Alle intendenze di finanza

                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette

                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette

                                  Alla     regione     siciliana    -
                                  Assessorato delle finanze

                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato

                                  Ispettorato generale di finanza

                                  Ispettorato generale di bilancio

                                  Al  Ministero  del tesoro Direzione
                                  generale del tesoro

                                  Alla   Banca  d'Italia  -  Servizio
                                  rapporti con il Tesoro

                                  Alla  Cassa  regionale  siciliana -
                                  Banco di Sicilia

                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato

                                  All'Associazione bancaria italiana

                                  All'Associazione nazionale esattori

                                      e, per conoscenza:

                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo

                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

                                  Al Consorzio nazionale esattori

                              PREMESSA

Con   legge  del  1°  dicembre  1981,  n.  692,  di  conversione  del
decreto-legge  2  ottobre 1981, n. 546, si sono apportate sostanziali
variazioni  al  sistema  di  riscossione  delle  imposte  dirette. In
particolare,  si  e' modificata la ripartizione esistente nell'ambito
dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602,  tra  versamenti  diretti  in  esattoria e versamenti
diretti  alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nel senso
che  si  e'  trasferita  dalla  prima  alla  seconda  la competenza a
riscuotere talune ritenute eseguite dai sostituti d'imposta.
Formano  oggetto  delle  nuove  disposizioni  legislative le ritenute
eseguite  a  mente  degli articoli 26 e 30 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e cioe' quelle afferenti
gli  interessi  e  i  redditi  di capitale, nonche' quelle su premi e
vincite derivanti dalla sorte.
Per  comodita' di consultazione, si riportano in allegato (allegato 1
e  2)  gli articoli 3 e 8 del decreto n. 602, che tengono conto delle
modifiche  via  via agli stessi apportate con successive disposizione
di legge, mentre si anticipa, sin d'ora, che le variazioni al sistema
di  riscossione  delle  imposte hanno efficacia dal 1° febbraio 1982,
tranne  quelle  relative  all'art.  8,  primo comma, n. 3-bis, che ai
sensi  dell'art.  1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, hanno
efficacia dal l° gennaio 1982.
              1. Modalita' di versamento allo sportello
Il  versamento  diretto  alla  sezione di tesoreria provinciale dello
Stato puo' essere eseguito direttamente allo sportello, ovvero presso
l'ufficio   postale,   utilizzando  l'apposito  bollettino  di  conto
corrente  modello ch 8-quater (a quattro sezioni), disponibile presso
tutti  gli uffici dei conti correnti. Qualora il contribuente intenda
seguire  la prima forma di pagamento, dovra' compilare la distinta di
versamento   mod.124,  il  cui  fac-simile  si  riporta  in  allegato
(allegato 3), avendo cura di:
a) indicare i dati relativi al versante;
b)  indicare  la  sezione  di  tesoreria presso la quale si esegue il
versamento, che e' quella della provincia nel cui ambito il sostituto
d'imposta ha il domicilio fiscale;
c) chiedere l'emissione di una quietanza;
d) indicare la causale del versamento: in proposito si fa riferimento
all'elenco  allegato  sub.  4),  ove,  a  fronte  di  ciascun  codice
esattoriale  finora utilizzato, vengono riportati l'attuale a causale
"  e  il  capitolo ed articolo di bilancio cui ciascuna ritenuta deve
affluire.
Inoltre, nella causale va aggiunto:
il  periodo  cui il versamento si riferisce, tenendo presente che per
