Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n.
300,  concernente  l'approvazione  ed esecuzione della disciplina dei
criteri  di  inquadramento  nei  ruoli degli enti locali (comuni) del
personale  proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.  616,  e  della  legge  21  ottobre 1978, n. 641, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1932, e' integrato col testo
dei seguenti accordi:
ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI D'INQUADRAMENTO NELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO  E NEGLI ENTI LOCALI DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLO STATO,
DAGLI  ENTI  OSPEDALIERI E DAGLI ENTI DISCIOLTI O RIFORMATI DI CUI AL
DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977,
ALLA  LEGGE  N.  641  DEL  21  OTTOBRE 1978, ALLA LEGGE N. 386 DEL 17
AGOSTO  1974,  ALLA  LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978, ALLA LEGGE N.
349/77.
Il  giorno  21  gennaio  1982  si  sono incontrate in Roma, presso il
dipartimento  del  Ministro  per la funzione pubblica, la delegazione
della   pubblica  amministrazione  composta  dai  rappresentanti  del
Governo  (Sotto-segretario  Francesco Quattrone per il Presidente del
Consiglio,  Sottosegretario  Eugenio  Tarabini  per  il  Ministro del
tesoro,  Marino Corder per il Ministro del-l'interno, Sottosegretario
Mario  Costa per il Ministro del lavoro, Sottosegretario Bruno Orsini
per il Ministro della sanita', delle regioni (assessori Lino Federigi
-   Toscana,   Paolo   Menichetti   -   Umbria,   Ivanoe   Sensini  -
Emilia-Romagna,  Livio  Gilardi  -  Lazio, Felice Dal Sasso - Veneto,
Gioacchini Dario - Marche, Nuvoli Paolo - Molise, Gaetano D'Annuntiis
-  Abruzzo,  Nicola  Quarta  -  Puglia),  dell'ANCI (assessore Franca
Prisco),  dell'UPI (assessore Spartaco Paris), nonche‚ le delegazioni
dei   sindacati   autonomi   CISAS   -  CISNAL  -  CONFAIL  -  USPPI,
CONFEDIR-DIRSTAT,  CONFSAL,  per firmare l'intesa raggiunta in data 3
dicembre  1981  sui  criteri d'inquadramento di cui in epigrafe e che
qui  di  seguito  si  riporta  integralmente  ed  alla quale le parti
convengono   di   apportare  la  modifica  e  l'integrazione  di  cui
all'allegato  4  aggiunto  all'intesa  di  cui sopra e della quale fa
parte integrante.
INTESA   NAZIONALE  GOVERNO-REGIONI-ANCI-UPIORGANIZZAZIONI  SINDACALI
RELATIVAMENTE ALL'INQUADRAMENTO NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI DEL
PERSONALE  PROVENIENTE  DALLO  STATO E DAGLI ENTI OSPEDALIERI E DAGLI
ENTI  DISCIOLTI  DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.
616/77,  ALLA  LEGGE  N.  641/78, ALLA LEGGE N. 386/74, ALLA LEGGE N.
349/77 E ALLA LEGGE N. 833/78.
A) Decorrenza dell'inquadramento:
l'inquadramento decorre dalla data del 1° febbraio 1981;
la  data  del  31  gennaio  1981  e'  il  termine  di riferimento per
l'individuazione  della  posizione  giuridica  ed  economica  ai fini
dell'inquadramento,  facendo  salve  le modificazioni sopravvenute in
base  ad  atti  formali,  ove  questi  retroagiscano i propri effetti
anteriormente ad essa, salvo per il personale statale per il quale la
data  di  riferimento  della  posizione  economica  e'  quella del 1°
febbraio 1981;
dal 1° febbraio 1981 decorre l'applicazione del sistema retributivo e
normativo  dell'ente  di destinazione, fatti salvi, fino alla data di
entrata in vigore delle leggi regionali e dei provvedimenti attuativi
per  gli  enti  locali, gli effetti economici maturati, in virtu' del
contratto  di  provenienza  vigente  al  1°  febbraio  1981,  se piu'
favorevole;
il   periodo   di   servizio  prestato  presso  l'Amministrazione  di
provenienza  nonche‚  quello prestato presso la Regione o Ente locale
anteriormente  alla  data  del  1° febbraio 1981, e' considerato come
servizio prestato alle dipendenze organiche della regione o dell'Ente
Locale, ai soli fini dell'ammissione concorsi;
il  personale  di cui all'art. 5 della legge n. 441/80 (dipendenti da
enti  mutualistici  da  inquadrare nei ruoli regionali) e' inquadrato
giuridicamente  con  effetto 1° gennaio 1981 ed economicamente dal 1°
febbraio 1981;
per  il  personale  delle  amministrazioni statali e per quello degli
enti riformati, ma non disciolti, la data dell'inquadramento e' il 1°
febbraio  1981,  previa  cancellazione  dal 31 gennaio 1981 dai ruoli
organici di provenienza.
B) Rapporto tra contratto di provenienza e contratto di destinazione.
1)  Per  i  dipendenti del parastato, dal 1° febbraio 1981 si applica
l'inquadramento  con  il  maturato, anche in itinere secondo le norme
dell'ordinamento  di  provenienza,  spettante al 31 gennaio 1981, con
esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per
i dipendenti degli enti di destinazione.
2)  Per  il  personale statale dei Ministeri si applicano gli effetti
economici  del  rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1°
gennaio   1979-31  gennaio  1981;  inoltre  si  tiene  conto  per  la
determinazione   del   maturato  economico  anche  dei  miglioramenti
economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui
erogazione  si  attua  nel  1982  che  sono previsti dal contratto di
provenienza,   facendo   comunque   salvo   il   criterio  della  non
cumulabilita'  di  due  contratti,  con esclusione cioe' dei benefici
economici  decorrenti  dal  1°  febbraio 1981 spettanti ai dipendenti
degli enti di destinazione.
