La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Qualifica professionale Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoue' (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).