gli  articoli da 1 a 5 del cap. 1026 e da 2 a 4 del cap. 1028 occorre
indicare il periodo d'imposta (mese ed anno), per gli articoli 6, 7 e
8  del  cap.  1026 la data di accredito (mese ed anno) e per l'art. 5
del  cap.  1028  la  data  di corresponsione dell'emolumento (mese ed
anno);  si  omette  ogni  indicazione per gli articoli 1 e 5 del cap.
1028,   dal  momento  che  la  riscossione  delle  ritenute  ad  essi
riferibili  rimane  di  esclusiva  competenza  delle  esattorie delle
imposte;
l'esatta  indicazione  dell'ufficio  delle  imposte  o  del centro di
servizio  competente  secondo  il  domicilio fiscale del versante. Si
richiama  l'attenzione  dei contribuenti sulla necessita' che vengano
rispettate  le  prescrizioni  contenute nella presente lettera d) per
evitare che venga rifiutato il versamento, come si vedra' in seguito;
e) riempire il primo specchietto del mod. 124, riportando:
il  cognome  e  nome  o la ragione sociale del contribuente-sostituto
d'imposta  che  ha  effettuato la ritenuta e al quale va intestata la
quietanza;
l'importo che si versa;
una " C " per indicare che il versamento e' in conto competenza;
il Capo di bilancio, che per i versamenti di che trattasi e' il VI;
il  capitolo  e  l'articolo  di  bilancio, che sono identici a quelli
riportati nella causale;
l'importo per capitolo ed articolo;
ove  il  versamento  si  riferisca  a  piu'  articoli  (ad esempio al
versamento di una ritenuta e degli interessi per tardivo versamento),
oltre  a  riportare  le  diverse  causali  nella  prima  parte  della
distinta,  dovranno tenersi separati i diversi importi che si versano
in modo che gli stessi, cosi' discriminati, compaiano nella quietanza
di tesoreria;
f) riempire il secondo specchietto del mod. 124, con la specifica dei
valori che si versano. In proposito, nel rammentare che il pagamento,
oltre che in contanti, puo' essere effettuato con i titoli di credito
di  cui  all'art.  230 del regolamento di contabilita' generale dello
Stato,  si  precisa che la relativa quietanza verra' rilasciata dalla
Sezione di tesoreria ad avvenuto incasso dei titoli stessi.
Al contribuente e' riservata la facolta', come nel caso di versamento
in   esattoria,  di  corrispondere  insieme  al  tributo  anche  agli
interessi di cui all'art. 9/602, ove il versamento venga eseguito con
ritardo  rispetto  ai termini stabiliti dal precedente art. 8. Non e'
consentito,  invece,  il  versamento della sopratassa di cui all'art.
92/602, che, come per il passato, dovra' essere irrogata dall'ufficio
delle imposte e sara' riscuotibile mediante iscrizione a ruolo.
La  quietanza  che  sara'  rilasciata  dalla  tesoreria dovra' essere
allegata,  in  originale,  alla  dichiarazione  da  produrre, a norma
dell'art. 7/600, a comprova dello eseguito versamento.
Anche in presenza di piu' versamenti contenuti in una stessa distinta
sara'  rilasciata  una  sola quietanza, quando e' unico il Capo cui i
pagamenti si riferiscono.
        2. Modalita' di versamento mediante i servizi postali
Oltre  che  allo  sportello della tesoreria il versamento puo' essere
eseguito sia mediante c/c postale, che mediante postagiro.
Nella  prima  ipotesi il contribuente dovra' utilizzare il bollettino
di  versamento,  il cui fac-simile e' riportato in allegato (allegato
5).  Il  pagamento  puo'  essere  eseguito  presso  qualsiasi ufficio
postale,  mentre  la  tesoreria  accreditata  deve  essere quella del
capoluogo  nella  cui  provincia  il  contribuente  ha  il  domicilio
fiscale.  A  questo  proposito  si  precisa  che  per i versamenti in
tesoreria di cui ci si occupa non trova applicazione la disposizione,
contenuta  nel  secondo  comma  dell'art. 7/602, di anticipare di sei
giorni  il  versamento, rispetto al termine per il versamento diretto
allo sportello.
Dal  bollettino  di  c/c  postale  deve  risultare  il nominativo del
soggetto  o  la  ragione  sociale  cui  va  intestata la quietanza di
tesoreria.
Nella  sezione  di  destra  del  bollettino, la' dove e' richiesta la
causale  del  versamento,  occorre  indicare  molto  sinteticamente -
