia. Ferme le modalita' di versamento esposte ai punti 2 e 3, i contribuenti aventi domicilio fiscale nella regione siciliana, nel compilare la distinta di versamento modello 124, da presentare al visto della ragioneria provinciale e quindi alla sezione di tesoreria della Banca d'Italia, dovranno richiedere l'emissione di un vaglia del tesoro, anziche' della normale quietanza; nessuna variazione, invece, si determina per i predetti contribuenti rispetto a quelli con domicilio fiscale nel continente se il versamento avviene in conto corrente postale o mediante postagiro. La ragioneria provinciale, poi, all'atto dell'apposizione del visto di cui al menzionato art. 267/I.G.S.T., indichera' a fianco del numero di capitolo e articolo del bilancio statale riportati dal contribuente, o dalla sezione di tesoreria per i versamenti eseguiti in c/c postale o a mezzo postagiro, quelli corrispondenti al bilancio regionale. La sezione di tesoreria della Banca d'Italia che ricevera' le distinte, ovvero il certificato di accreditamento o di addebitamento (per i versamenti mediante postagiro), emettera' un vaglia, che conterra' sostanzialmente le stesse informazioni riportate nella quietanza, soprattutto per quanto concerne l'indicazione della causale (capitolo ed articolo con gli importi relativi, periodo d'imposta, ufficio delle imposte, data di versamento o di addebitamento per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali). Il vaglia del tesoro sara' inviato direttamente alla coesistente sezione del Banco di Sicilia, che svolge le funzioni di tesoreria nell'ambito della regione, mentre un estratto dello stesso sara' consegnato o inviato al contribuente. Il Banco di Sicilia, a sua volta, emettera' regolare quietanza a favore del contribuente, dalla quale dovranno risultare tutti i dati contenuti nel vaglia del tesoro, mentre trasmettera' un estratto della quietanza alla coesistente intendenza di finanza con le stesse modalita' stabilite per le sezioni di tesoreria della Banca d'Italia, per gli adempimenti sopra accennati. La quietanza di tesoreria regionale, pertanto, sara' emessa con imputazione al capitolo di bilancio della regione, ma nella causale conterra' l'indicazione del capitolo del bilancio statale e del relativo articolo. Il contribuente, infine, dovra' allegare alla dichiarazione mod. 770, in originale, la quietanza rilasciata dal Banco di Sicilia. 7. Riflessi nella riscossione esattoriale A seguito delle innovazioni riportate in premessa, a nessun titolo gli esattori delle imposte dovranno effettuare dal 1° febbraio 1982 riscossioni delle ritenute, i cui codici sono specificati nell'elenco allegato 4, ad eccezione di quelle relative ai codici 1045 e 1050 la cui esazione come indicato nel punto 1, lettera d), rimane di competenza esattoriale. Per quanto riguarda la riscossione delle ritenute di cui al codice 1028, si precisa che il passaggio dal sistema esattoriale a quello della sezione di tesoreria e' stato anticipato al 1° gennaio 1982, per cui da questa data gli esattori non devono piu' accettare versamenti a tale titolo. Mentre l'osservanza della suddetta disposizione e' agevole per i contribuenti che dovessero presentarsi allo sportello esattoriale, possono invece verificarsi delle irregolarita' ove il versamento venga eseguito mediante c/c postale. In tal caso trova applicazione l'art. 5-bis/602, introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1979, n. 249, per cui il versamento eseguito dal contribuente resta valido, ma l'esattore non ha diritto ad alcun aggio; lo stesso esattore deve pero' comunicare tempestivamente al competente ufficio gli estremi della riscossione effettuata, e cio' per consentire a quest'ultimo di irrogare al contribuente la pena pecuniaria prevista per i casi di specie daIl'art. 93/602, come sostituito dal decreto presidenziale 249 (dal 5 al 10% della somma irregolarmente versata). Per quanto non specificato in questa sede, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36, del 24 settembre 1979. Per i motivi sopra esposti, la distinta di versamento mod. 7, modul. F imposte 507 e il bollettino di c/c postale mod. 2, modul. F imposte 502, a partire dal 1° febbraio 1982 non potranno piu' essere utilizzati e dovranno essere cancellati dal modulario del ramo imposte dirette. La distinta mod. 9, modul. F imposte 509 e il bollettino mod. 4, modul. F imposte 504, rimangono validi per i codici dal 1040 al 1045 e per il codice 1050. Il raggruppamento di imposte n. 7 e' soppresso, salvo la sua utilizzazione nel caso di erronei versamenti eseguiti dai contribuenti. In tale ipotesi, il versamento dovra' affluire al cap. 1026, rispettando l'articolazione corrispondente a ciascun codice esattoriale (v. allegato 4). In sede di versamento in tesoreria delle ritenute sui contributi degli enti pubblici riscossi dagli esattori con il codice 1045, occorre specificare, accanto al capitolo, l'articolo n. 1, di nuova istituzione e, per il codice 1050, l'art. 5. * * * La presente circolare e' stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, nonche' con la Direzione generale del tesoro, a norma dell'art. 119 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia sono pregati di comunicare il contenuto della presente circolare ai propri uffici; l'ABI e l'ANERT ai propri associati. Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati compartimentali, accuseranno ricevuta della circolare stessa a questo Ministero, sono pregate di trasmettere copia agli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze: FORMICA