La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Qualifica professionale

  Sono  considerati  avvocati,  ai sensi ed agli effetti del presente
titolo,  i  cittadini  degli  Stati  membri  delle  Comunita' europee
abilitati  nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie
attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:
    avocat-advocaat (Belgio);
    advokat (Danimarca);
    rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
    avocat (Francia);
    barrister-solicitor (Irlanda);
    avocat-avoue' (Lussemburgo);
    advocaat (Paesi Bassi);
    advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).