IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio
decreto  1  ottobre  1936,  n. 1923 e modificato con regio decreto 20
aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalla
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato  con  i criteri sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
pedagogia  speciale  per i disadattati psichici annessa alla facolta'
di magistero.

    SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI MAGISTERO

  Scuola  di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati
psichici
  Art.  102.  -  E'  istituita  presso  la  facolta' di magistero una
"scuola  di  specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati
psichici"  della  durata  di  due  anni.  Essa rilascia un diploma di
operatore specializzato nel trattamento pedagogico dei disadattati di
origine psichica.
  Art. 103. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in pedagogia,
filosofia,  psicologia e medicina e chirurgia in numero di trenta per
ogni  anno di corso, previo un esame di ammissione consistente in una
prova scritta di cultura generale pedagogica e psicologica.
  Art.  104.  - Possono essere iscritti, senza esame, direttamente al
2°  anno coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione
in neuropsichiatria infantile.
  Art.  105.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. Gli si affianca un comitato direttivo di sei membri, di cui
quattro designati dalla facolta' di magistero e due dalla facolta' di
medicina  e  chirurgia, che siano possibilmente docenti della scuola.
Questo  comitato  propone  annualmente al consiglio della facolta' di
magistero i docenti cui conferire gli insegnamenti.
  Art.  106.  -  Al  direttore  e  al  comitato  direttivo  spetta la
vigilanza  sul  funzionamento  della  scuola, sulla frequenza e sulla
disciplina  degli  specializzandi.  Amministrativamente  la scuola ha
regolamentazione   analoga   a   quella   di   tutte   le  scuole  di
specializzazione dell'Universita' di Messina.
  Art.  107.  -  Gli insegnamenti fondamentali impartiti nella scuola
sono:
    1° Anno:
      psicologia generale;
      elementi di anatomia e fisiologia umana;
      auxologia normale e patologica;
      igiene;
      psicologia dell'eta' evolutiva;
      psicopedagogia;
      pedagogia speciale I;
      pedagogia generale.
    2° Anno:
      psicopatologia infantile;
      igiene mentale;
      pedagogia speciale II con esercitazioni;
      psicometria;
      caratterologia;
      storia della pedagogia speciale;
      sociologia dell'educazione.
  Lo  specializzando,  per  essere ammesso all'esame di diploma, deve
inoltre  aver seguito i corsi di conferenze che saranno svolti presso
la scuola sulle seguenti discipline:
      legislazione minorile;
      psicolinguistica;
      puericultura;
      antropologia culturale.
  I  diplomati  in  neuropsichiatria iscritti al 2° anno sosterranno:
igiene,  pedagogia  speciale  I  e  II,  psicometria, caratterologia,
storia   della   pedagogia   speciale,   sociologia  dell'educazione,
pedagogia generale.
  Art.  108.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta  dinanzi  ad  una  commissione  costituita  di
docenti della scuola in numero non inferiore a sette.
  Art.  109.  - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e
sopratasse:

tassa di ammissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
tasse di iscrizione (in tre rate). . . . . . . . . . . . . L. 150.000
sopratassa di esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
contributi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
tassa di diploma (erariale) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
tassa di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 256