tenuto  conto  del  ridotto  spazio disponibile - che trattasi di una
ritenuta alla fonte; occorre poi riportare l'indicazione dell'ufficio
delle  imposte  o  del  centro  di  servizio  competente,  secondo il
domicilio fiscale del contribuente, nonche' il periodo d'imposta o la
data di accreditamento o di corresponsione dell'emolumento, secondo i
criteri contenuti nel precedente punto 1, lettera d).
Per  la  compilazione  della parte " imputazione " del versamento, da
riportare  sempre nella stessa sezione, il Capo da indicare e' il VI,
mentre,  per quanto riguarda il capitolo e l'articolo di bilancio, si
fa riferimento all'elenco allegato sub. 4).
Le  medesime informazioni anzidescritte dovranno essere riportate sul
retro del modello di postagiro, ove il contribuente intenda avvalersi
di  tale  particolare  sistema  di  pagamento.  E'  appena il caso di
precisare  che,  per  i  versamenti  della  specie, si ha riguardo al
giorno  di  addebitamento  del titolo da parte del competente ufficio
dei  conti  correnti,  come  disposto  dall'art. 261 delle istruzioni
generali sui servizi del tesoro.
La  data  di versamento all'ufficio postale o quella di addebitamento
del  postagiro, entrambe determinanti ai fini della tempestivita' del
versamento,  sara' riportata nella quietanza di tesoreria alla voce "
causale  ",  che  sara'  inviata  al  contribuente,  come indicato al
successivo  punto  5.  Detta  quietanza  dovra'  essere allegata alla
dichiarazione  da  produrre  a  mente  dell'art.  7/600,  a  comprova
dell'eseguito versamento.
       3. Adempimenti delle ragionerie provinciali dello Stato
Una  volta  correttamente compilata, la distinta di versamento dovra'
essere  sottoposta al visto della ragioneria provinciale dello Stato,
cosi'  come  previsto dall'art. 267 delle vigenti istruzioni generali
sui  servizi del tesoro; il visto della ragioneria, oltre alla esatta
imputazione  al  capitolo  di  bilancio  e  agli altri adempimenti di
competenza, ha lo scopo di accertare che siano indicati il periodo di
imposta cui il versamento si riferisce e l'ufficio delle imposte o il
centro  di  servizio competente a ricevere la dichiarazione mod. 770,
come  esposto  alla  precedente  lettera  d); la stessa ragioneria e'
tenuta  a  rifiutare l'apposizione del visto, qualora la distinta non
sia compilata in tutti i suoi elementi.
Ove  il  versamento  delle  imposte  venga  effettuato  con i sistemi
indicati  al  punto 2, la distinta sara' compilata direttamente dalla
sezione  di tesoreria e presentata alla ragioneria provinciale per il
prescritto   visto;  quest'ultima,  prima  di  apporre  il  visto  di
competenza,  dovra'  controllare  con  ogni  possibile  attenzione la
completezza  della predetta distinta, soprattutto per quanto concerne
la " causale " di versamento, tenuto conto dell'importanza che assume
per l'Amministrazione finanziaria conoscere esattamente il periodo di
imposta,  la  data di pagamento (o di addebitamento) e l'ufficio o il
centro  di  servizio  competente  secondo  il  domicilio  fiscale del
versante.
                      4. Compiti delle sezioni
                di tesoreria provinciale dello Stato
A  fronte  della  distinta  di versamento, regolarmente vistata dalla
coesistente   ragioneria  provinciale  dello  Stato,  la  sezione  di
tesoreria  interessata  rilascera'  al  contribuente una quietanza di
entrata  dalla  quale  emergera',  oltre  al nominativo del sostituto
d'imposta  e  alle  somme  versate, la " causale " di versamento come
riportata nella prima parte del mod. 124 e l'indicazione dell'ufficio
delle  imposte  o  del  centro  di  servizio  competente  secondo  il
domicilio fiscale del versante.
Per i versamenti eseguiti mediante c/c postale o postagiro la sezione
di tesoreria trasmettera' al contribuente la prevista quietanza.
Sara'  compito della sezione di tesoreria ricevente quello di inviare
decadalmente  alla  coesistente  intendenza  di  finanza,  in  ordine
progressivo di data, una copia degli estratti di quietanza.
         5. Adempimenti e controlli degli uffici finanziari