3)  Al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali
nel  triennio  1979-81,  ed eventualmente nel triennio precedente, si
attribuiscono  i  benefici dei contratti di destinazione, in coerenza
con   quanto  previsto  dal  punto  1.21  dell'ultimo  contratto  dei
regionali.  Per  il  personale  degli  enti  soppressi per ,il ,quale
trovano  applicazione  le  norme  relative  ai dipendenti statali, si
applicano  le norme contrattuali relative a tale personale sino al 1°
febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilita' di
due contratti.
C) Criteri d'inquadramento
Il personale e' inquadrato nei ruoli regionali e degli enti locali in
conformita'  alle  allegate  tabelle  (allegato  3) di corrispondenza
sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.
Per  quanto  attiene  le  qualifiche non espressamente previste nelle
tabelle  eventualmente  presenti  in  alcune  realta'  regionali,  si
procedera'  in  via  analogica  sulla  base  della equipollenza delle
qualifiche stesse.
Ai  fini  di  omogeneita' di collocazione rispetto al personale degli
enti   di   destinazione,  le  parti  concordano  le  seguenti  norme
transitorie  da  valere  esclusivamente  in sede di inquadramento del
personale di cui alla presente intesa.
1)  Le  leggi regionali che disciplinano l'inquadramento prevederanno
l'estensione  delle  clausole  applicate ai dipendenti di ruolo degli
enti  di destinazione e previste dagli accordi contrattuali 1976-78 e
1979-81,   relative   ad   una  diversa  collocazione  normativa  del
personale, ai dipendenti appresso specificati:
personale  proveniente  dallo Stato che al momento dell'inquadramento
in  regione o nell'ente locale non abbia goduto in virtu' della legge
n.  312/80  di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in
qualifica   corrispondente   a   carriera   superiore   a  quella  di
appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;
personale  dello Stato che al momento dell'inquadramento in regione o
nell'ente  locale  non  abbia  fruito  dei benefici di scorrimento di
livello di cui all'art. 4, quarto comma, legge n. 312/80;
personale  proveniente  dagli enti parastatali ad eccezione di quello
di cui al successivo punto 3.
Per  il  personale  da  inquadrare nei ruoli delle regioni troveranno
pertanto  applicazione  le  norme relative al punto 5 lettera E ed al
punto  6  del  contratto  1976-78,  anche  attraverso collocazione in
soprannumero.  Pertanto  per  il  personale  da inquadrare negli enti
locali si dara' applicazione ai provvedimenti attuativi e conseguenti
al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 191/79 e n. 810/80. A
tal  fine  restano  ferme tutte le condizioni e le modalita' previste
dalle norme medesime.
2)  Il  personale  di cui in forza dell'art. 4 della legge n. 312/80,
sono  applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa
medesima  E'  collocato  a  livello immediatamente superiore a quello
conseguito  in sede primo inquadramento, al maturare delle anzianita'
previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto
al precedente punto 1.
3)  I  dipendenti  con  qualifica  di commesso vengono inquadrati nel
terzo  livello, se in possesso di otto anni di anzianita' di servizio
alla  data  del  30  settembre  1978.  I  dipendenti con qualifica di
assistente  coordinatore,  assistente  tecnico coordinatore e seconda
qualifica  professionale  con  coordinamento,  vengono inquadrati nel
sesto livello delle regioni e nell'ottavo livello degli enti locali.
I  dipendenti  con  qualifica  di  collaboratore  coordinatore  e  di
collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di
10  anni  di  anzianita'  nella  qualifica  di  collaboratore e della
laurea,  nonche'  i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto
di  divisione  in  possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di
anzianita' nella carriera direttiva e della laurea,vengono inquadrati
nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella.
4)  L'applicazione delle predette norme transitorie non puo' in alcun
caso  comportare  l'attribuzione  di  piu' di un passaggio di livello
rispetto all'ordinamento di provenienza.
5)   Ai  fini  economici  l'attribuzione  del  livello  superiore  e'
effettuata  sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla
data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione
della differenza di livello.
D) Personale delle opere universitarie.
Per  il  personale  delle  opere  universitarie  ancora da inquadrare
trovano   applicazione   -   al   compimento   delle   operazioni  di
reinquadramento  previsto dall'ordinamento di provenienza - i criteri
previsti  dalla  presente  in-tesa,  evitando  comunque il cumulo dei
benefici determinati dalle norme transitorie del presente accordo con
gli  effetti  del  reinquadramento  per  mansioni attuato nell'ambito
delle Opere.
E) Posizioni pensionistiche e indennita' di liquidazione.
Si  afferma  l'urgente  esigenza  di  pervenire  in  via  legislativa
nazionale  alla  disciplina  dei  trattamenti  di  fine  servizio. Al
personale parastatale assegnato alle regioni o agli enti locali e per
il  quale  vi sia il prescritto nulla osta delle regioni e degli enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  -  sino a quando non intervenga il
definitivo  inquadramento  nell'Ente  di  destinazione - l'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979.
Nota finale.
Le  parti  si impegnano a proseguire, nelle trattative per i prossimi
accordi  contrattuali  nazionali  del personale delle regioni e degli
enti  locali,  l'azione  tesa  a  conseguire  ulteriori  obiettivi di
omogeneizzazione dei trattamenti della categoria.
                      Dichiarazione del Governo
Le   leggi   attuative   del   presente   accordo  verranno  valutate
oggettivamente sulla base delle normative vigenti.
Roma, addi' 3 dicembre 1981