Le  intendenze  di finanza avranno cura, seguendo l'ordine temporale,
di  separare  i  documenti  contabili  in  base all'indicazione degli
uffici sugli stessi riportati; entro il mese di febbraio successivo a
ciascun  periodo  d'imposta trasmetteranno agli uffici interessati la
documentazione  relativa  all'anno  precedente:  cosi'  entro  il  28
febbraio 1983 dovranno essere inviati tutti gli estratti di quietanza
emessi fino al 31 dicembre 1982.
In  attesa  di  estendere  anche  alla  soggetta  materia  i vantaggi
derivanti da una elaborazione meccanizzata dei controlli, la suddetta
procedura  consente  agli uffici finanziari di riscontrare, ogni qual
volta  se  ne  ravvisi  la  necessita',  l'integrita' della quietanza
allegata  alla  dichiarazione  mod.  770,  mentre e' data facolta' ai
singoli ispettorati compartimentali delle imposte dirette di disporre
verifiche  a campione, secondo una percentuale dagli stessi indicata,
volte  a  riscontrare  la perfetta identita' tra le quietanze accluse
dai contribuenti alla predetta dichiarazione e gli estratti che detti
uffici  ricevono  dalla sezione di tesoreria, tramite l'intendenza di
finanza.
                6. Operazioni da svolgere in Sicilia
Le  procedure  concernenti  la  riscossione delle imposte sui redditi
richiedono particolari adattamenti quando le stesse si riferiscono ad
operazioni  da  svolgere nella regione siciliana, per il fatto che il
gettito  dei  tributi  Irpef, Irpeg, Ilor (limitatamente ad una quota
del  13,60%)  e  delle ritenute alla fonte riscosse nell'ambito della
predetta regione devono affluire nelle proprie casse.
Dal  momento  che  i  capitoli  di entrata del bilancio della regione
siciliana  seguono  una  numerazione  diversa  da quella prevista dal
bilancio  statale,  sara'  compito  della regione stessa compilare un
quadro  di  raffronto  tra  il  capitolo  e  l'articolo  indicati dal
contribuente  sulla distinta mod. 124, come riportati nell'allegato 4
e i corrispondenti capitoli e articoli del bilancio della regione, da
fornire alle ragionerie provinciali ubicate in Sicilia.
Ferme  le  modalita'  di  versamento  esposte  ai  punti  2  e  3,  i
contribuenti  aventi  domicilio  fiscale nella regione siciliana, nel
compilare  la  distinta  di  versamento modello 124, da presentare al
visto della ragioneria provinciale e quindi alla sezione di tesoreria
della  Banca  d'Italia,  dovranno richiedere l'emissione di un vaglia
del  tesoro,  anziche'  della  normale quietanza; nessuna variazione,
invece,  si  determina  per i predetti contribuenti rispetto a quelli
con  domicilio  fiscale  nel  continente  se il versamento avviene in
conto corrente postale o mediante postagiro.
La  ragioneria  provinciale, poi, all'atto dell'apposizione del visto
di  cui  al  menzionato  art.  267/I.G.S.T.,  indichera' a fianco del
numero  di  capitolo  e  articolo  del bilancio statale riportati dal
contribuente,  o dalla sezione di tesoreria per i versamenti eseguiti
in c/c postale o a mezzo postagiro, quelli corrispondenti al bilancio
regionale.
La  sezione  di  tesoreria  della  Banca  d'Italia  che  ricevera' le
distinte,  ovvero il certificato di accreditamento o di addebitamento
(per  i  versamenti  mediante  postagiro),  emettera'  un vaglia, che
conterra'  sostanzialmente  le  stesse  informazioni  riportate nella
quietanza,   soprattutto  per  quanto  concerne  l'indicazione  della
causale  (capitolo  ed  articolo  con  gli  importi relativi, periodo
d'imposta,   ufficio   delle   imposte,   data  di  versamento  o  di
addebitamento per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali).
Il  vaglia  del  tesoro  sara'  inviato direttamente alla coesistente
sezione  del  Banco  di  Sicilia, che svolge le funzioni di tesoreria
nell'ambito  della  regione,  mentre  un  estratto dello stesso sara'
consegnato o inviato al contribuente.
Il  Banco  di  Sicilia,  a  sua volta, emettera' regolare quietanza a
favore  del contribuente, dalla quale dovranno risultare tutti i dati
contenuti  nel  vaglia  del  tesoro,  mentre trasmettera' un estratto
della  quietanza alla coesistente intendenza di finanza con le stesse
modalita' stabilite per le sezioni di tesoreria della Banca d'Italia,
per  gli  adempimenti  sopra  accennati.  La  quietanza  di tesoreria
regionale,  pertanto,  sara'  emessa  con  imputazione al capitolo di
bilancio  della regione, ma nella causale conterra' l'indicazione del
capitolo del bilancio statale e del relativo articolo.
Il contribuente, infine, dovra' allegare alla dichiarazione mod. 770,
in originale, la quietanza rilasciata dal Banco di Sicilia.
              7. Riflessi nella riscossione esattoriale
A  seguito  delle  innovazioni riportate in premessa, a nessun titolo
gli  esattori  delle imposte dovranno effettuare dal 1° febbraio 1982
riscossioni delle ritenute, i cui codici sono specificati nell'elenco
allegato  4, ad eccezione di quelle relative ai codici 1045 e 1050 la
cui  esazione  come  indicato  nel  punto  1,  lettera  d), rimane di
competenza  esattoriale.  Per  quanto  riguarda  la riscossione delle
ritenute  di  cui  al  codice  1028,  si precisa che il passaggio dal
sistema  esattoriale  a  quello  della  sezione di tesoreria e' stato
anticipato  al  1°  gennaio 1982, per cui da questa data gli esattori
non devono piu' accettare versamenti a tale titolo.
Mentre  l'osservanza  della  suddetta  disposizione  e' agevole per i
contribuenti  che  dovessero  presentarsi allo sportello esattoriale,
possono  invece  verificarsi  delle  irregolarita'  ove il versamento
venga  eseguito  mediante c/c postale. In tal caso trova applicazione
l'art.  5-bis/602,  introdotto  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1979, n. 249, per cui il versamento eseguito dal
contribuente  resta  valido,  ma  l'esattore  non ha diritto ad alcun
aggio;  lo  stesso  esattore deve pero' comunicare tempestivamente al
competente  ufficio  gli estremi della riscossione effettuata, e cio'
per  consentire  a  quest'ultimo  di irrogare al contribuente la pena
pecuniaria  prevista  per  i  casi  di  specie daIl'art. 93/602, come
sostituito  dal  decreto  presidenziale 249 (dal 5 al 10% della somma
irregolarmente  versata).  Per quanto non specificato in questa sede,
si  richiamano  le istruzioni contenute nella circolare n. 36, del 24
settembre 1979.
Per  i motivi sopra esposti, la distinta di versamento mod. 7, modul.
F imposte 507 e il bollettino di c/c postale mod. 2, modul. F imposte
502,  a  partire  dal  1°  febbraio  1982  non  potranno  piu' essere
utilizzati  e  dovranno  essere  cancellati  dal  modulario  del ramo
imposte dirette.
La  distinta  mod.  9,  modul.  F imposte 509 e il bollettino mod. 4,
modul.  F imposte 504, rimangono validi per i codici dal 1040 al 1045
e per il codice 1050.
Il  raggruppamento  di  imposte  n.  7  e'  soppresso,  salvo  la sua
utilizzazione   nel   caso   di   erronei   versamenti  eseguiti  dai
contribuenti.  In tale ipotesi, il versamento dovra' affluire al cap.
1026,  rispettando  l'articolazione  corrispondente  a ciascun codice
esattoriale (v. allegato 4). In sede di versamento in tesoreria delle
ritenute  sui  contributi degli enti pubblici riscossi dagli esattori
con  il  codice  1045,  occorre  specificare,  accanto  al  capitolo,
l'articolo  n.  1, di nuova istituzione e, per il codice 1050, l'art.
5.

                                * * *

La  presente circolare e' stata concordata con la Ragioneria generale
dello  Stato  -  I.G.F.,  ai  sensi  dell'art. 646 del regolamento di
contabilita'  generale dello Stato, nonche' con la Direzione generale
del  tesoro,  a  norma  dell'art.  119  delle istruzioni generali sui
servizi del Tesoro.
La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia sono pregati di comunicare il
contenuto  della presente circolare ai propri uffici; l'ABI e l'ANERT
ai propri associati.
Le   intendenze   di   finanza   che,   unitamente  agli  ispettorati
compartimentali, accuseranno ricevuta della circolare stessa a questo
Ministero,  sono  pregate  di  trasmettere  copia  agli  uffici delle
imposte.

                               Il Ministro delle finanze: FORMICA